L’ultimo concorso per Dirigente tecnico, in ordine di tempo, risale al Decreto direttoriale del 30 gennaio 2008. Nel settembre di quell’anno, lo shock indotto dal fallimento della banca d’affari Lehman Brothers portò alla più grave débâcle economico-finanziaria, dopo il crollo di Wall Street del 1929. Contestualmente, in quegli anni iniziano anche a diffondersi in maniera massiva i social network. Oggi ci troviamo di fronte a nuove emergenze: la pandemia e la gravissima destabilizzazione provocata dall’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina dal 24 febbraio scorso.
Insomma, dall’ultimo concorso per Dirigente tecnico all’attuale in fase in itinere, il mondo si è trasformato nei suoi aspetti più vitali e strategici.
Manca solo il bando
I primi segnali per un nuovo concorso li abbiamo avuti quasi tre anni fa con il Decreto-Legge n. 126 del 29 ottobre 2019, art. 2, comma 3, convertito poi nella Legge n. 159 del 20 dicembre 2019.
Successivamente con il Decreto-Legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021, sono state riviste alcune regole per la selezione.
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nella seduta plenaria n. 75 dell’11 febbraio, ha espresso il proprio parere, approvando con importanti osservazioni e con alcuni emendamenti, lo schema di Decreto del Ministro dell’Istruzione dal titolo “Modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva”.
Le “tre gambe” del Sistema Nazionale di Valutazione
Un aspetto fondamentale che rientra tra le funzioni del Dirigente tecnico è quello collegato al Sistema Nazionale di Valutazione. Sappiamo che l’idea prende avvio con l’art. 3 della legge n. 53 del 28 marzo 2003 e con il D.lgs. n. 286 del 19 novembre 2004.
Acquisisce l’attuale forma con l’art. 2, comma 4-undevicies, del Decreto-Legge n. 225 del 29 dicembre 2010 (uno dei tanti decreti omnibus o milleproroghe) convertito poi, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10. Viene, con questa legge, impostata la struttura a “tre gambe” del SNV: INDIRE, INVALSI e corpo ispettivo.
Si arriva quindi al DPR n. 80 del 28 marzo 2013 che definisce, nell’articolo 6, il Procedimento di valutazione: a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche; b) valutazione esterna; c) azioni di miglioramento; d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche.
Da questo procedimento discendono i Nuclei Esterni di Valutazione (NEV). Ogni nucleo è costituito da un Dirigente tecnico che lo presiede e da due esperti. Il modello viene ribadito dalla Direttiva n. 36 del 18 agosto 2015 a firma del Ministro Stefania Giannini.
Se, da un lato, quindi, vengono poste le giuste premesse per l’avvio di un Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), dall’altro, tuttavia, come abbiamo avuto modo di constatare negli anni a seguire, sono venute a mancare le condizioni concrete per il suo adeguato sviluppo.
Una funzione tra accertamenti e promozione
La mancanza di un contingente ispettivo dedicato alla valutazione è stato il principale motivo che ha quasi bloccato la valutazione esterna. Nel 2015 si poteva contare solo su un contingente effettivo di 50 ispettori di ruolo ai quali se ne aggiunsero temporaneamente altri 68 (ai sensi del comma 94 della legge 107/2015). La carenza di personale resta anche attualmente il principale motivo che ha inibito l’esercizio della professione in tutti i suoi principali aspetti. È a causa di tale carenza che le funzioni del Dirigente tecnico sono state orientate, negli ultimi tempi, soprattutto verso la parte accertativa mortificando le funzioni più innovative e quelle mirate allo sviluppo qualitativo della nostra scuola, come è stato ben ribadito dallo schema di Decreto inviato al CSPI per il parere di rito. Ci riferiamo soprattutto alle funzioni di:
a) sostegno alla progettazione e supporto ai processi formativi;
b) supporto al processo di valutazione ed autovalutazione;
c) supporto tecnico-didattico-pedagogico;
d) supporto tecnico scientifico per le tematiche e i processi definiti dall’amministrazione;
e) oltre, naturalmente a quelle relative agli “accertamenti ispettivi”, non a caso poste alla fine dell’elenco.
Va anche ricordato che nello schema di Decreto si precisa bene che “L’attività ispettiva, strumentale rispetto a possibili azioni disciplinari da parte dall’Amministrazione, non va però disgiunta da iniziative a più ampio raggio: i dirigenti tecnici non solo esercitano attività di controllo per individuare e risolvere disfunzioni, inefficienze ed anomalie, ma intervengono anche ai fini della prevenzione e deflazione del contenzioso, della ricerca di soluzioni e del contemperamento delle diverse posizioni, fornendo ausilio e proposte”.
