Nella seduta del 21 settembre del 2023 il CSPI ha espresso parere favorevole allo schema di “Regolamento concernente la disciplina del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato dei Dirigenti tecnici con funzioni ispettive”. Si tratta del documento del Ministero dell’istruzione e del Merito che prelude la pubblicazione del Bando, stilato sulla base del Testo Unico del 1994 (comma 7, art. 420, comma, D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297).
Dove eravamo rimasti?
È noto a tutti che il contingente ispettivo ha bisogno di essere alimentato se vogliamo che la qualità della scuola e, di conseguenza, i livelli di preparazione degli studenti che la frequentano, siano al centro degli obiettivi del nostro Paese.
Le strategie per assicurare opportunità di istruzione e traguardi di competenza sono numerose e con vari livelli di efficacia, come documenta l’ormai vasta esperienza di riforme scolastiche, di innovazioni metodologiche e di cambiamenti strutturali. La presenza di alte professionalità tecniche garantisce un buon accompagnamento delle scuole, le aiuta a fare scelte mirate e a superare le difficoltà.
È dal 2019 che si annuncia l’imminenza di un bando. L’art. 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 diceva: “Il Ministero (…) è autorizzato a bandire, nell’ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove (59) Dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette (87) Dirigenti tecnici”. Sarebbero, quindi, 146 i posti che dovrebbero essere messi a concorso.
Nel decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, articolo 3-bis, si davano ulteriori indicazioni sulla funzione ispettiva rimandando, però, ad un regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Sembrava che l’esigenza di fare in fretta fosse particolarmente sentita dai decisori politici tanto che nel Decreto Sostegno bis (DL 25 maggio 2021, n. 73) tale disposizione (quella della emanazione preventiva del regolamento) viene abrogata proprio per accelerare l’emissione del bando. Di fatto, però, ciò non accade. Ma un ulteriore segnale viene dato con il decreto n. 41 del 21 febbraio 2022. Si tratta di un documento di indirizzo sulle “Modalità di esercizio della funzione ispettiva”.
Le principali norme di riferimento
n. | Norma | Contenuto |
---|---|---|
1 | D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, sezione V | Reclutamento del personale ispettivo |
2 | DPR 28 marzo 2013, n. 80, art. 5 | Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione – Contingente ispettivo |
3 | Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, art. 2, comma 3 | Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal MIUR, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche |
4 | Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 art. 3-bis | Funzione Dirigenza tecnica (abrogato) |
5 | DL 25 maggio 2021, n. 73, art. 58, comma 1, a) | Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, l’articolo 3-bis è abrogato. |
6 | Decreto ministeriale 21 febbraio 2022, n. 41 | Modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva |
7 | Regolamento concernente la disciplina del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato dei Dirigenti tecnici con funzioni ispettive | In corso di definizione Il Regolamento è stato oggetto di informativa sindacale in data 11 settembre 2023; nella seduta plenaria n. 110 del 21 settembre 2023 il CSPI ha espresso parere favorevole sullo schema di Decreto, auspicando l’accoglimento delle modifiche e dei suggerimenti proposti |
Un documento di indirizzo
Ma era proprio necessario emanare un nuovo documento? Se il reclutamento di nuovi Dirigenti tecnici fosse stato percepito dai decisori politici come azione priorità, si poteva anche evitare. Sul piano formale e procedurale, infatti, c’erano già le condizioni per procedere all’emanazione del bando, senza prima passare attraverso un documento di indirizzo. Tuttavia, sul piano culturale e funzionale, il Decreto 41/2022 ha una sua ragione d’essere.
È pur vero che la fondazione normativa della funzione ispettiva risiede nell’art. 397 del TU (D.lgs. 297/1994) arricchito successivamente dal DPR 80/2013 (SNV), il quale aggiunge alle storiche funzioni anche quelle valutative.
Va però considerato che per rendere più concrete tali funzioni e contestualizzarle rispetto ai processi di riforme, in passato è sempre intervenuto un atto di indirizzo del Ministro pro tempore. Quello più noto è il DM 1046 del 28 dicembre 2017.
Dal 2017 ad oggi molte cose, però, sono cambiate. Ciò giustifica ampiamente la necessità di rivedere le modalità di esercizio della funzione ispettiva, di aggiornarla in coerenza con i nuovi scenari pedagogici e didattici, soprattutto in coerenza con le innovazioni legislative nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione.
