Nel rispetto di quanto previsto dalla legge[1], il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) il 6 dicembre 2023 ha pubblicato i bandi di concorso per titoli ed esami, per l’accesso ai ruoli della scuola dell’infanzia e primaria (Decreto dipartimentale n. 2576 del 6 dicembre 2023) e della scuola secondaria di primo e secondo grado (Decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023) per posti comuni e di sostegno. Complessivamente ci sono 21.101 posti comuni e 9.115 posti di sostegno già autorizzati. A questi potrebbero essere aggiunti ulteriori 14.000 (circa) posti, la cui autorizzazione è già stata chiesta al MEF.
Il MIM aveva già emanato il 26 ottobre scorso il Regolamento per i concorsi nella scuola dell’infanzia e primaria con DM 206/2023 e per i concorsi nella scuola secondaria di primo e di secondo grado con DM 205/2023. I concorsi sono indetti su base regionale[2].
Requisiti di accesso per la scuola dell’infanzia e primaria
Per i posti comuni per la scuola dell’infanzia e primaria il primo requisito di accesso è il titolo di abilitazione conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria (o titolo analogo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).
Tuttavia sono, altresì, ammessi a partecipare coloro che sono in possesso del diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso l’istituto magistrale (o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia) entro l’anno scolastico 2001/2002, e, in particolare:
- per la scuola primaria occorre il diploma conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 aventi valore abilitante, ivi incluso il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico, di cui alla C.M. n. 27 del 11.2.1991;
- per la scuola dell’infanzia occorre il diploma conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 al termine dei corsi triennali o quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998, aventi valore abilitante, ivi incluso il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico, di cui alla C.M. n. 27 del 11.2.1991.
- per posti di sostegno è necessario che i candidati posseggano uno dei titoli sopra elencati congiunto al titolo di specializzazione per le attività di sostegno specifico dell’ordine di scuola (o analogo titolo di specializzazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).
Requisiti di accesso per la scuola secondaria
I requisiti di accesso alle procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono diversi se si concorre per posti comuni o per posti di sostegno:
- per i posti comuni e per le classi di concorso della Tabella A allegata al DPR 19/2016[3] occorre la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, o laurea di vecchio ordinamento, o diploma AFAM di II livello o titolo equiparato, (o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia) previsti dalla classe di concorso richiesta, congiuntamente al titolo di abilitazione per la medesima classe di concorso (o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia);
- per i posti comuni e per le classi di concorso della Tabella B allegata al DPR 19/2016[4] occorre l’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso oppure dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di classi di concorso (o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia), oppure, in assenza dell’abilitazione, fermo restando il possesso del titolo di studio di accesso alla specifica classe di concorso, di cui alle tabelle A e B, uno dei seguenti requisiti:
- avere prestato servizio di insegnamento nelle scuole statali per almeno tre anni, riconoscibili ai sensi della legge 124/1999, nei cinque anni precedenti rispetto al momento della presentazione della domanda, di cui almeno uno relativo alla classe di concorso richiesta;
- avere conseguito, entro il 31.10.2022, i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento;
- per i posti di sostegno bisogna avere il titolo di studio di accesso ad una delle classi di concorso, di cui alle tabelle A e B allegate al DPR 19/2016[5], congiuntamente al titolo di specializzazione per le attività di sostegno specifico del grado di scuola (o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia).
Partecipazione con riserva
Coloro che sono in possesso del titolo di accesso conseguito all’estero, partecipano alle procedure concorsuali con riserva, in attesa della dichiarazione di equipollenza da parte del Ministero, nella sola ipotesi che gli interessati avranno prodotto al Ministero la relativa richiesta di equipollenza nei termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Tutti i candidati partecipano comunque con riserva dell’accertamento, da parte dell’Amministrazione, della presenza dei requisiti di accesso alla procedura concorsuale.
Prove previste dalla procedura concorsuale
La procedura concorsuale prevede una prova scritta computer-based, composta da 50 quesiti a risposta multipla da svolgersi in 100 minuti (2 punti per ogni risposta esatta) e da una prova orale, alla quale accedono coloro che alla prova scritta hanno ottenuto un punteggio di almeno 70/100.
