Indicazioni per la compilazione del PEI

Cosa dicono le ultime note ministeriali

In questo periodo le scuole sono impegnate nella verifica finale dei Piani Educativi individualizzati ivi compresa la formulazione di proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari nonché nella redazione dei Piani Educativi Individualizzati provvisori. Si tratta di una fase strategica nell’implementazione del processo d’inclusione scolastica e sociale che necessita di particolare attenzione pedagogica.

A tal proposito il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato due specifiche note (prot. n. 1690 del 24 maggio 2024 e prot. n. 1718 del 28 maggio 2024) per supportare i Gruppi di Lavoro Operativi per l’inclusione (GLO).

Una tradizione pluriennale relativa all’inclusione

Come ben noto l’Italia, sia pure con le diverse problematiche e fragilità, note a tutti, vanta una tradizione per l’inclusione da oltre quarant’anni. La scuola italiana si impegna quotidianamente nel porsi sempre come comunità accogliente nella quale tutti, a prescindere dalle personali caratteristiche di ognuno, grazie ad una intensa e articolata progettualità, godono della possibilità di fruire delle migliori occasioni formative, funzionali sia per acquisire gli apprendimenti necessari, sia per vivere buone relazioni con i pari e con gli adulti. Entrambi gli obiettivi sono finalizzati al pieno raggiungimento del successo formativo di ciascuno.

Uno strumento di eccellenza per garantire l’inclusione: il Piano Educativo Individualizzato

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è lo strumento privilegiato che promuove l’inclusione degli studenti con disabilità e garantisce a ciascuno quanto serve per partecipare efficacemente alla vita scolastica realizzando il proprio potenziale. Elaborato ed approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO), il Piano tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, con particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale prevista dall’IFC, cioè dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della disabilità e della salute (International Classification of Functioning Disability and Health), adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

La travagliata storia del PEI

Con il Decreto interministeriale 182 del 29 dicembre 2020 si sono definiti il modello unico per il PEI, su base nazionale, e le Linee guida e l’assegnazione delle misure di sostegno.

Tale decreto è stato oggetto di una complessa vicenda giudiziaria che è iniziata con l’annullamento del medesimo decreto, per poi concludersi, invece, con il riconoscimento della sua validità.

Il Decreto interministeriale 153 del 1° agosto 2023 ha arricchito la vicenda di un nuovo capitolo, emendando i modelli di PEI per tutti gli ordini e gradi ed introducendo importanti novità per le Linee guida relative alla loro compilazione.

I modelli vigenti sono, pertanto, quelli allegati al Decreto interministeriale 153/2023.

Caratteristiche e sezioni del PEI

Concepito su base ICF, il PEI è strutturato per un uso da parte degli istituti scolastici dell’infanzia sino alla secondaria di secondo grado. Il documento contiene la progettazione individualizzata e personalizzata per ciascuno studente con disabilità, volta a garantirne il diritto costituzionale all’educazione e all’istruzione mediante l’adozione di specifiche pratiche per promuovere l’inclusione. Nel documento PEI, costituito da 12 sezioni, vanno evidenziate risorse, interventi educativi, obiettivi e modalità di valutazione.

Le 12 sezioni del PEI

1Quadro informativo.
2Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento.
3Raccordo con il Progetto Individuale.
4Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico.
5Interventi sull’alunno: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità.
6Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori, facilitatori universali, autoanalisi docente.
7Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo.
8Interventi sul percorso curricolare (secondaria I grado, secondaria II grado, scuola infanzia e primaria). Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). Programmazione differenziata, chi decide. Percorso di studi dello studente con disabilità e la validità del titolo.
9Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse.
10Certificazione delle competenze con eventuali note esplicative.
11Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari.
12PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico successivo per i soli alunni che si iscrivono per la prima volta a scuola ovvero che già iscritti e frequentanti, vengono certificati nel corso della frequenza.

Tempistica

Il PEI ha durata annuale e deve essere aggiornato in presenza di nuove condizioni, può quindi essere modificato nel corso dell’anno scolastico in quanto costituisce uno strumento di lavoro flessibile e dinamico. Esso viene redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), la cui composizione è definita nell’art.  9 comma 10 del D.lgs. 66/2017, come novellato dal D.lgs. 96/2019 nonché nell’art. 3 del D.I. 182/2020, come modificato dal D.I. 153/2023.