Modalità di esercizio della funzione ispettiva
Al Decreto 41/2022 è allegato un documento organizzato in quattro parti: 1. Premessa; 2. Modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva; 3. Formazione dei Dirigenti con funzione tecnico ispettiva; 4. Organizzazione della funzione tecnico ispettiva
Nella “Premessa” è sintetizzata la riformulazione della funzione tecnico-ispettiva. In altre parole si dice che:
- la funzione tecnico-ispettiva è parte integrante del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), definito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;
- Il Dirigente tecnico svolge un ruolo rilevante nella realizzazione della valutazione di sistema, oggi ancor più necessaria ad indicare direzioni di senso e strategie per il miglioramento e l’innovazione nella cornice del principio costituzionale di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- l’attività di accertamento – di cui l’Amministrazione si avvale per affrontare situazioni problematiche che possono determinarsi nelle scuole – è finalizzata soprattutto ad individuare interventi correttivi e qualificare il servizio scolastico;
- lo studio, la ricerca e la consulenza tecnica, sostenuti dal costante aggiornamento della cultura personale e professionale, consentono altresì ai Dirigenti con funzione tecnico-ispettiva di indicare strategie di intervento e attivare processi mirati di monitoraggio, innovazione, sperimentazione.
Chi è il nuovo Dirigente tecnico
È una figura di alta professionalità radicata nella scuola, che opera con responsabilità pubblica, al servizio del Paese. È connotata da riservatezza, indipendenza di giudizio, discrezionalità tecnica. Dirime controversie e promuove la coesione nella comunità scolastica. Contribuisce a realizzare una governance efficace del sistema di istruzione e dell’Amministrazione pubblica nel campo dell’educazione. Quindi, l’azione dei Dirigenti con funzioni tecnico-ispettive si realizza principalmente nelle seguenti aree:
- sostegno alla progettazione e supporto ai processi formativi;
- supporto al processo di valutazione e autovalutazione;
- supporto tecnico-didattico-pedagogico;
- supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti dall’Amministrazione;
- accertamenti ispettivi.
Sostegno alla progettazione e supporto ai processi formativi
La cura delle diverse professionalità della scuola deve poter contare su un sistema articolato di formazione e sviluppo professionale, a livello amministrativo, giuridico e culturale. Il Dirigente tecnico rappresenta in questo ambito una figura di continuità e di coordinamento:
- si occupa di anno di formazione e prova dei docenti neoassunti, intervenendo nelle conferenze tecniche e fornendo indicazioni alle scuole;
- collabora alla realizzazione della formazione in servizio del personale scolastico;
- è presente nell’organizzazione di seminari internazionali, nazionali e territoriali;
- formula proposte formative;
- coopera alla realizzazione di percorsi di ricerca.
Supporto al processo di valutazione e autovalutazione
In collaborazione con altri soggetti, individuati dalla normativa di riferimento, i Dirigenti tecnici, cui è affidato il coordinamento dei nuclei di valutazione delle scuole, partecipano alla valutazione di sistema, in coerenza con le politiche dell’Unione Europea.
Rilevante, in tal senso, è l’aiuto che fornisce alle scuole affinché i Dirigenti, gli insegnanti e il personale tecnico e amministrativo possano meglio riconoscere eventuali problemi di gestione delle attività e acquisire consapevolezza circa le possibili strategie di intervento.
I Dirigenti tecnici intervengono anche nella valutazione dei Dirigenti scolastici, in coerenza con il quadro normativo vigente.
Supporto tecnico-didattico-pedagogico
L’apporto dei Dirigenti tecnici per promuovere e rafforzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche si esprime in una pluralità di azioni:
- offrono supporto, assistenza e consulenza;
- formulano proposte e pareri sui temi dello sviluppo dei curricoli, della progettazione didattica, delle metodologie di insegnamento, della valutazione degli apprendimenti;
- operano per assicurare coerenza con gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione.
Inoltre, danno sostegno alle scuole presenti in aree a rischio educativo e di marginalizzazione sociale; collaborano con il Ministro nella fase di formulazione delle prove concernenti gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado; sono anche chiamati a svolgere attività di supporto, consulenza e controllo dell’andamento durante le fasi di svolgimento degli esami.