La prova orale ha una durata massima di 30 minuti per i concorsi della scuola dell’infanzia e primaria, e di 45 minuti per la scuola secondaria di primo e secondo grado ed è superata con il voto minimo di 70/100.
L’inclusione in graduatoria avviene mediante la somma dei punteggi della prova scritta e della prova orale e del punteggio dei titoli, ai quali possono essere attribuiti fino a 50 punti. In graduatoria sono inclusi i soli candidati che, avendo superato la prova scritta e quella orale, hanno ottenuto un punteggio complessivo tale da essere collocati in posizione utile rispetto al numero dei posti destinati al concorso; si potranno aggiungere anche altri candidati in numero corrispondete ad eventuali rinunciatari.
Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione va presentata dalle ore 14 del giorno 11 dicembre 2023 fino alle ore 23,59 del 9 gennaio 2024.
Il candidato deve presentare una sola domanda anche se chiede di partecipare per posti comuni e di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria; altrettanto dovrà fare il candidato che chieda di partecipare per la scuola secondaria per posti comuni e di sostegno. Va precisato che per la scuola secondaria di primo e secondo grado si può partecipare per una sola classe di concorso e che, in ogni caso, la domanda di partecipazione va inoltrata per una sola regione.
Alla domanda va allegata la ricevuta di pagamento del contributo di segreteria, pari a 10 (dieci) euro per ciascuna procedura concorsuale alla quale si intenda partecipare.
Riserva di posti per chi ha già tre anni di servizio
I concorsi prevedono, nel rispetto di quanto contenuto nell’art. 13 (commi 9 e 10) del DM 205/2023, la riserva di posti, pari al 30%[6], da destinare a coloro che, superando la prova scritta e quella orale, vantino il requisito di anni 3 di servizio di insegnamento nelle scuole statali prestato nell’ultimo decennio, di cui almeno uno prestato per il posto di insegnamento per il quale si partecipa al concorso. Il servizio di insegnamento deve possedere le caratteristiche previste dall’art. 11, comma 14 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e cioè deve essere stato prestato, con il possesso del relativo titolo di studio, per almeno 180 giorni in ciascun anno oppure il servizio di insegnamento deve avere avuto inizio non più tardi del 1° febbraio con presenza agli scrutini finali. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto; la riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per tipologia di posti e per classe di concorso, sia pari o superiore a quattro.
Altre tipologie di riserve
Oltre a quanto appena illustrato, ogni concorso pubblico prevede altre tipologie di riserva di posti, che vengono di seguito elencate.
- La legge 12.3.1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) prevede per la categoria degli invalidi la riserva di posti fino al 7% del totale dei posti di organico, mentre per gli orfani di guerra e categorie equiparate è prevista una riserva di posti fino all’1% del totale dei posti di organico.
- Il Codice dell’ordinamento militare, di cui al D.lgs. 15.3.2010, n. 66, prevede, all’art. 1014, per i volontari congedati senza demerito, una riserva di posti pari al 30% dei posti messi a concorso.
- Il D.L. 22.4.2023, n. 44, convertito con modificazioni in legge 21.6.2023, n. 74, all’art. 1, comma 9 bis ha previsto una riserva di posti nei concorsi pubblici pari al 15% dei posti messi a concorso, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.
Appare opportuno precisare che il DPR 9.5.1994, n. 487, come modificato/integrato dal DPR 16.6.2023, n. 82, all’art. 5 dispone che nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso e che, nell’ipotesi in cui la sommatoria delle riserve dovesse superare tale limite, si procede alla riduzione delle varie aliquote in misura proporzionale, in modo da garantire che almeno il 50% dei posti sia destinato alla graduatoria di merito. Il medesimo DPR 9.5.1994, n. 487, all’art. 5, comma 4, lettera o) prevede la precedenza, a parità di punteggio, all’appartenente al genere meno rappresentato nel tipo di posto o classe di concorso di partecipazione.
