La rotazione degli incarichi dirigenziali

Criteri, tempistiche e modalità nella direttiva del Ministro

In apertura del numero 338 di “Scuola7” del 18 giugno scorso, Mobilità dei Dirigenti scolastici, l’autrice, Maria Teresa Stancarone, è stata chiarissima quando ha messo in evidenza che la Dirigenza scolastica si avvia verso una fase più matura e compiuta. Lo attesta un trittico di importanti novità costituito dalla mobilità dei dirigenti scolastici (nota prot. 35901 del 16 giugno), dal contratto integrativo nazionale firmato il 31 maggio e dalla direttiva n. 13 sulla rotazione degli incarichi dirigenziali adottata il 25 maggio dal Ministro dell’istruzione e del merito.

Proprio così: un punto di svolta! Qui ci limitiamo ad una delle tre parti del trittico, quella della rotazione degli incarichi dirigenziali.

Negli ultimi mesi si sono intensificati, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, incontri propedeutici all’adozione dell’atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL dell’Area dirigenziale “Istruzione e ricerca” per il triennio 2019/2021, con un’istruttoria sulle fasce di complessità che non ha mancato di coinvolgere gli stessi Dirigenti scolastici, insieme agli Uffici Scolastici Regionali e al MIM, in ordine ad una nuova definizione dei criteri per la rotazione degli incarichi.

Prima, però, di entrarvi nel merito diamo uno sguardo retrospettivo agli eventi normativi che hanno determinato l’attuale funzione del dirigente scolastico e le sue responsabilità.

Uno sguardo retrospettivo

Lo sguardo sarà necessariamente rapido e sommario.

Da circa un quarto di secolo la legislazione è andata progressivamente affidando la gestione unitaria – meglio: la direzione unitaria – della scuola al Dirigente scolastico.

Con il D.lgs. 165 del 30 marzo 2001, art. 4, comma 2, poi artt. 5, 7, 17 e, soprattutto, art. 25, al Dirigente scolastico è attribuito il compito di organizzare il servizio. Lo stesso D.lgs. 165/2001, art. 25, comma 4, aggiunge: “spetta al Dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”.

Il comma 93 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, nell’incipitdella lettera e), precisa che il Dirigente scolastico ha una responsabilità nella direzione, meglio ancora, nella direzione unitaria, al fine di ricomporre i rapporti “tra le diverse componenti della comunità scolastica” e del contesto sociale. D’altra parte, l’Atto di indirizzo per la predisposizione del PTOF è affidato al Dirigente scolastico, non al Consiglio di Istituto. Derivano anche da qui le responsabilità del Dirigente scolastico: civile, penale, amministrativo-contabile, disciplinare, dirigenziale. Responsabilità strettamente intrecciate all’idea di autonomia indicata nell’art. 5 della Costituzione del 1° gennaio del 1948.

Contrattualizzazione

Il 23 ottobre 1992 si determina un altro presupposto fondamentale con la legge 421 e la “contrattualizzazione” (espressione più corretta di quella di “privatizzazione”) del rapporto di lavoro nel pubblico impiego. A seguire: il D.lgs. 29 del 3 febbraio 1993 e, specificamente per la scuola, il D.lgs. 35 del 12 febbraio 1993, poi tradotti nel D.lgs. 165 del 30 marzo 2001.

Cinque anni più tardi la legge 59 del 15 marzo 1997 all’art. 21 riconosce l’autonomia delle istituzioni scolastiche e l’anno successivo viene promulgato il D.lgs. 59 del 6 marzo 1998 che riconosce la dirigenza per chi guida una istituzione scolastica.

Dal POF al PTOF

L’autonomia motiva la dirigenza; la dirigenza sostiene l’autonomia. Con il detto latino si potrebbe ripetere: simul stabunt vel simul cadent.

Poi si arriva al Regolamento dell’autonomia, veicolato dal DPR 275 dell’8 marzo 1999, e al Decreto Interministeriale 129 del 29 agosto 2918, cioè al Regolamento di contabilità che fornisce, con il Programma annuale, la possibilità di completare il Piano dell’offerta formativa, che la legge 107/2015 ha trasformato in triennale (dal POF al PTOF).

Autonomia e responsabilità stabiliscono un vincolo reciproco: l’una non si dà senza l’altra. La scuola è da tempo strutturalmente coinvolta in un processo di riconoscimento di qualcosa di saldamente e motivatamente fondato nell’impianto costituzionale: la poliarchia, corrispondente ad una visione legata al pluralismo culturale e al policentrismo territoriale.

