Sono stati autorizzati ulteriori 22.000 posti presso gli Atenei per il conseguimento della specializzazione sul sostegno. Il recente Decreto n. 755 del 6 luglio 2021 regola, difatti, l’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e II grado.
Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 6 luglio 2021, n. 755
Per l’anno accademico 2020/2021, ogni Ateneo che ha validamente presentato la propria offerta formativa potenziale è stato autorizzato ad attivare i predetti percorsi di formazione di specializzazione nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate indicati nella tabella A, allegata al decreto. I due articoli costitutivi l’atto normativo definiscono i termini di attivazione del nuovo ciclo di specializzazione sul sostegno, notoriamente denominato TFA quale acronimo di “Tirocinio Formativo Attivo”.
Al comma 3 dell’art. 1 del decreto ministeriale vengono richiamate le norme[1] a cui gli Atenei debbono riferirsi per l’organizzazione dei percorsi di specializzazione, a partire dalle modalità di espletamento delle prove di accesso predisposte con propri Bandi. Al comma 6 del medesimo articolo viene indicato che i corsi attivati nel VI ciclo dovranno concludersi entro il mese di luglio 2022. Con il comma successivo, esclusivamente per questo ciclo, è data possibilità ai candidati che hanno superato la prova preselettiva del V ciclo e non hanno potuto sostenere le ulteriori prove, per sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena), di essere ammessi direttamente alla prova scritta.
Il comma 2 dell’art. 2 permette ai candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero di essere ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo – secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane – e la relativa valutazione da parte della commissione esaminatrice nominata dall’Ateneo.
Ripartizione dei posti
L’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del D.M. 755/2021, riporta la Tabella riassuntiva dell’offerta formativa concernente la specializzazione sul sostegno, in base alla ripartizione dei posti, per ordine di scuola, riconosciuti e autorizzati a diversi Atenei di diciannove Regioni italiane.
Son ben 48 le Università che devono predisporre i percorsi per questo VI ciclo TFA. Esse sono variamente distribuite tra le varie Regioni ed anche l’attribuzione dei posti autorizzati è diversificata sia in termini quantitativi, sia in riferimento ai differenti ordini scolastici.
Dei 22.000 posti autorizzati, più di 7.500 posti sono riservati alla scuola secondaria di secondo grado; poco oltre i 5.600 posti sono accantonati per la scuola secondaria di primo grado, con una differenza numerica rispetto a quelli destinati alla scuola primaria di soli 25 posti in più. Il numero di posti più ridotto è stato riservato alla scuola dell’infanzia: per questo grado di scuola sono stati autorizzati poco oltre i 3.200 posti di specializzazione.
Allegato A – Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno
Definita ai sensi dell’art 2, commi 2, 3 e 4 del D.M. 948/2016
Regione | Denominazione ateneo | Posti sostegno scuola dell’infanzia | Posti sostegno scuola primaria | Posti sostegno scuola secondaria di primo grado | Posti sostegno scuola secondaria di secondo grado | Totale offerta formativa |
---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | Università dell’Aquila | 50 | 70 | 70 | 70 | 260 |
Università di Teramo | 20 | 100 | 40 | 40 | 200 | |
Basilicata | Università della Basilicata | 105 | 100 | 40 | 105 | 350 |
Calabria | Università della Calabria | 150 | 250 | 230 | 230 | 860 |
Mediterranea di Reggio Calabria | 80 | 150 | 170 | 200 | 600 | |
Università degli Studi” Magna Graecia” – Catanzaro | 0 | 20 | 200 | 200 | 420 | |
Campania | Università Suor Orsola Benincasa | 180 | 350 | 130 | 570 | 1230 |
Università di Salerno | 180 | 220 | 200 | 250 | 850 | |
Emilia- Romagna | Università di Bologna | 50 | 160 | 30 | 60 | 300 |
Università di Ferrara | 10 | 50 | 40 | 50 | 150 | |
Università Modena- Reggio Emilia | 20 | 35 | 35 | 40 | 130 | |
Università di Parma | 0 | 0 | 70 | 105 | 175 | |
Friuli- Venezia Giulia | Università di Udine | 30 | 60 | 50 | 50 | 190 |
Università degli Studi di Trieste | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | |
Lazio | Università di Cassino e del Lazio meridionale | 130 | 130 | 150 | 335 | 745 |
Università Studi Internazionali di Roma-UNINT | 100 | 100 | 200 | 200 | 600 | |
Libera Università Maria SS Assunta | 40 | 60 | 60 | 60 | 220 | |
Università di Roma Tre | 40 | 80 | 90 | 90 | 300 | |
Università Europea di Roma | 60 | 140 | 100 | 300 | 600 | |
Università degli Studi di Roma “Foro Italico” | 30 | 60 | 100 | 110 | 300 | |
Link Campus University | 75 | 75 | 200 | 350 | 700 | |
Saint Camillus International University | 75 | 75 | 100 | 250 | 500 | |
