DVR: il pericolo di sentirsi tranquilli

Condivisione, responsabilità, formazione

Mentre stiamo imparando a convivere con un nemico invisibile, finalmente, grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si stanno riversando sulle scuole importanti risorse finanziarie che dovranno essere gestite dagli Enti proprietari dei locali in cui si svolge il servizio d’istruzione. Contiamo di assistere al tanto atteso miglioramento dell’efficienza e della sicurezza del patrimonio edilizio (adeguamento sismico, ristrutturazioni per la riduzione dei consumi energetici e anche costruzione di nuovi edifici).

Documento di Valutazione dei Rischi

La speranza è che possa nascere una reale collaborazione tra Scuole ed Enti locali e che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) acquisti una maggiore visibilità.

Ricordiamo che si tratta di un documento importantissimo volto a individuare i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e che serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori. La valutazione deve essere effettuata, rispettivamente per le proprie competenze, dal proprietario dell’edificio (strutture, impianti fissi, presidi antincendio) e dal Dirigente scolastico, organizzatore e gestore delle attività, delle attrezzature e delle emergenze (in locali idonei e sicuri e soggetti a regolare manutenzione). I rischi particolari, quelli di tipo chimico, biologico, di incendio, rumore, vibrazioni, atmosfere esplosive, saranno oggetto di valutazioni specifiche.

Esternalizzare l’incarico

C’è però un costante pericolo, quello di sentirsi tranquilli una volta applicate formalmente le norme, a cominciare dall’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) a società esterne. Molte società, seppure esperte, possono essere, però, lontane culturalmente dai problemi veri delle scuole. Certamente, in supplenza al proprietario degli edifici, al di fuori della scuola si trovano competenze in grado di fornire un DVR[1] formalmente corretto. La scelta di esternalizzare l’incarico è operata, sovente, nel timore di incorrere nelle sanzioni penali e amministrative previste per eventuali inadempienze, ma non solleva, tuttavia, i Dirigenti scolastici dalle responsabilità non delegabili. Va ricordato, comunque, che è in capo al datore di lavoro la responsabilità di avvalersi “di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio” e che ha il compito di “organizzare un servizio di prevenzione e protezione (SPP) con un adeguato numero di addetti” (D.lgs. 81/2008, art. 32, comma 10). Va tuttavia considerato che l’esternalizzazione può diventare anche un aggravio economico.

Oltre la logica adempitiva

Con il passare degli anni non si è voluto chiarire, purtroppo, quanto richiesto dall’art. 3, comma 2 del D.lgs. 81/2008: “Il Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione (…) emana un decreto  per l’applicazione delle norme (…)tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio prestato o alle peculiarità organizzative (dagli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado)”.

Abbiamo da oltre 20 anni importanti richiami alla cultura della sicurezza: la CM 29 aprile 1999, n. 119, prima ancora il D.lgs 626/1994 (e successive modifiche e integrazioni), ma anche il DM 382/1998 (Sicurezza nei luoghi di lavoro – Indicazioni attuative) e la CM 19 aprile 2000, n. 122. Le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano, prima ancora che un obbligo di legge con la serie di adempimenti che ne conseguono, un’opportunità per promuovere all’interno delle istituzioni scolastiche una cultura della sicurezza sul lavoro, per valorizzarne i contenuti e sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti scolastiche. È nella stessa ottica che vanno impostate l’informazione e la formazione rivolte ai lavoratori della scuola e agli stessi studenti. La ripetuta sottolineatura della normativa di “sostanzialità” impone, quindi, un comportamento che va oltre il formalismo e la sporadicità degli interventi, come da tempo immemorabile sottolinea la CM 122/2000.

La cultura della responsabilità

È importante riflettere sulla saggezza delle circolari citate convinti e preoccupati che, con il passare degli anni, l’attenzione alla sicurezza stia progressivamente diminuendo; la stessa stratificazione di tante circolari si presta ad una rapida archiviazione e quindi ad un affievolimento di posizione tra le priorità delle agende delle scuole. È questo uno dei maggiori pericoli che bisogna contrastare con un’organizzazione non formale, ma sostanziale della sicurezza a scuola, che sia attenta alla concreta formazione di una profonda cultura della prevenzione e della responsabilità.

A questa cultura anche i Servizi di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (SPSAL) hanno sempre riservato una particolare attenzione (troppe “morti bianche” ne evidenziano l’importanza!). Quando il personale ispettivo, con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), entra nelle scuole si sofferma principalmente su alcuni aspetti prioritari:

  • organizzazione della prevenzione;
  • nomine;
  • documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • piano di emergenza;
  • formazione di tutti i soggetti.

Questi punti suggeriscono al Dirigente una “politica scolastica” che ponga al centro del sistema di gestione della sicurezza la cura del Servizio di Prevenzione e Protezione in una logica di responsabilità diffusa con la partecipazione di tutti i soggetti, sia quelli previsti dalla norma (addetti emergenza, RLS, medico competente), sia quelli appartenenti alla linea organizzativa (preposti, referenti di plesso, DSGA, ufficio tecnico).

Modello INAIL “Politica della salute e sicurezza”

L’attenzione sincera a questa problematica può tradursi in un documento che illustra la “politica della salute e sicurezza” dell’Istituto scolastico.  Un modello possibile è quello che si riporta di seguito.

Politica della salute e sicurezza[2]

L’istituto scolastico considera la tutela della salute e sicurezza del lavoro (SSL) come parte integrante della propria attività e della propria missione educativa.

L’istituto, all’interno delle sue finalità educative, pone in evidenza:

  • la necessità e l’importanza di tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori e degli allievi nello svolgimento di tutte le attività di competenza
  • la centralità del tema sicurezza e salute nella scuola nella formazione ed educazione degli attuali e dei futuri lavoratori.