Una professione in bilico tra autonomia e dipendenza funzionale
Il corpo ispettivo esercita le sue funzioni in piena autonomia come si addice a tutte le alte professionalità e soprattutto a quelle che hanno una responsabilità diretta sulla vita delle persone. Forse sarebbe stato opportuno, come avviene in alcuni paesi europei, poter contare su un servizio ispettivo autonomo. In 27 sistemi educativi su 31, esaminati in uno studio comparativo di Eurydice del 2016, possono fruire di un organo centrale di livello superiore (spesso chiamato Ispettorato) responsabile della valutazione esterna della scuola.
L’articolo 58 del Decreto sostegno bis, pur riproponendo la formula antica (D.lgs. 297/1994, art. 419) faceva sperare ad un cambiamento anche nel nostro Paese. L’attuale schema di Decreto inviato al CSPI ribadisce di fatto il DM 1046/2017 che novella il DPCM n. 98/2014, art. 9, cioè: “i dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva costituiscono il corpo ispettivo, collocato, a livello di Amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione (…) e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali”.
Esperti ad alto livello
La valenza della funzione ispettiva chepromuoveil sostegno ai processi di innovazione e miglioramento è di primaria importanza. In questo senso, è bene considerare i presupposti indicati nell’art. 10 del DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, che, in qualche modo, ha fatto intuire il futuro SNV, specie nel comma 2: “Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l’efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l’attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici”.
Va ricordato che già con la legge n. 417 del 27 dicembre 1989 (art. 5, comma 1) era stato istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici con una dotazione organica di 696 unità (non più quindi ispettori centrali e periferici), e poi con il contratto collettivo nazionale quadro del 17 maggio 2000, la figura ispettiva è stata ricompresa ad ogni effetto giuridico e economico nella più ampia area della dirigenza dei comparti ministeri.
A seguire vanno ricordati gli atti di indirizzo: quello del 23 luglio 2010, a firma dell’allora Ministro Mariastella Gelmini, e quello più recente, ancora vigente, del 28 dicembre 2017 n. 1046, a firma del Ministro Valeria Fedeli, all’indomani della Legge n. 107 del 23 luglio 2015 e del DPR 80/2013.
Una storia che viene da lontano
Mariella Spinosi nel libro “Lineamenti della funzione ispettiva” ripercorre la storia degli “ispettori” in un saggio dal titolo Una storia che viene da lontano. La funzione ispettiva viene riletta dall’origine (regi ispettori previsti dalla Legge Casati, n. 3725 del 13 novembre 1859) fino alla situazione attuale.
Gli ispettori nascono come figure solo a supporto della scuola primaria che dipendeva dai singoli comuni, mentre i Provveditorati agli studi si occupavano dei licei e dei ginnasi e i rettori governavano le università. Quando poi, a seguito della nazionalizzazione delle scuole elementari, le funzioni degli Ispettori furono trasferite ai provveditori (RD 5 febbraio 1928, n. 577, art. 6) gli ispettori diventarono figure solo di supporto (ispettori di circoscrizioni). Con i Decreti Delegati degli anni Settanta si ridefinisce, invece, un profilo ad alto livello, allora necessario per rispondere alle esigenze di una scuola che si stava profondamente trasformando. Con la legge n. 477 del 30 luglio 1973, all’art. 4 si parla di “attività di esperti professionali utilizzati dall’amministrazione scolastica per l’accertamento tecnico-didattico, l’aggiornamento e la sperimentazione”.
I numeri
Gli Ispettori della riforma Credaro nel 1911 (legge n. 487), quelli che vigilavano ancora solo sulla scuola elementare, erano 400. Nel 1974, dopo cambiamenti epocali, il DPR n. 417 del 31 maggio 1974, all’art. 119 (Ruolo degli ispettori tecnici periferici) fissa il numero degli ispettori di tutti gli ordini di scuola a 600, stabilendo contestualmente una differenziazione tra tipologie di scuole:
- 45 posti per la scuola materna;
- 245 posti per la scuola elementare;
- 160 posti per la scuola media;
- 150 posti per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d’arte e i licei artistici.
Come si osserva nel libro citato: “il numero dei dirigenti tecnici è sceso inesorabilmente fino ad arrivare attualmente al 27,3% di quello degli anni Ottanta” (p. 29). La legge n. 417 del 27 dicembre 1989, all’art. 5, aveva ridefinito un organico di 696 unità. Recentemente, con il DM 26 settembre 2014 n. 753, la dotazione invece è diventata di 190 posti, di cui 30 collocati al centro e 160 negli uffici scolastici regionali. Si tratta di un contingente tra i meno numerosi tra quelli europei. Questo aspetto viene ben sottolineato nel parere del CSPI dell’11 febbraio 2022, che mettendo in evidenza l’insufficienza degli attuali 190 dirigenti tecnici previsti dal DPCM 166/2020, considera indispensabile procedere ad un ampliamento dell’organico.