Supporto tecnico-scientifico per le tematiche e per i processi definiti dall’Amministrazione
I Dirigenti tecnici costituiscono un anello di raccordo tra l’Amministrazione centrale, quella periferica e le scuole. Per questo sono chiamati a formulare pareri e proposte attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro e la collaborazione, diretta o indiretta, nella stesura stessa della normativa di riferimento. Costituiscono una risorsa fondamentale nel contrasto alla dispersione scolastica, nell’impegno a ridurre la povertà educativa e i divari territoriali, nell’inclusione degli alunni con disabilità e altri bisogni educativi speciali.
Ma l’asse strutturale della funzione tecnico-ispettiva è lo studio, la ricerca e la consulenza tecnica. Per contribuire alla soluzione dei problemi della scuola, la cultura personale e professionale iniziale, pur solida, deve essere costantemente approfondita e aggiornata, anche in considerazione del mutare della realtà.
I Dirigenti tecnici devono sapere analizzare i dati, devono padroneggiare gli esiti di ricerche in campo europeo ed internazionale, devono approfondire lo studio sui principali trend della società attuale per poter fornire all’Amministrazione informazioni fondate e indicazioni utili per il miglioramento del sistema scolastico.
E poi ci sono gli accertamenti ispettivi
Gli accertamenti ispettivi possono riguardare aspetti didattici, organizzativi, amministrativi, a volte anche contabili. I Dirigenti tecnici sono incaricati di affrontare ed esaminare situazioni problematiche che si verificano nelle diverse scuole: accese conflittualità, comportamenti patologici, disagi estremi, carenze professionali, istituzionali ed altro.
L’attività ispettiva, strumentale rispetto a possibili azioni disciplinari da parte dall’Amministrazione, non va però disgiunta da iniziative a più ampio raggio: i Dirigenti tecnici non solo esercitano attività di controllo per individuare e risolvere disfunzioni, inefficienze ed anomalie, ma intervengono pure per prevenire il contenzioso e per ricercare soluzioni, fornendo ausilio, supporto e proposte.
C’è poi l’attività di monitoraggio, controllo e verifica sulle istituzioni scolastiche paritarie e non paritarie. Si tratta in genere di accertare il possesso e il permanere dei requisiti previsti dalla legge. Tale attività ha finalità conoscitive, ma soprattutto di miglioramento del servizio scolastico.
L’attività di ispezione presuppone imparzialità ed autonomia di giudizio, caratteristiche che qualificano la professionalità del Dirigente tecnico. Va ricordato, quindi, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: DPR 16 aprile 2013, n. 62, aggiornato dall’attuale DPR 13 giugno 2023, n. 81.
Lo schema del nuovo Regolamento
Lo schema del nuovo Regolamento è stato sottoposto al parere del CSPI che ha espresso, nell’adunanza del 21 settembre, un giudizio positivo. Il CSPI ha messo in evidenza quanto la figura del Dirigente tecnico sia di fondamentale importanza nel supporto qualificato alle autonomie scolastiche; ha invitato i decisori politici a curare con rigore le procedure di reclutamento proprio per garantire una adeguata verifica delle conoscenze e delle competenze necessarie a compiti di alto profilo. Evidenzia inoltre la necessità che i vincitori siano chiamati a svolgere un idoneo percorso di formazione, iniziale e in itinere, attraverso il quale possano consolidare e aggiornare anche le competenze specifiche riferite ai singoli gradi di scuola. A questo proposito va rammentato che, sulla base della normativa prima citata, il bando dovrebbe prevedere il superamento dei settori e i sotto-settori formativi, relativi alle diverse aree disciplinari della scuola secondaria (come è avvenuto fino ad ora) e prevedere invece un “unico profilo”di Dirigente tecnico.
Il bando verrà emanato dopo che il Regolamento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo, quindi, il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Si ricorda, inoltre, che gli attuali 190 posti in organico sono oggi coperti in gran parte con incarichi a tempo determinato.
Come sarà articolato il futuro concorso a Dirigente tecnico
In questa sede accenniamo solo in linea di massima alla possibile articolazione del concorso perché non essendo il documento ancora ufficiale potrà subire diversi cambiamenti.
