Con il Decreto legge n. 36/2022, successivamente convertito nella legge 29 giugno 2022 n. 79, è stato riformato il sistema di formazione iniziale e accesso alla professione del personale docente della scuola secondaria, sia di primo sia di secondo grado.
La legge prevede una modalità di accesso ordinaria, che andrà a regime secondo le previsioni appositamente calendarizzate e normate, ed una modalità transitoria, che prevede dei requisiti diversi sebbene temporanei.
Prima di analizzare nel concreto la legge e le novità che dovrebbero investire il mondo della scuola, esaminiamo il sistema ordinario di reclutamento e conferma in ruolo che andrà a regime, secondo le previsioni, dopo il 31 dicembre 2024.
Un sistema articolato in più passaggi
Il nuovo modello di reclutamento prevede un sistema particolarmente articolato in più passaggi e con elementi di flessibilità. Non si limita, quindi, al “classico” superamento di un concorso perché prevede:
- una formazione iniziale abilitante svolta mediante un percorso accademico e universitario pari ad un valore di almeno 60 CFU/CFA;
- un concorso nazionale che potrà essere indetto su base regionale o interregionale; la frequenza dei concorsi sarà annuale, costituendo, in questo caso, una novità rilevante, dopo anni di svolgimenti con cadenze molto variegate e irregolari;
- un periodo di durata annuale che contempla sia l’anno di prova sia la valutazione conclusiva con un vero e proprio test finale.
Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, essi saranno articolati in maniera differente a seconda del tipo di posto:
- posti comuni: laurea magistrale (o altro titolo equiparato) congiunta all’abilitazione specifica conseguita mediante il percorso universitario e accademico di 60 CFU/CFA previsto;
- posti ITP: laurea di primo livello (o titolo equiparato) congiunta all’abilitazione specifica conseguita mediante il percorso universitario e accademico di 60 CFU/CFA previsto (fino al 31 dicembre 2024 resta valido il diploma come titolo di accesso).
Per ambedue queste tipologie, l’abilitazione, intesa come requisito di accesso, potrà essere sostituita da un triennio di servizio, prestato negli ultimi cinque anni, di cui almeno un anno deve essere afferente alla classe di concorso per la quale si partecipa.
I requisiti per il concorso, relativo all’insegnamento su posti di sostegno, sono consuetamente fissati nel titolo di studio necessario, congiunto a un titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Il percorso abilitante universitario e accademico
Il percorso iniziale universitario e accademico, specificamente finalizzato all’acquisizione delle competenze caratterizzanti il profilo docente, deve puntare: “all’acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell’inclusione e dell’eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli alunni con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali”[1].
Il percorso si concluderà con un esame finale nel quale sono previsti una prova scritta e una lezione simulata:
- la prova scritta sarà costituita da un’analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale;
- la lezione simulata punterà sull’accertamento delle competenze didattiche e metodologiche del profilo docente.
Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, pari a 60 CFU/CFA, dovrà prevedere la frequenza obbligatoria, sarà strutturato per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale.
Le università e le istituzioni AFAM potranno erogare tale percorso attraverso centri, individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare.
I percorsi sono svolti interamente in presenza oppure, per le attività diverse dal tirocinio e laboratorio, si potranno prevedere modalità telematiche, in misura comunque non superiore al venti per cento del totale.
La questione dei crediti formativi
La questione dei 60 CFU/CFA (crediti formativi universitari o accademici) non è, tuttavia, completamente definita. La legge 79/2022 è una legge delega che lascia alcune questioni, di forma e di sostanza, legate alla scrittura dei decreti di delega.
Premesso che la struttura della legge non può essere modificata poiché è legata al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), resta, per esempio, ancora incerta la modalità con la quale si dovranno conseguire i 60 CFU/CFA, sebbene siano prevedibili quattro diverse possibilità:
- distribuirli in maniera equilibrata e tale che, al termine di un percorso universitario magistrale, il laureato consegua 360 CFU/CFA;
- distribuirli in maniera aggiuntiva inserendoli, tuttavia, nel percorso, in maniera indipendente;
- distribuirli soltanto nel percorso di due anni relativo alla laurea magistrale;
- prevedere il loro conseguimento in una fase successiva alla laurea.
