Interventi per la sicurezza delle scuole

Le novità più attese per i Dirigenti scolastici

La Legge 17 dicembre 2021, n. 215 contiene importanti novità in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche. È una legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili; è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021.

Novità attese in tema di lavoro

I provvedimenti che interessano la scuola sono contenuti in un corpus generale che attiene ai contesti normativi del fisco e del lavoro, ma si spingono a riformare, in maniera piuttosto decisa, alcune questioni che, nel corso degli anni hanno destato non poche problematiche e perplessità. In questa sede interessano prevalentemente le nuove disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e di gestione delle relative violazioni più importanti anche quando riferite alla normativa generale sul lavoro. I punti di maggiore interesse riguardano le modifiche al D.lgs 81/2008 in riferimento ai seguenti argomenti:

  • ruolo degli organismi paritetici nell’ottica di un loro rilancio;
  • maggiori poteri di sospensione dell’attività dell’impresa a fronte di violazioni in materia di sicurezza o in presenza di lavoro nero;
  • nuove competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
  • più mirate funzioni di controllo e vigilanza;
  • nuove responsabilità del preposto;
  • rafforzamento di formazione e addestramento.

Responsabilità “attutite” dei Dirigenti scolastici

In particolare, il punto di maggiore importanza è costituito dalla modifica all’art. 18 del decreto legislativo citato che attiene alle “Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche”. Si tratta di una modifica, inserita dopo il comma 3.1, da tempo sollecitata dalla comunità professionale dei dirigenti scolastici, dopo alcuni incidenti che hanno avuto risvolti sul piano umano, professionale e giudiziario.

La misura normativa è tesa a esentare i capi d’istituto “da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

Responsabilità dei “locatori”

In realtà questa indicazione normativa non differisce di molto da quelle precedenti; la vera novità è costituita delle disposizioni successive e che pongono a carico esclusivo delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione dei locali scolastici (Comuni, Provincie e Città metropolitane) gli interventi relativi:

  • all’installazione degli impianti e alla loro verifica periodica;
  • agli interventi strutturali e di manutenzione riferiti:
  • ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche;
  • ai vani e locali tecnici;
  • ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche.

Alla valutazione dei dirigenti, compiuta con la diligenza del buon padre di famiglia, viene lasciata, peraltro,  la possibilità, in caso di sussistenza di un pericolo grave e immediato, di interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo dei locali e degli edifici assegnati “nonché ordinarne l’evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza”.

Liberatoria

Altrettanto interessante appare la liberatoria che, nei casi sopra riportati, esclude l’applicazione degli articoli del codice penale

  • n. 331 (Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità);
  • n. 340 (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità);
  • n. 658 (Procurato allarme presso l’Autorità).

L’insostenibile “peso” del D.lgs. 81/2008

Le disposizioni del D.lgs. 81/2008 che hanno maggiormente segnato, in senso sfavorevole, le competenze dei dirigenti scolastici nella loro dimensione di datori di lavoro, sono sempre state quelle relative alla valutazione dei rischi, alla loro comunicazione agli enti preposti alla fornitura e manutenzione e alle misure idonee alla prevenzione, anche temporanea, dei pericoli per il personale e per gli studenti, in caso di problematiche di ordine strutturale e manutentivo.

La questione è stata sempre dibattuta, con posizioni differenti. Benché i dirigenti scolastici abbiano, nei fatti, potuto avvalersi della nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), difficilmente si sono create condizioni di fruttuosa interfaccia tra scuola ed Enti locali per la soluzione delle problematiche legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole. Gli stessi utenti e lavoratori si trovavano, laddove fossero necessari chiarimenti e documenti relativi a segnalazioni di intervento, di fronte ad un “gioco al rimpiattino” nel quale, a partire dal dirigente scolastico, si tendeva a costruire documentazioni complete ed esaustive, tese a tutelare i diversi profili di responsabilità, pur in presenza di problematiche irrisolte per anni. Infiltrazioni, riscaldamento inefficace, umidità, vetri rotti, infissi malfermi, bagni non efficienti e rubinetti gocciolanti…  sono problematiche spesso lasciate irrisolte sul piano concreto e sostanziale, ma affrontate molto spesso con giri cartacei tanto inconcludenti quanto inutili, secondo i giudizi delle autorità giudiziarie che purtroppo hanno dovuto occuparsene.

Cambio di paradigma

Il cambio di paradigma lo ritroviamo nel punto 3.2 della legge 215/2021 che riconduce la maggior parte delle responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’esclusiva competenza dell’amministrazione, tenuta alla fornitura e manutenzione dei locali scolastici la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli. Il documento di valutazione di tali rischi dovrà essere redatto ora sempre dal Dirigente scolastico ma congiuntamente all’amministrazione locale competente.

Concertazione di modalità e termini

Le modalità e i termini con i quali questa valutazione dei rischi dovrà concretamente avvenire saranno stabiliti, entro sessanta giorni, dal Ministro dell’Istruzione mediante un proprio decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. La data del 20 febbraio ci sembra, tuttavia, piuttosto ottimistica, considerando che i tempi per la concertazione sono sempre molto distesi.

Tutti ricordiamo le vicende nelle quali i Dirigenti scolastici, i docenti con funzione di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e altre figure dei servizi della sicurezza sul lavoro nella scuola, si sono trovati particolarmente esposti, anche a livello giudiziario, per vicende nelle quali la tenuta e la manutenzione degli edifici difettavano proprio a causa dello scarso impegno di Enti locali e relativi staff tecnici.  

Si presagisce che il dibattito nella Conferenza e il confronto con il Ministero del lavoro non saranno particolarmente facili. Fin dalle premesse, si intuisce che Comuni, Province e Città metropolitane non prenderanno di buon grado di riportare le responsabilità nei loro rispettivi alvei di competenza come concettualmente e giustamente è necessario fare.

Attendiamo fiduciosi che qualcosa cambi nel concreto e che le incombenze dei Dirigenti scolastici e del personale della scuola siano, a loro volta, ricondotte verso la naturale destinazione del processo educativo: l’apprendimento, lo sviluppo ed il successo formativo degli alunni e degli studenti … in condizioni di massima sicurezza.