Nel corso dell’anno scolastico il GLO viene convocato secondo le seguenti tempistiche e finalità:

  • un incontro all’inizio dell’anno scolastico, di norma entro il mese di ottobre, per l’approvazione del PEI relativo all’anno in corso;
  • incontri intermedi di verifica (almeno uno) per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni;
  • un incontro finale, entro il mese di giugno, di verifica finale per l’anno scolastico in corso.

Entro il 30 giugno le scuole sono chiamate a redigere sia le sezioni finali del PEI che i PEI provvisori (questi ultimi per gli alunni/studenti che abbiano ottenuto per la prima volta la certificazione della condizione di disabilità, sezioni 11 e 12) e definire le proposte di sostegno didattico, adeguatamente motivate, per ciascun alunno/studente per il successivo anno scolastico; va anche previsto il fabbisogno delle risorse professionali da dedicare all’assistenza all’autonomia e alla comunicazione.

Note ministeriali di chiarimento

Con nota prot. 1690 del 24 maggio 2024, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha fornito indicazioni in merito alla stesura dei PEI provvisori per l’anno scolastico 2024/2025 e delle sezioni conclusive dei PEI per l’anno scolastico in corso.

IL D.I. 182/2020, così come modificato dal D.I. 153/2023, stabilisce all’art. 21 comma 6, che: “In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato”.

Pertanto, i Pei verranno compilati, nelle more dell’adozione del Profilo di funzionamento e del completo adeguamento del SSN (Servizio sanitario nazionale), tenendo conto delle disposizioni del Decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024[1], delle Linee Guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento.

Inoltre, come già precisato, nella nota di chiarimenti dell’amministrazione centrale prot. n. 1718 del 28 maggio 2024, le Istituzioni scolastiche non dovranno compilare la scheda per l’individuazione dei supporti al funzionamento (allegato C) e la tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza (allegato C1). Sarà invece possibile procedere alla compilazione delle Sezioni 11 e 12 dei PEI, escludendo le sole parti che rimandano al Profilo di Funzionamento con riferimento alle tab. C e C1.

Necessità di marciare allo stesso ritmo…

Gioverebbe sicuramente alla qualità del processo d’inclusione, scolastica e sociale, che il sistema d’istruzione e quello sanitario procedano con lo stesso ritmo di marcia. Siamo, tuttavia, pienamente consapevoli delle difficoltà che ci sono per realizzare uno sforzo sinergico da parte di tutti gli attori coinvolti nella presa in carico dello studente con particolari fragilità.

Purtroppo il disallineamento tra i due sistemi, riscontrato attualmente con l’implementazione del Decreto legislativo 66/2017 (così come successivamente integrato ed emendato) non è una novità: a solo titolo esemplificativo si è già verificato in passato con l’introduzione dell’ICF o con la promulgazione della Legge 170/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico).

La Scuola e la Sanità, di fatto, non parlano lo stesso linguaggio e ciò determina rallentamenti nelle procedure proprio a discapito di quegli alunni che hanno maggiormente bisogno di tempestività negli interventi e di una particolare ed efficace attenzione psicopedagogica.

PEI in formato cartaceo e digitale

Nella nota prot. n. 1718 del 28 maggio 2024, si precisa, infine, che le sole Istituzioni scolastiche statali provvederanno (come già era stato previsto nelle note DGSIS prot. 2780 del 12 giugno 2023 e 4316 del 19 ottobre 2023) alla compilazione dei medesimi modelli PEI informatizzati, utilizzando le nuove funzionalità nella Partizione separata dell’Anagrafe Nazionale Studenti (ANS); le scuole paritarie, invece, compileranno i modelli di PEI in formato cartaceo (D.M. 153 del 1° agosto 2023).

A tal proposito si ricorda che è in atto una sperimentazione relativa alla compilazione informatizzata dei modelli di PEI tramite specifica piattaforma con lo scopo di aiutare le Istituzioni scolastiche a prendere confidenza con i nuovi strumenti informatici e anche per verificarne la funzionalità.

Il MIM informa che sarà organizzato uno specifico webinar, rivolto ai referenti regionali per l’inclusione, nel corso del quale essi esporranno le osservazioni che hanno avuto modo di raccogliere durante l’anno scolastico in corso.


[1] Decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024, Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.