Uno spartiacque

Non a caso, tale autonomia, in campo scolastico, è distinta ma di fatto analoga e convergente con quella degli Enti locali, le istituzioni di prossimità e di governo delle comunità. La legge 59 del 15 marzo 1997 ha costituito uno spartiacque tra un prima e un dopo, un “cambio di senso” per il sistema. Certo, il progetto autonomistico è stato caratterizzato da slanci e involuzioni: ma da allora, ormai da un quarto di secolo, la legislazione ha accompagnato un cambiamento che ha inciso sul fare e sull’essere scuola.

Questa complessità, che si compone di contrattualizzazione e innovazione amministrativa, di sempre nuove responsabilità, di gestione e di leadership, va governata, con sapienza, convinzione, coscienza del compito, spirito d’iniziativa, motivazione etica e professionale.

Un lasso temporale congruo

Detto questo, forse è il caso di aggiungere che ormai tutta la programmazione scolastica ha assunto la dimensione temporale della triennalità, contratto dei Dirigenti scolastici compreso.

Ora se l’incarico assegnato al Dirigente scolastico è triennale, ciò significa che la rotazione è insita nel ruolo. Questo non significa che ogni tre anni debba essere rinnovato, ma che la triennalità è un lasso temporale che può essere ritenuto congruo, in considerazione della funzionalità del servizio, e specificatamente per evitare fenomeni di corruzione come esplicita la legge 190 del 6 novembre 2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

La Direttiva n. 13 del 25 maggio 2023

Diamo un’occhiata alla Direttiva n. 13 del 25 maggio 2023, recante i criteri per la rotazione dei dirigenti scolastici, a firma del Ministro Giuseppe Valditara.

Al punto 4, Criteri di rotazione degli incarichi, si spiega che il criterio della rotazione viene applicato dal prossimo anno scolastico, nel senso che questo diventa una sorte di “anno zero”.

Tale rotazione deve comunque avvenire “nel rispetto delle prerogative e delle esigenze organizzative della pubblica amministrazione e delle istituzioni scolastiche, tenuto conto delle attitudini, delle capacità professionali e dell’esperienza maturata nel corso dell’attività pregressa da ciascun dirigente scolastico”.

Nella direttiva viene indicato che l’incarico sarà fatto ruotare al completamento di tre incarichi triennali assegnati al Dirigente scolastico sulla medesima istituzione scolastica, “considerando come primo incarico quello in corso, sempreché il dirigente possa svolgere almeno un altro incarico completo in altra sede prima del collocamento in quiescenza d’ufficio, al fine di assicurare nella nuova sede un periodo temporale di servizio che consenta al dirigente scolastico di fornire un proprio apporto personale al nuovo contesto organizzativo affidatogli. L’incarico in corso è preso in considerazione indipendentemente dagli anni del triennio eventualmente già trascorsi”.

Criteri per la rotazione dopo tre incarichi

I criteri che verranno adottati per la rotazione sono i seguenti:

  • allo scadere dell’ultimo dei tre incarichi triennali il Dirigente può presentare domanda di mobilità, al fine di esprimere le proprie preferenze rispetto alla nuova sede di assegnazione;
  • l’eventuale preferenza deve essere espressa in occasione delle procedure di mobilità annuale e l’assegnazione della sede al DS sottoposto all’obbligo di rotazione è effettuata con priorità contestualmente alle operazioni di assegnazione di altro incarico per ristrutturazione, riorganizzazione o sottodimensionamento dell’istituzione scolastica;
  • l’attribuzione del nuovo incarico avviene, per quanto possibile, all’interno dello stesso comune o su una sede distante non più di 50 chilometri da quella di provenienza;
  • ove possibile, viene assegnata un’istituzione scolastica di medesima fascia o di fascia superiore rispetto a quella relativa all’incarico in scadenza.
  • Interrompono il novennio:
  • il tempo trascorso in particolari posizioni di stato ovvero in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa, utilizzazione e collocamento fuori ruolo per almeno un anno scolastico;
  • il mutamento dell’incarico dirigenziale a seguito di razionalizzazione e programmazione della rete scolastica che riguardi l’istituzione scolastica diretta.

Specificità della rotazione degli incarichi dirigenziali nella scuola

In sintesi, quindi, la rotazione viene applicata dopo tre incarichi consecutivi nella medesima scuola (nelle altre amministrazioni pubbliche il limite massimo è di due), garantendo al Dirigente scolastico la permanenza di nove anni nella stessa scuola.

Il periodo di permanenza comincerà ad essere computato a decorrere dal 1° settembre 2023, di fatto spostando in avanti di nove anni l’obbligo di rotazione.

L’incarico in corso al 1° settembre 2023 sarà il primo dei tre incarichi consecutivi possibili, indipendentemente dagli anni del medesimo incarico eventualmente già trascorsi. Allo scadere del terzo incarico triennale, il dirigente potrà esprimere le proprie preferenze verso altre sedi e il nuovo incarico sarà conferito, ove possibile, in un’istituzione scolastica di medesima fascia o superiore.