Il 19 Marzo scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da covid-19”, ai più, noto come “Decreto Sostegni”.
Il Presidente del Consiglio, nella conferenza stampa di presentazione del Decreto, ha assicurato che non appena il rischio epidemiologico si abbasserà, la prima attività a riaprire, in sicurezza, sarà la scuola in modo particolare per gli studenti più piccoli, fino alla prima media.
Risorse importanti per la nostra scuola
Gli studenti hanno perso in media circa un terzo delle giornate di lezione dell’anno scolastico con un evidente danno sia sul versante degli apprendimenti, sia su quello della socialità. D’altro canto, la ripresa della frequenza scolastica favorisce il decremento del sostegno alle famiglie.
Le affermazioni del premier Mario Draghi trovano conferma nel decreto che stanzia risorse importanti per la scuola italiana.
Si tratta di una scelta importante sia perché riafferma l’esigenza di ritornare a scuola in sicurezza, sia perché, solo con lo stanziamento di risorse fresche, sarà possibile effettivamente costruire un “ponte” fra la fine di questo anno scolastico e l’avvio del prossimo.
Il decreto, infatti, stanzia 150 milioni di euro per il consolidamento degli strumenti e delle procedure per la sicurezza sanitaria negli istituti scolastici favorendo così il ritorno di studenti e docenti in aula.
Stanzia ulteriori 150 milioni di euro per il potenziamento delle attività e delle iniziative educative e didattiche: le scuole, in piena autonomia e sulla base delle esigenze della intera “comunità educante”, organizzeranno e realizzeranno le attività conseguenti.
Una inversione di tendenza
È evidente una inversione di tendenza tenuto conto che, fino ad ora, la scuola, per le finalità indicate dal decreto, poteva disporre solo di 17 milioni di euro (5 stanziati in Legge di bilancio e 12 milioni, non ancora assegnati, stanziati con il DL 22/2020, derivanti dai risparmi degli esami di Stato dello scorso anno).
Le misure per le condizioni di fragilità
L’articolo 15 (Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità) modifica l’articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare:
- proroga la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile al 30 giugno 2021;
- stabilisce che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto della malattia quando l’attività non può essere resa in modalità agile.
Gli interessati sono:
- lavoratori riconosciuti disabili con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- immunodepressi;
- soggetti con patologie oncologiche;
- lavoratori che stanno svolgendo terapie salvavita.
La norma non riguarda i lavoratori dichiarati fragili dal medico competente; questi non rientrano nelle categorie specifiche indicate dal decreto, sono posti in malattia d’ufficio, qualora non possano o rifiutino di essere adibiti ad altra mansione.
150 milioni di euro per i dispositivi di protezione e per i servizi professionali
L’articolo 30 riguarda le misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19.
Il comma 1 specifica che il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), è incrementato di 150 milioni di euro nell’anno 2021. Le risorse sono destinate, sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche statali, all’acquisto di:
- dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti; ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all’emergenza epidemiologica da COVID19;
- specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere al personale scolastico e agli studenti tutti, per prevenire e trattare i disagi e le conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza epidemiologica: somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento, espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell’ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
- dispositivi e materiali per potenziare le attività di inclusione degli studenti con disabilità, DSA e BES.
Ripartizione del fondo e garanzie ministeriali
Con il comma 2 dell’articolo 30 si stabilisce che le risorse (150 milioni) vengono ripartite con gli stessi criteri e parametri vigenti relativi al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il Ministero dell’Istruzione garantisce, inoltre, la gestione coordinata delle iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni scolastiche, anche attraverso il servizio di assistenza amministrativo-contabile e la predisposizione di procedure operative, di modelli anche informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.
Tempestività nell’assegnazione dei fondi
Il Ministero dell’Istruzione (comma 3, art. 30), ha il compito di comunicare alle istituzioni scolastiche, già il giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, l’ammontare delle risorse finanziarie. L’obiettivo è quello di consentire l’avvio immediato delle procedure di affidamento e la realizzazione degli interventi.
Le istituzioni scolastiche dovranno realizzare gli interventi (o completare le procedure di affidamento degli interventi) entro il 31 dicembre 2021.
I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche (comma 4) svolgeranno controlli successivi sull’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in relazione alle finalità previste e sulla base delle indicazioni del Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.
Assenza giustificata per la somministrazione del vaccino
Il comma 5 prevede che l’assenza dal lavoro del personale scolastico per la somministrazione del vaccino anti-Covid è giustificata. Non ci saranno quindi decurtazioni del trattamento economico, nemmeno di quello accessorio. Ciò va a modificare quanto precedentemente previsto dal Dipartimento della funzione pubblica.
150 milioni di euro per l’ampliamento dell’offerta formativa
Il Comma 6 dell’articolo 30 prevede inoltre un incremento di 150 milioni di euro, relativamente all’anno finanziario 2021, per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
L’obiettivo è quello di potenziare l’offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno scolastico 2021/2022.
Le risorse sono assegnate entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto e utilizzate sulla base di criteri stabiliti dal MI e dal MEF al fine di ottimizzare l’impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo nazionale “Per la Scuola” 2014-2020.
Le istituzioni scolastiche ed educative statali dovranno realizzare gli interventi o completare le procedure di affidamento degli interventi, entro il 31 dicembre 2021 anche tramite il coinvolgimento di enti del terzo settore e imprese sociali.
Le misure per le attività didattiche digitali a Sud
L’articolo 31 riguarda il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del mezzogiorno. Vengono stanziati 35 milioni di euro per potenziare il digitale nelle regioni del Sud così da consentire un corretto svolgimento della DAD.
Le risorse sono destinate:
- all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza;
- alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata.
Le regioni interessate sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.