Università degli studi di Roma Tor Vergata | 30 | 70 | 100 | 100 | 300 | |
Università della Tuscia | 40 | 40 | 30 | 30 | 140 | |
Liguria | Università di Genova | 20 | 40 | 50 | 60 | 170 |
Lombardia | Università Milano Bicocca | 30 | 150 | 120 | 120 | 420 |
Università Cattolica Sacro Cuore | 25 | 175 | 50 | 50 | 300 | |
Marche | Università di Macerata | 40 | 70 | 50 | 60 | 220 |
Università di Urbino | 25 | 30 | 30 | 40 | 125 | |
Molise | Università degli Studi del Molise | 70 | 130 | 100 | 100 | 400 |
Piemonte | Università di Torino | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
Puglia | Università di Bari | 100 | 150 | 160 | 160 | 570 |
Università di Foggia | 200 | 200 | 300 | 400 | 1100 | |
Università del Salento | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | |
Sardegna | Università di Cagliari | 45 | 75 | 85 | 95 | 300 |
Università di Sassari | 0 | 50 | 50 | 50 | 150 | |
Sicilia | Università di Catania | 150 | 250 | 250 | 350 | 1000 |
Università Enna Kore | 175 | 300 | 200 | 450 | 1125 | |
Università di Messina | 200 | 400 | 400 | 400 | 1400 | |
Università di Palermo | 200 | 400 | 400 | 400 | 1400 | |
Toscana | Università di Firenze | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
Università di Pisa | 15 | 55 | 80 | 100 | 250 | |
Università di Siena | 35 | 75 | 100 | 125 | 335 | |
Trentino | Università di Trento | 0 | 30 | 40 | 30 | 100 |
Umbria | Università di Perugia | 30 | 50 | 80 | 100 | 260 |
Veneto | Università di Verona | 25 | 100 | 150 | 150 | 425 |
Università di Padova | 50 | 150 | 80 | 50 | 330 | |
Totale | 22.000 |
Requisiti di ammissione ai percorsi di specializzazione
I percorsi di specializzazione per le attività di sostegno sono riservati a docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione (art. 5, DM 30 settembre 2011).
In dettaglio, il D.M. 92/2019, all’art. 3, elenca i titoli che devono possedere i candidati per accedere alle procedure di ammissione ai percorsi di specializzazione:
«a) per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;
- per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione».
Le prove di accesso ai percorsi di specializzazione
Anche per accedere a questo VI ciclo di TFA, è necessario che i candidati superino tre tipologie di prove: una prova preselettiva; una o più prove scritte, ovvero pratiche; una prova orale.
La prova preselettiva
In base a quanto disposto al comma 3 dell’art. 6 del D.M. 30.09.2011, tale prova consiste in 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei suddetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. Ogni risposta corretta vale 0,5 punti e non è prevista una penalizzazione per la mancata risposta o la risposta errata. Il test ha la durata di due ore.
La prova scritta
Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nella prova preselettiva, in numero pari al doppio dei posti disponibili. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il suddetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane. La prova, valutata in trentesimi, è definita nella sua articolazione da ogni Ateneo e consiste in domande a risposta aperta.
La prova orale
A tale prova sono ammessi i candidati che hanno superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 21/30. Nel caso in cui siano state predisposte più prove scritte, il punteggio finale è ottenuto dalla media aritmetica della valutazione delle singole prove, valutate in trentesimi e che, comunque, dovranno essere superate tutte con un punteggio non inferiore a 21/30.
Le tre tipologie di prove, che gli Atenei sono tenuti ad organizzare tenendo conto delle esigenze di candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (art. 6, c. 11 D.M. 30 settembre 2011), mirano a verificare, oltre che la capacità di argomentazione e il corretto uso della lingua, il possesso di (art. 6, c. 1 del D.M. 30 settembre 2011):
a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
c. competenze su creatività e pensiero divergente;
d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
Date di svolgimento del test preselettivo
Al comma 4 dell’art. 1 del D.M. 755/2021 sono state fissate le date di svolgimento dei test preselettivi per tutti gli indirizzi di specializzazione. Si comincia il 20 settembre prossimo, secondo la seguente calendarizzazione a carattere nazionale:
- 20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia;
- 23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria;
- 24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado;
- 30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria II grado.
La differenziazione di date per gradi di scuola, consente a candidati di concorrere per l’accesso a più procedure, in base agli ordini scolastici per i quali siano in possesso delle relative abilitazioni.