A tale proposito, l’allegato B al bando di concorso individua il genere cui va riconosciuta la precedenza a parità di punteggio, rispetto alla presenza in organico del numero di persone appartenenti al genere femminile e al genere maschile, mentre l’allegato A al bando di concorso riporta, per ciascuna classe di concorso e per il sostegno dei due gradi di scuola, il numero dei docenti in servizio in organico ed appartenenti alle categorie di cui alla legge 68/1999 e al D.lgs. 66/2010.
Le prove concorsuali
È prevista una prova scritta computer-based costituita da 50 quesiti a risposta multipla, secondo il programma di cui all’allegato A al DM 206/2023 per la scuola dell’infanzia e primaria e di cui all’allegato A al DM 205/2023 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Ogni quesito è composto da quattro risposte di cui una sola esatta. Vengono attribuiti 2 punti per ogni risposta esatta. Alla prova orale si viene ammessi se si ottiene il voto di almeno settanta/centesimi nella prova scritta.
La prova orale, come già precisato, ha la durata massima di 30 minuti per l’infanzia e la primaria e di 45 minuti per la scuola secondaria. Per i posti comuni per l’infanzia e la primaria è volta ad accertare le conoscenze e le competenze didattiche generali, la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Per i posti comuni della scuola secondaria è volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa. Per i posti di sostegno di tutti gli ordini di scuola la commissione valuterà le competenze del candidato nelle attività specifiche per l’alunno con disabilità, volte a garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità.
Tutti i candidati devono inoltre dimostrare di saper organizzare gli ambienti di apprendimento, di saper realizzare una buona progettazione didattica e curricolare attraverso una lezione simulata (per una durata massima della metà dell’orario della prova), la cui traccia viene estratta dal candidato 24 ore prima della data prevista per la prova stessa.
Anche la prova orale viene superata con il punteggio di almeno settanta/centesimi.
Per la scuola secondaria e solo per alcune classi di concorso è prevista, nell’ambito della prova orale, una prova pratica. Il voto attribuito alla prova pratica e quello attribuito alla prova orale fanno media tra di loro.
Graduatorie di merito
La graduatoria di merito, compilata dalla Commissione giudicatrice, conterrà tanti candidati quanti sono i posti messi a concorso, sulla base della somma dei punteggi ottenuti nelle prove concorsuali e del punteggio ottenuto per i titoli (massimo 50 punti). A parità di punteggio, precede chi vanta delle precedenze.
La graduatoria, che può essere integrata con altri candidati in corrispondenza di eventuali rinunciatari, ha validità per il solo anno scolastico successivo a quello di pubblicazione; nell’ipotesi di incapienza di posti nell’anno di riferimento, i vincitori saranno nominati, comunque, negli anni successivi.
Diario delle prove di esame
Il calendario delle prove scritte sarà pubblicato dal Ministero sul Portale Unico del Reclutamento e sul sito del Ministero, mentre le sedi di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate dall’USR competente sul Portale Unico di Reclutamento e sul sito dell’USR. Il candidato potrà accedere, dal Portale Unico di Reclutamento, tramite link, all’area “Graduatorie” della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive” e visualizzare/salvare il documento relativo alla propria convocazione; tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Invece, per la convocazione alla prova orale, per colui che avrà ottenuto il punteggio di almeno settanta/centesimi alla prova scritta, la comunicazione sarà ricevuta almeno 15 giorni prima della data fissata, attraverso apposita pubblicazione sul Portale Unico del Reclutamento e a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato sulla domanda di partecipazione.
[1] Decreto-legge 25.5.2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23.7.2021, n. 106, modificato dai decreti-legge 30.4.2022, n. 36 e 22.6.2023, n. 75, convertiti, rispettivamente, da legge 22.6.2022, n. 79 e legge 10.8.2023, n. 112.
[2] Confronta di Mariella Spinosi: “Alle porte i concorsi per i docenti”, Scuola7-362, 11 dicembre 2023.
[3] Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
[4] Ibidem.
[5] Ibidem.
[6] DM 205/2023, articolo 13, comma 8: I bandi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Comma 9: La riserva di cui al comma precedente vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro.