Un sollecito del Ministero
È stata emanata nei giorni scorsi, in perfetto stile “amicale” (invalso nell’uso ultimamente in viale Trastevere), la nota del Ministero dell’Istruzione (n. 1041 del 15-6-2020) a firma del Capo Dipartimento dell’Istruzione, Marco Bruschi, relativa all’obbligo di revisionare entro il 30 giugno i PEI provvisori degli alunni con disabilità per il prossimo anno scolastico, così come previsto dalla nuova e recente norma (D. lgs. 96/2019) che ha modificato e integrato il D. lgs. inclusione 66/2017.
Si tratta, come sottolinea Bruschi, non di un adempimento amministrativo meramente formale o di un obbligo normativo, che comunque non può essere disatteso, ma di un obbligo professionale e didattico.
Cosa prevede il nuovo articolato del decreto inclusione
Il “nuovo” decreto legislativo 66/2017, modificato dalle “disposizioni integrative e correttive” del decreto legislativo 96/2019 (entrato in vigore il 12 settembre 2019), presenta, rispetto alla primigenia versione, rilevanti novità normative. Pertanto, ci ricorda il capodipartimento, nonostante l’emergenza Covid-19 abbia reso difficile riunire, nel secondo quadrimestre, i GLO per l’aggiornamento e la verifica dei PEI, tali operazioni vanno portate a termine entro giugno.
A prevedere questo adempimento o appuntamento, se si preferisce, è il nuovo c. 2, lettera g) dell’art. 7 del D. lgs. 66/2017 recentemente modificato.
La nuova norma, infatti, prevede che il PEI “è redatto in via provvisoria entro GIUGNO e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre”. Si tratta di un nuovo obbligo non previsto dall’originario decreto inclusione, ma introdotto dal richiamato decreto legislativo correttivo 96/2019.
Dirigenti Scolastici: dovranno far rispettare il nuovo adempimento
La nota, indirizzata ai Dirigenti Scolastici, evidenzia la necessità di riunire, ove ancora non si sia provveduto, i Gruppi dl Lavoro Operativo per l’inclusione scolastica (GLO) delle istituzioni scolastiche, “al fine di completare il percorso di progettazione e verifica necessario a poter programmare – per tempo – gli interventi a partire dall’inizio del prossimo anno scolastico”.
Il capo dipartimento, in sostanza, sollecita le scuole a stendere, in sede di GLO, la relazione finale del PEI che “contenga le linee di sviluppo ipotizzate per la stesura del PEI” e che dovrà “armonizzarsi e dialogare con gli eventuali piani integrati degli apprendimenti (PIA)”.
La relazione finale del PEI, inoltre, dovrà motivare e contenere indicazioni in ordine alla richiesta di conferma o modificazione delle ore di sostengo.
Tuttavia, nelle more dell’attuazione degli strumenti previsti dal Decreto inclusione, la richiesta terrà conto “delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno”.
Il comma 2-ter del d. lgs. 66/2017, introdotto dal decreto correttivo del 2019, prevedeva, infatti, che il “vecchio” MIUR (ora, a seguito di spacchettamento, Ministero dell’Istruzione) di concerto con il MEF, entro 60 giorni dall’entrata in vigore dalla nuova disposizione (12 settembre – 12 novembre 2019) avrebbe dovuto adottare un decreto con il quale definire le modalità “per l’assegnazione delle misure di sostegno” e il “modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche”.
Stessa attenzione per gli alunni con DSA e BES
La nota ministeriale sottolinea che, in assenza di insegnante di sostegno, la stessa attenzione dedicata gli alunni disabili dovrà essere rivolta a tutti gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento o con altri bisogni educativi speciali in possesso di un Piano Didattico Personalizzato (PDP), alunni che andranno “monitorati anche al fine di completare la progettazione educativo-didattica e la verifica degli apprendimenti, nella prospettiva della pianificazione dei tempi di svolgimento delle strategie didattiche e organizzative per il prossimo anno scolastico, sempre in raccordo con gli strumenti didattici previsti dall’OM 11/2020”.
A tal proposito, le scuole e i docenti, faranno ricorso a strategie di individualizzazione e personalizzazione, “strategie didattiche diverse, ma convergenti nell’accompagnare ogni alunno al successo formativo e presenti negli ordinamenti italiani, sotto varie forme, da decenni, non sono di fatto collegate a una “certificazione” o a una pianificazione codificata, ma costituiscono strumenti di diritto allo studio per tutti”.
Le novità sul PEI (in rosso le modifiche)
Art. 7: Piano educativo individualizzato (d. lgs. 66/2017) | Art. 7: Piano educativo individualizzato (modificato dal D. lgs. 96/2019) |
2. Il PEI di cui all’art. 12, c. 5, della L. 104/1992, come modificato dal presente decreto: a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilitò nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare; b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento; c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie; d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; e) definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale; g) è redatto all’inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell’infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. | 2. Il PEI di cui all’art. 12, c. 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto: a) è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione di cui all’art. 9, c, 10; b) tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, di cui all’art. 12, c. 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del PROFILO di FUNZIONAMENTO, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS;» c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati. d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall’accordo di cui al c. 5-bis dell’art, 3; e) definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale; g) è redatto in via provvisoria entro GIUGNO e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di OTTOBRE, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al c. 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione; 2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al c, 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell’organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell’attivazione degli interventi previsti dal predetto c. 2, ivi compreso l’adeguamento dell’organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto. h) è soggetto a VERIFICHE PERIODICHE nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. |