Il concorso nazionale
Il concorso nazionale è regolamentato dalle disposizioni del D.lgs. n. 59/2017, come modificato dal DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, e dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022. Esso si articola in:
- prova scritta, consistente in quesiti a risposta aperta, con eliminazione del sistema a risposta multipla (crocette), previa emanazione di indicazioni e linee guida da parte del Ministero;
- prova orale, nella quale si accerteranno le conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e, mediante un test specifico, l’abilità nell’insegnamento;
- valutazione dei titoli;
- graduatorie di merito.
Nel caso specifico, nella nuova articolazione dei concorsi, ci saranno due graduatorie:
1. quella per i candidati che hanno partecipato al concorso avendo già conseguito l’abilitazione ed i 60 CFU/CFA;
2. quella per i candidati che hanno partecipato al concorso senza abilitazione: questi sono I docenti con titolo di studio e 3 anni di servizio ed in possesso di 30 CFU (24 se conseguiti entro il 31 ottobre 2022, per la sola fase transitoria).
Assunzione e anno di prova
I vincitori abilitati saranno immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori non abilitati.
I non abilitati saranno assunti in servizio solo se residueranno posti vacanti e disponibili, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate. Per questi ultimi il percorso previsto per la conferma in ruolo è alquanto composito:
- saranno assunti con contratto a tempo determinato, stipulato con l’USR cui afferisce l’istituzione scolastica scelta;
- dovranno completare il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, con oneri a loro carico (+ 30 CFU/CFA).
Superata la prova finale, i vincitori conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento e potranno essere assunti a tempo indeterminato svolgendo il relativo periodo annuale di prova in servizio. L’assunzione in ruolo dalle graduatorie di merito, dopo il conseguimento dell’abilitazione, sarà effettiva con un anno di ritardo.
La fase transitoria, requisiti differenti fino al 31 dicembre 2024
La fase transitoria prevista dalla legge 79/2022 contempla una serie di eccezioni alla procedura ordinaria, finora descritta, che saranno applicabili fino al 31 dicembre 2024, salvo deroghe di ordine presumibilmente tecnico.
I requisiti che i candidati dovranno possedere per partecipare al concorso nella fase transitoria sono i seguenti:
- titolo di studio d’accesso alla classe di concorso + almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale (l’abilitazione sarà maturata e conseguita con il primo anno di servizio);
- titolo di studio d’accesso alla classe di concorso + 24 CFU (richiesti quale requisito d’accesso al concorso secondo il previgente ordinamento) conseguiti entro il 31 ottobre 2022 (i crediti mancanti e abilitazione, se mancante, saranno conseguiti nel primo anno di servizio);
- per gli ITP il titolo di studio richiesto nella fase transitoria resterà il previsto diploma di scuola secondaria di secondo grado, integrato dai CFU/CFA mancanti.
Nella fase transitoria, qualora dovesse essere necessario e fino al 31 dicembre 2024, la prova scritta può essere preceduta da una prova preselettiva d’accesso (alla medesima prova scritta); a tal fine, entro trenta giorni dal bando di concorso, il Ministro dell’Istruzione propone la predetta prova preselettiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, che emana il relativo decreto.
Procedure che garantiscono la qualità?
Il sistema di reclutamento, previsto dalla legge 79/2022, in sede di conversione del DL 36/2022, appare indubbiamente un percorso di svolta e di cambiamento, peraltro lungamente atteso.
L’idea di fondo che ispira la riforma è quella di creare una sinergia tra università e scuola per garantire un sistema articolato e coerente nel quale la formazione iniziale abilitante, gestita dalle università viene coniugata a procedure concorsuali rigorose. Queste ultime, unite a riflessive modalità di svolgimento del primo anno di servizio, dedicato alla formazione e prova ed alla costruzione di percorsi di consolidamento delle competenze professionali, dovrebbero garantire una nuova generazione di docenti aperti, flessibili, capaci di innovazione e coerentemente impegnati nel necessario cambiamento, che scaturirà anche dalle innumerevoli opportunità offerte dal PNRR.
Next Generation Classroom, Next Generation Labs, innovazioni a cascata in ogni settore e processo della scuola, con una intera missione dedicata, impongono che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza trovi pronta e garantisca una nuova generazione di docenti, capaci di interpretare e realizzare il cambiamento: una “Next Generation Teachers”, appunto!
[1] Articolo 44 legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022.