Il percorso di specializzazione
Il percorso ha una durata di non meno di 8 mesi (art. 7 D.M. 30 settembre 2011) e si intende superato con il conseguimento di 60 CFU ed a seguito del superamento dell’esame finale. I crediti formativi universitari sono riferiti a insegnamenti specifici, attività laboratoriali relativi ai diversi ordini di scuola e tirocinio diretto e indiretto.
Le attività di laboratorio sono realizzate privilegiando modalità di apprendimento cooperativo e collaborativo, ricerca-azione e apprendimento metacognitivo, attraverso sia lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti, esperienze applicative in situazioni reali o simulate, sia esperienze applicative relative ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la gestione del gruppo-classe.
Particolarmente significativo è il percorso di tirocinio di 300 ore, suddiviso tra:
- tirocinio “diretto”, da svolgere presso scuole accreditate in non meno di 5 mesi, per 150 ore (pari a 6 CFU), sotto la guida di un “tutor dei tirocinanti” individuato dalle istituzioni scolastiche con precisi requisiti (V. Allegato B al D.M. 30 settembre 2011);
- tirocinio “indiretto”, da realizzare presso l’Ateneo e che comprende un’attività di supervisione, per 150 ore complessive, da parte dei docenti del corso (docenti dei laboratori, per 50 ore e tutor dei tirocinanti per 25 ore, pari in totale a 3 CFU) relative ad una rielaborazione dell’esperienza professionale, anche da un punto di vista personale e psicomotivazionale. Nelle attività di tirocinio indiretto è compresa anche un’attività pratica sull’utilizzo delle nuove Tecnologie, applicate alla didattica speciale (TIC), per 75 ore (pari a 3 CFU).
Il profilo del docente specializzato
È indubbio che il profilo del docente specializzato per il sostegno debba essere particolarmente elevato. Tale profilo è tratteggiato nell’Allegato A del D.M. 30 settembre 2011, in cui è prioritariamente sottolineato che un docente specializzato è assegnato alla classe in cui è inserito un alunno con disabilità, assumendone la contitolarità e partecipando a tutte le attività funzionali all’insegnamento.
Compito precipuo del docente specializzato è di occuparsi delle azioni educativo-didattiche a sostegno di tutta la classe, con lo scopo di favorire e promuovere il processo di integrazione e di inclusione degli alunni con disabilità. In virtù del suo specifico profilo, «offre la propria professionalità e competenza per apportare all’interno della classe un significativo contributo a supporto della collegiale azione educativo-didattica, secondo i principi di corresponsabilità e di collegialità». Ogni docente specializzato per il sostegno, dunque, deve possedere altissime competenze:
- teoriche e pratiche riferite all’area della pedagogia e della didattica speciali, anche in relazione ai diversi ambiti disciplinari (umanistico, scientifico, antropologico), oltre che per gli aspetti didattici specifici concernenti le diverse tipologie di disabilità sensoriali ed intellettive e finalizzate allo sviluppo delle abilità comunicative e linguistiche;
- riferite alle T.I.C., agli approcci metacognitivi e cooperativi, all’ambito della comunicazione, collaborazione, cooperazione e relazione con famiglie, colleghi e operatori dei servizi sociali e sanitari, in funzione del processo inclusivo degli alunni;
- pedagogico-didattiche nella gestione integrata del gruppo classe; nello sviluppo del P.E.I. per il Progetto di Vita; per realizzare forme efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi; per co-ideare, co-monitorare e co-condurre esperienze innovative e significative secondo una prospettiva inclusiva; per osservare, monitorare e valutare gli interventi educativi e i vari aspetti di funzionamento umano in base all’approccio ICF dell’OMS.
Tali competenze debbono necessariamente presupporre solide e approfondite conoscenze:
- psico-pedagogiche sulle diverse tipologie di disabilità, nonché nell’ambito della pedagogia della relazione di aiuto;
- di natura teorica ed operativa in relazione ai processi di comunicazione, interazione e relazione; per l’approccio interdisciplinare allo studio dell’interazione corpo-mente, della psicomotricità, del comportamento e dell’apprendimento dell’essere umano; per comprendere i processi cognitivi a livello individuale e collettivo, in condizioni di disabilità e non;
- in ambito giuridico-normativo sull’integrazione scolastica e sui diritti umani.
Una professionalità strategica
Chi si appresta ad intraprendere l’iter procedurale per il conseguimento della specializzazione per il sostegno deve avere piena consapevolezza di quale debba essere il proprio profilo professionale e il senso di responsabilità, oltre che etico e deontologico, nei riguardi di una professionalità strategica, indispensabile ed irrinunciabile in ambito scolastico, qualsiasi sia il grado di scuola di riferimento, per il successo formativo di tutti, nessuno escluso.
[1] DM 8 febbraio 2019 n. 92 e DI 7 agosto 2020, n 90.