Libri che aiutano a pensare
Nell’approfondire il tema ci soccorre il volume, prima citato, realizzato da Mario G. Dutto e Mariella Spinosi, con la collaborazione di Leonilde Maloni (Napoli, Tecnodid, luglio 2021). Il titolo e l’indice era stato già pensato insieme a Giancarlo Cerini. Dal testo, che si avvale di contributi di professionisti ad altissimo livello[1], si può trarre una conferma del fatto che il concorso non può essere avulso dalla coscienza dei nuovi compiti che competono alla figura di Dirigente tecnico. Tale figura unisce una solida competenza disciplinare a un’impeccabile disinvolturanel sapersi orientare. Chi intende avviarsi verso questa professione deve sapersi muovere tra i fondamenti del Diritto (Auriemma), nei meccanismi amministrativi (Stellacci), nella legislazione scolastica(Di Natale).
È un testo che entra nel merito delle funzioni e le spiega: come si fanno gli accertamenti? (Di Natale, Iovine, Buonopane, Cavadi); quali sono le responsabilità ispettive in fatto di valutazione? (Spinosi, Mazzoli, Stancarone); come e in che misura gli ispettori possono migliorare le scuole? (Da Re, Donà, Davoli); in che cosa consiste la funzione di studio e ricerca? (Rondanini, Salatin, Giorda, Baldascino); quali sono gli scenari europei e internazionali da padroneggiare? (Dutto, Maloni, Seccia).
Lo sguardo di Giancarlo Cerini continua a guidarci ancora e ad indicandoci la strada giusta, quella dell’inflessibile mitezza e dell’amico criticoche funge da specchio e da occhio terzo (p. 261).
Libri che aiutano a studiare
Chi si prepara al concorso per Dirigente tecnico ha bisogno di tanti suggerimenti e di tante informazioni per costruirsi una propria competenza per l’esercizio futuro della nuova professione. Si ha bisogno di padroneggiare un ricco bagaglio di conoscenze e di competenze professionali che costituiscono la “cassetta degli attrezzi” del moderno “Ispettore”.
I primi capitoli di un altro importante testo “Il Dirigente tecnico. Manuale e guida per il concorso”, curato da Cinthia Buonopane e Paola Di Natale, sono anch’essi dedicati all’analisi della funzione tecnico-ispettiva e ai principi generali delle attività di accertamento[2]. Nella seconda parte si esaminano invece gli aspetti centrali del sistema attuale di istruzione e formazione: dai fondamenti costituzionali alla gestione amministrativo-contabile delle scuole ivi compresi i temi della sicurezza, trasparenza, diritto di accesso e privacy. L’ultima sezione fornisce elementi di diritto amministrativo e elementi attinenti alle responsabilità (civile, amministrativa, patrimoniale, disciplinare e penale) dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Una missione da reinventare
Giustamente Mario G. Dutto, nella prefazione al volume Lineamenti della funzione ispettiva, parla di una missione da reinventare (p. 17). Occorre ripensare alle quattro funzioni fondamentali, aggiornandole.
- L’inspicere, l’attività ispettiva in senso stretto, orientata all’accertamento di anomalie e irregolarità.
- L’aestimare, la valutazione delle scuole e delle professionalità.
- Il promovere, tutto ciò che attiene al sostegno all’innovazione, alla formazione e al miglioramento.
- Il consulere, l’interazione con le scuole e con la loro autonoma progettazione fornendo suggerimenti e orientamenti ben istruiti.
Le quattro parole dell’Ispettore continuano, per quanto in modo nuovo e diverso, ad integrarsi l’una con l’altra, indissolubilmente.
L’ultima parola, adesso, spetta al concorso.
[1] I contributi del volume “Lineamenti della funzione ispettiva” sono di: Sergio Auriemma, Roberto Baldascino, Cinthia Buonopane, Giorgio Cavadi, Giancarlo Cerini, Franca Da Re, Paolo Davoli, Paola Di Natale, Laura Donà, Mario G. Dutto, Flaminia Giorda, Biancarosa Iovine, Leonilde Maloni, Paolo Mazzoli, Luciano Rondanini, Arduino Salatin, Rosa Seccia, Mariella Spinosi, Maria Teresa Stancarone, Lucrezia Stellacci.
[2] I contributi del volume “Il Dirigente tecnico. Manuale e guida per il concorso” sono di: Cinthia Buonopane, Paola Di Natale, Maurizio Riccio, Michele Simonetti.