Il 16 novembre 2023, i soggetti istitutori del Fondo Pensione Complementare ESPERO hanno sottoscritto, in sede ARAN, l’«Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore», in attuazione di quanto disposto dall’art. 1 comma 157 della legge 205/2017.
Il fondo pensione Espero
Ricordiamo che il Fondo Pensione Espero è il Fondo nazionale pensione complementare dei lavoratori della scuola (iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n.145) a cui possono aderire insegnanti, dirigenti scolastici, direttori amministrativi, e tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Tale fondo è nato a seguito dell’emanazione dell’accordo istitutivo del 14 marzo 2001 fra le Organizzazioni Sindacali del settore (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal, GILDA-UNAMS, CIDA) e l’ARAN e al successivo atto costitutivo del 17 novembre 2003.
Cosa ha previsto l’accordo
In estrema sintesi, l’accordo ha previsto l’obbligo di scegliere se aderire o meno al Fondo Pensione Complementare ESPERO. Si applica a tutti coloro che sono stati assunti dal1° gennaio 2019 e, in attuazione dell’ultimo periodo dall’art. 1 comma157 legge 205/2017, prevede la piena e diffusa informazione dei lavoratori e la libera espressione di volontà degli stessi.
Tale accordo ha previsto, inoltre, che i lavoratori neo-assunti avranno a disposizione nove mesi di tempo per manifestare il proprio rifiuto di aderire al fondo. In questi nove mesi l’Amministrazione ha l’obbligo di informarli adeguatamente. Chi non dovesse esprimere nulla (silenzio), avrà a disposizione ulteriori trenta giorni per recedere dall’iscrizione silente ovvero dall’iscrizione non espressa.
Non rientrano nella nozione di “neo-assunto”:
- coloro che hanno effettuato un passaggio tra amministrazioni o tra scuole per mobilità, ovvero di comando o altra forma di assegnazione temporanea;
- coloro che sono stati assunti, anche se successivamente al 1° gennaio 2019, che continuano a mantenere il regime di TFS (continuità del rapporto previdenziale nel P.I.);
- coloro che sono stati assunti ed hanno già aderito al “Fondo ESPERO”;
- coloro che hanno effettuato un passaggio di qualifiche del personale non dirigente.
Adesione esplica o non espressa
Quindi, l’adesione al Fondo ESPERO può essere:
- Esplicita, con manifestazione diretta e consapevole della volontà di adesione;
- Non espressa, se trascorsi nove mesi dall’assunzione non si è espressa alcuna volontà di aderire o meno, si è iscritti automaticamente a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi.
Durante i nove mesi, dunque, il lavoratore può esprimere la volontà di non aderire alla previdenza complementare e le amministrazioni devono rendere disponibile la modulistica per manifestare la volontà di non adesione, al pari dell’altra modulistica specifica per l’adesione. Dell’informativa resa deve essere fatta espressa menzione nel contratto individuale di “assunzione”.
Se nei nove mesi successivi all’assunzione, il lavoratore non esprime la sua volontà (di adesione o di non adesione), allora, entro il 10 del mese successivo alla scadenza dei nove mesi, l’amministrazione comunica, al Fondo ESPERO, i nominativi dei lavoratori iscritti in modo non espresso.
Quando viene effettuata l’iscrizione
L’iscrizione non viene attuata subito perché il Fondo Espero, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’Amministrazione, deve comunicare al lavoratore, con specifica missiva:
- la sua iscrizione non espressa mediante il suo silenzio;
- la data da cui decorre l’iscrizione e da quando decorrono i finanziamenti;
- il comparto di investimento a cui viene iscritto e le altre scelte di investimento disponibili;
- la documentazione necessaria definita dalla COVIP;
- la possibilità di recesso nonché le modalità, i termini e il link per scaricare la modulistica per l’esercizio del recesso o per l’accesso alla procedura web di iscrizione.
La procedura sopra descritta vale per tutti i neo assunti.
Per chi è stato assunto dopo il 1° gennaio 2019, ma prima dell’entrata in vigore dell’accordo, entro nove mesi dalla sottoscrizione dell’accordo, l’amministrazione deve fornire ai lavoratori l’informativa necessaria.
Termini per aderire o non aderire al fondo
Solo dopo tale periodo di nove mesi, partirà il secondo periodo di ulteriori nove mesi durante i quali i lavoratori, già assunti dal 1° gennaio 2019 al 16 novembre 2023, potranno comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero di aderire al Fondo Espero.
Dopo tale periodo decorre l’iscrizione non espressa con le stesse modalità previste per i lavoratori neo-assunti (comunicazione dell’amministrazione al fondo entro il 10 del mese successivo, ulteriori 30 giorni durante i quali cui il lavoratore può esercitare il diritto di non adesione a seguito di comunicazione del fondo).
Controlli dell’amministrazione
L’amministrazione, allo stato attuale, sta effettuando tutti i controlli e sta mettendo a punto la documentazione e tutte le procedure automatizzate. Ricordiamo che, finora, l’adesione e altre operazioni possono essere effettuate direttamente attraverso le specifiche procedure della piattaforma NoiPa.
Per quanto previsto, quindi, nei primi nove mesi del prossimo anno scolastico tanti lavoratori del comparto scuola (sia i neoassunti a far data dal 1° settembre 2024 sia gli assunti dal 1° gennaio 2019) in questo periodo devono far valere le proprie scelte circa la previdenza complementare.
Il dovere di informare
La procedura descritta, nei fatti, restituisce il dovere di informare i nostri giovani sul loro futuro previdenziale, mettendo anche in evidenza che l’assegno pensionistico, nel tempo in cui smetteranno di lavorare, potrebbe non essere sufficiente ad assicurare una vita dignitosa come la nostra Costituzione garantisce. È, pertanto, utile informarli che l’adesione al Fondo ESPERO è una delle possibilità che hanno per ridurre il gap di povertà futura. L’attività di informazione deve riguardare non solo il Fondo ESPERO ma, ancora di più, la loro posizione assicurativa e le relative prospettive previdenziali. Sta poi a loro la scelta… con consapevolezza.