Le novità della riforma sulla valutazione

Importante non disperdere la ricerca delle scuole

Negli scorsi giorni il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha firmato l’Ordinanza Ministeriale che, a norma della Legge 150/2024, disciplina le modalità della valutazione periodica e finale degli apprendimenti della scuola primaria e le modalità della valutazione periodica e finale del comportamento della scuola secondaria di primo grado. Le nuove disposizioni entrano in vigore con l’ultimo periodo del vigente anno scolastico e le scuole, nel corso del secondo quadrimestre, dovranno adeguare i criteri di valutazione presenti nel PTOF e nei registri elettronici per potere applicare il disposto dell’Ordinanza negli scrutini finali. Il Ministro Valditara nel presentare la riforma ha precisato che si tratta di un processo che permetterà una maggiore chiarezza nella comprensione del percorso formativo degli alunni e al tempo stesso migliorerà la comunicazione con le famiglie.

La novità più importante riguarda l’introduzione dei giudizi sintetici al posto dei livelli, previsti dall’Ordinanza del 2020. 

Dai giudizi descrittivi ai giudizi sintetici

A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti viene espressa attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento. I giudizi sintetici che saranno riportati nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curricolo sono: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente. A tal proposito l’ordinanza è infatti corredata dall’allegato Ain cui ogni giudizio sintetico è accompagnato da una dettagliata descrizione. Si precisa inoltre che le istituzioni scolastiche possono riportare nel documento di valutazione i principali obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo di istituto per ciascuna disciplina. Le istituzioni scolastiche elaborano i criteri di valutazione, da inserire nel piano triennale dell’offerta formativa, declinando anche per ciascun anno e per ogni disciplina la descrizione dei livelli di apprendimenti correlati ai giudizi sintetici.

Come agevolare il passaggio alle nuove regole

Per facilitare il passaggio alla nuova forma di valutazione e consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare i criteri, i registri elettronici e i documenti di valutazione, le disposizioni stabilite si applicheranno a partire dall’ultimo periodo in cui è suddiviso l’anno scolastico (mentre per il primo quadrimestre restano valide le precedenti disposizioni). La valutazione in itinere rimane espressa nelle forme che il docente riterrà più opportune, tenendo sempre presente la piena chiarezza e comprensione dei livelli di padronanza dei contenuti verificati. In riferimento alla valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità la valutazione terrà conto degli obiettivi individuati nel PEI; analogamente per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, la valutazione terrà conto degli obiettivi individuati nel PDP.

Per quanto attiene agli alunni della scuola secondaria di primo grado, il comportamento, così come specificato all’art. 5 dell’Ordinanza, sarà espresso in decimi.  Se in sede di scrutinio finale il voto è inferiore a sei decimi l’alunno non sarà ammesso alla classe successiva.

Il precedente quadro normativo di riferimento

Nell’anno scolastico 2020/2021, complice la pandemia, è stata cambiata la valutazione periodica e finale nella scuola primaria. Di seguito i documenti di riferimento:

  • Ordinanza 172 del 4 dicembre 2020 – Ministero dell’Istruzione
  • Linee guida per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della Scuola primaria – Ministero dell’Istruzione

In ragione delle novità allora introdotte, la valutazione periodica e finale nella scuola primaria è stata espressa attraverso un unico voto in decimi per ogni disciplina e poi completata da un giudizio descrittivo globale dell’alunno in riferimento al comportamento, alle relazioni con i compagni e gli insegnanti, all’impegno, alla cura, al senso di responsabilità etc…

Il documento di riferimento rimanevano le Indicazioni Nazionali del 2012, dove è specificato che: “la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. […] Assume una preminente funzione formativa. La valutazione, inoltre, promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze”. In quest’ottica la valutazione è al servizio dell’apprendimento. Partendo dalle Indicazioni, le scuole poi declinano nel curricolo d’istituto e successivamente nella programmazione di ogni singola classe gli obiettivi rispetto ai quali esprimere la valutazione.

Negli obiettivi, infatti, trovano posto sia il processo cognitivo che gli alunni devono mettere in atto, sia il contenuto disciplinare. Si valuta poi il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento per ciascun alunno, attraverso i livelli: avanzato, intermedio, base, in via di acquisizione. Accanto agli obiettivi trovano posto i criteri per descrivere gli apprendimenti denominati dimensioni: autonomia, continuità, tipologia della situazione, risorse mobilitate. Altre dimensioni potevano essere elaborate in seno al collegio dei docenti.