In estrema sintesi
n. | Punti di attenzione | Possibili risposte |
---|---|---|
1 | Chi può partecipare al concorso per Dirigente tecnico | I Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali.Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia almeno dieci anni di anzianità complessiva nel profilo di appartenenza. |
2 | Requisiti | Laurea magistrale, laurea specialistica, diploma di laurea secondo gli ordinamenti precedenti al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 3 novembre 1999, diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, o diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore. |
3 | Prova preselettiva | La prova preselettiva si svolge contemporaneamente in diverse sedi determinate dal Ministero o dalle Unità Scolastiche Regionali (USR). Se il numero di candidati lo richiede, la prova può essere suddivisa in più sessioni, anche distribuite su più giorni. Ogni sessione presenta quesiti differenti tratti da una banca dati comune per garantire un grado di selettività uniforme. |
4 | Caratteristiche della prova preselettiva | Consiste in un test composto da sessanta quesiti a risposta multipla, con un numero di opzioni di risposta compreso tra tre e quattro, di cui solo una è corretta. La durata della prova è stabilita dal bando. |
5 | Verrà pubblicata la banca dati? | Nello schema di regolamento si dice semplicemente che Il bando può regolare la pubblicazione della banca dati dei quesiti utilizzati nella prova preselettiva. |
6 | Chi verrà ammesso alle prove scritte? | Viene ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte il numero di posti disponibili. |
7 | In che cosa consiste la prima prova scritta? | Consiste in sette quesiti a risposta aperta, finalizzati a valutare la preparazione culturale dei candidati sulle materie specificate nell’allegato B del Regolamento. |
8 | In che cosa consiste la seconda prova scritta? | La seconda prova scritta è teorico-pratica e riguarda la risoluzione di un caso pratico relativo alle funzioni dei Dirigenti tecnici, come stabilite dalla normativa vigente. |
9 | In che cosa consiste la prova orale? | La prova orale è un colloquio finalizzato a valutare la capacità di elaborazione personale, la valutazione critica, le conoscenze sulle materie specificate nell’allegato C del regolamento, le competenze e le capacità del candidato. |
10 | Viene richiesta la conoscenza della lingua Inglese e delle tecnologie informatiche? | Durante la prova orale, vengono accertati anche il livello di conoscenza della lingua inglese (livello B2 del quadro comune europeo di riferimento) e il livello di conoscenza delle tecnologie informatiche e delle competenze digitali, oltre alle capacità di utilizzo degli strumenti informatici più comuni. |
11 | Con quale sistema la commissione accerta il possesso delle competenze richieste? | La commissione esaminatrice prepara una serie di quesiti per ciascun candidato, inclusi i sette quesiti previsti nell’allegato C, il quesito situazionale, e le verifiche di lingua inglese e competenze informatiche. |
12 | Con quale punteggio si supera la prova orale? | Art. 10, comma 6 dello schema di Regolamento. “Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti ai sensi del comma 5. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 42 punti superano la prova orale”. Comma 5. Nell’ambito della prova orale la commissione esaminatrice nonché le sottocommissioni, ove nominate, attribuiscono il punteggio nel limite massimo di 60 punti, nel seguente modo: a) da un minimo di 0 punti a un massimo di 7 punti per ciascuno dei quesiti di cui all’articolo 9, comma 6, lettera a); b) da un minimo di 0 punti a un massimo di 5 punti per il quesito di cui all’articolo 9, comma 6, lettera b); c) da un minimo di 0 punti a un massimo di 4 punti per l’accertamento di cui all’articolo 9, comma 6, lettera c); d) da un minimo di 0 punti a un massimo di 2 punti per l’accertamento di cui all’articolo 9, comma 6, lettera d). |
A ciò aggiungiamo che lo schema di Regolamento è corredato da 4 allegati:
- Allegato A. Riguarda l’articolazione della prova preselettiva. In modo particolare è indicato il numero dei quesiti relativi alle diverse materie e sono specificate le materie oggetto dei quesiti.
- Allegato B. Riguarda l’articolazione della prima prova scritta. Sono specificati gli ambiti e le relative materie su cui saranno articolate le domande.
- Allegato C. Riguarda l’articolazione della prova orale. Anche qui sono specificati i 5 ambiti e le relative materie su cui saranno articolate le domande per ogni ambito. Vengono fatte precisazioni per il quesito relativo alla prova situazionale, per l’accertamento della lingua inglese e per le conoscenze delle tecnologie informatiche.
- Allegato D. È la tabella di valutazione dei titoli culturali e professionali.