Per tali ragioni, garantisce il massimo impegno a:

  • Adottare tutte le misure per assicurare un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto di leggi, regolamenti e direttive (nazionali e comunitarie), inclusi tutte le procedure e gli accordi sottoscritti dalla scuola con le parti interessate, compatibilmente con le risorse disponibili.
  • Istituire un Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro, che preveda:
    • procedure operative e di controllo per la prevenzione e protezione, tenendo conto di lavoratori, allievi e soggetti interagenti con l’Istituto
    • pianificazione degli interventi di formazione e informazione dei lavoratori, degli allievi e degli eventuali soggetti interagenti con l’Istituto
    • verifica, valutazione, aggiornamento periodico e miglioramento continuo del Documento di Valutazione dei Rischi e del Sistema di gestione della sicurezza.
  • Diffondere all’interno della scuola, mediante una costante azione di sensibilizzazione, una filosofia volta alla salvaguardia della sicurezza, della salute sul luogo di lavoro e alla consapevolezza dei propri obblighi.
  • Promuovere la cultura della sicurezza negli allievi, stimolando l’assunzione di un ruolo attivo inteso anche come acquisizione della capacità di percepire i rischi e di adottare e favorire comportamenti sicuri sul lavoro e nel tempo libero, sulla strada e in ambito domestico.
  • Programmare le attività didattiche in materia di sicurezza, valorizzandone l’interdisciplinarietà e l’introduzione nella curricolarità, ed inserirle nei Piani dell’Offerta Formativa (P.O.F.).
  • Attivare e potenziare adeguati canali di comunicazione al proprio interno e con la società civile, gli enti locali, le autorità di controllo e vigilanza e con qualunque altra parte interessata, tenendo in conto aspetti quali differenze di provenienza, istruzione, capacità linguistiche, ecc.
  • Consultare con continuità i lavoratori e, in particolare, i loro rappresentanti.
  • Richiedere ad appaltatori e fornitori il rispetto delle leggi e degli impegni in materia di sicurezza adottati dalla scuola.

Consegnare il presente documento a tutti i lavoratori e renderlo disponibile a tutte le parti interessate (studenti, genitori, società civile, enti locali, committenti ed appaltatori, autorità di controllo ed organi di vigilanza) anche con l’ausilio del sito Internet.

Seguono le firme del Dirigente Scolastico, del Presidente del Consiglio d’Istituto e la data

Il ruolo della formazione

È importante riflettere sulla definizione di “formazione” contenuta nell’art. 2 del D.lgs. 81/2008: “…  processo educativo attraverso il quale trasferire (ai lavoratori) ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambienti (di lavoro)”. È utile segnalare la sua generalità ponendo tra parentesi il riferimento al solo ambito lavorativo per coglierne tutte le positive sollecitazioni per una scuola intesa come “comunità educante”.

L’informazione-formazione, obbligatoria ai sensi degli artt. 36 e 37 del Decreto citato, abbassa ogni rischio sempre considerato come prodotto della probabilità (P) che accada l’evento dannoso e della gravità del danno (D) riscontrato; il rischio (R) si abbassa grazie al coefficiente (Ki) (informazione, formazione, istruzione…) posto al denominatore dell’equazione:

R= (PxD)/Ki.

Anche in questo caso una formazione efficace non può che essere attenta alla specificità del “lavoro” scolastico e della formazione dei lavoratori e degli studenti nella logica di “migliorare continuamente” la salute e sicurezza del “luogo di lavoro”.

Figure e compiti

Gli accordi Stato-Regioni hanno ben definito sia la figura sia le competenze richieste al Responsabile ed agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione: essi costituiscono per il Dirigente Scolastico il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di Sicurezza sul Lavoro. Compito specifico di tali soggetti è l’attuazione di quanto indicato dall’art. 33 del D.lgs. 81/2008 “individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di protezione eprevenzione, elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali, proposizione di programmi di informazione e formazione”.

Tali compiti rendono il coordinatore del servizio (RSPP) (insieme al datore di lavoro) protagonista dell’organizzazione interna in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. A questa figura sono infatti affidate le funzioni progettuali ed attuative delle misure di sicurezza, nonché la realizzazione tecnica di quanto programmato. La sua azione a scuola non potrà ridursi a poche presenze, come accade qualche volta con un esperto esterno!

L’importanza della formazione continua

Una organizzazione efficace della sicurezza considera indispensabile la formazione obbligatoria e l’aggiornamento in presenza per gli addetti, per la classe dirigente (DS, DSGA, Collaboratori del DS) al fine di acquisire corretti strumenti relazionali tali da riuscire a gestire in maniera equilibrata le diverse situazioni a partire anche dai sempre più presenti conflitti tra genitori e docenti. Per questo gli Accordi riconoscono, tra i soggetti formatori, alcuneistituzioni scolastiche relativamente agli interventi nei confronti del personale scolastico e riconoscono tutte le scuole per la formazione dei propri studenti.


[1] Questa “mappa” della salute e sicurezza del “lavoro”, contenente le misure di prevenzione e protezione adeguate al tipo di attività svolte nell’istituto, è sempre più spesso considerata una mera formalità burocratica, priva dei contenuti e degli obiettivi da adottare per ridurre i rischi e migliorare la sicurezza lavorativa. La logica della norma la considera invece un documento dinamico da riesaminare nella riunione obbligatoria prescritta dall’art. 35 del D.lgs. 81/2008 che, al comma 3 invita ad “individuare a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva…

[2] Il modello è tratto da. AA.VV. Gestione del Sistema sicurezza e Cultura della prevenzione nella scuola, 2013, INAIL, disponibile in pdf sul sito Inail.