Da quale prospettiva si partiva

L’introduzione dei giudizi descrittivi si inquadrava, nello spirito della legge, in una prospettiva di valutazionepreminentemente formativa,che accompagna i processi di apprendimento.

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. Gli insegnanti sono chiamati quindi ad attivare un processo sinergico e circolare fra attività di progettazione e processi di valutazione.

L’altro riferimento fondamentale, allegato all’Ordinanza ministeriale n. 172, sono state le Lineeguida, che hanno avuto uno specifico ruolo orientativo, aiutando il personale scolastico nell’affrontare il tema della formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale.

Questo percorso discendeva dal precedentedecreto legislativo n. 62/2017, uno dei decreti che a sua volta discendeva dalla legge n. 107/2015. Infatti, già all’interno di questo testo aveva preso l’avvio un vero e proprio iter per distinguere la valutazione degli apprendimenti dalla certificazione delle competenze e arrivare progressivamente, all’interno di ogni istituzione scolastica, a realizzare due passaggi fondamentali: la valutazione riguardante i risultati di apprendimento, attraverso un giudizio fondato su elementi di verifica, di un percorso complesso; la certificazione delle competenze che, invece, tenta di offrire una rappresentazione del saper fare intenzionale ed efficace raggiunto dall’allievo in relazione al contesto nel quale questo avviene. Con il D.lgs. n. 62/2017 si cercò di sistematizzare, integrare e modificare le precedenti norme relative al tema valutazione e fare maggiore chiarezza sul tema valutazione-certificazione.

L’obiettivo della nuova valutazione

Succede sempre così: ad ogni nuova riforma riguardante gli esiti degli apprendimenti e la valutazione seguono critiche demolitorie, letture superficiali del testo legislativo o sussulti di un orizzonte pieno di buone speranze. Nel caso della recentissima Ordinanza sulle nuove modalità previste per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti potremmo senza alcun dubbio sottolineare che si tratta di un tentativo di rendere più agevole la comprensione del processo valutativo, così come del resto ha tenuto a precisare il Ministro Valditara. In ultima analisi si vuole agevolare la comunicazione con le famiglie circa il percorso formativo dei propri figli sulla scorta di una serie di considerazioni legate ad una difficile lettura della scheda di valutazione, ritenuta in alcune sue declinazioni di difficile comprensione. Ciò che però è mancato è un serio monitoraggio, una ricerca sistematica sul campo da cui partire per poi definire nuove procedure. Una maggiore chiarezza nella lettura della precedente scheda di valutazione è condivisibile, ma è condivisibile anche l’appunto lanciato dal CSPI in merito ai diversi obiettivi.

Il parere del CSPI

Così come è scritto nel dettagliato parere del CSPI la valutazione: “deve continuare ad avere per oggetto il processo formativo dell’alunno”. Il giudizio sintetico non può e non deve essere svincolato dai percorsi di apprendimento e dagli obiettivi specifici.  Si rischia di disperdere quel patrimonio che si era costruito in questi ultimi anni nel far comprendere all’alunno e alle famiglie come aveva appreso, come poteva migliorare e, nello specifico della particolare singola disciplina, quali obiettivi erano stati raggiunti e quali quelli in cui potere migliorare. Il voto/giudizio unico, infatti, non dà contezza dei punti di forza o di debolezza del processo di apprendimento degli alunni. Il rischio è di fare un passo indietro rispetto alla precedente riforma che partiva proprio dal presupposto di una co-costruzione tra insegnanti alunni e genitori, una vera progettazione del percorso valutativo. È pur vero che la valutazione in itinere può essere espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e ci si può sempre riferire agli obiettivi di apprendimento.

E il percorso formativo degli alunni?

La riflessione andrebbe, quindi, fatta proprio sugli obiettivi di apprendimento, che possono essere riscritti in modo più semplice, proprio per agevolare quella chiarezza voluta dal Ministro. Sarà il singolo docente a decidere se continuare a proporre gli obiettivi di apprendimento che poi devono necessariamente essere sintetizzati da un giudizio finale. Certo è che terminologie come: “sufficiente”, “non sufficiente” alla primaria non tengono conto delle frustrazioni, le ansie, le paure, le fragilità e le insicurezze dei piccoli allievi della primaria.  Sempre nella nota del CSPI si evidenzia la necessità di rinominare e rimodulare proprio questi due giudizi sintetici con altre formulazioni più funzionali al miglioramento degli apprendimenti. Questo deve essere il faro illuminante sotteso alla nuova ordinanza: non disattendere il processo formativo di ogni singolo alunno. La valutazione è il cuore della scuola, necessaria per restituire l’apprendimento, una valutazione non competitiva ma formativa.