Plinio il Vecchio (Naturalis Historia, XXXV 84-85), all’interno dell’ampio excursus sulla pittura antica e, in particolare, negli importanti capitoli dedicati ai grandi maestri dell’arte tardo classica del IV secolo a.C., racconta che Apelle avesse l’abitudine di esporre ogni opera finita su di un ballatoio, per capire umilmente dai commenti dei passanti quali migliorie fosse necessario apportare al quadro; ma che una voltaquando un calzolaio, inorgoglito dal fatto che il pittore avesse accolto i suoi rilievi modificando il disegno di un sandalo, aveva cominciato a criticare anche la rappresentazione del ginocchio del personaggio dell’opera, Apelle lo zittisse con decisione: Sutor, ne ultra crepidam! (Ciabattino, non andare oltre la scarpa!). La frase, divenuta proverbiale, vuole suonare come un monito a non eccedere i limiti imposti dal proprio ruolo e dai propri compiti.
A ciascuno il suo
Ad una prima rapida lettura, il timore è che l’ordinanza del 3 marzo 2021, n. 53 (di seguito O.M.), che disciplina l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per questo tormentato anno scolastico 2020/2021, non sia riuscita a cogliere con chiarezza i confini del campo entro cui operare, dischiudendo le porte a qualche problema applicativo. Ma procediamo con ordine.
L’ordinanza sugli esami di Stato nel secondo ciclo
Come abbiamo ricordato in altra occasione, il provvedimento firmato dal neo-ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi trae origine e legittimazione dal comma 504 nella legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021), con cui la ministra uscente, Lucia Azzolina, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica e per garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato secondo gli standard di sicurezzaprevisti, aveva ottenuto la facoltà non solo di assegnare per decreto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame le risorse finanziarie necessarie, ma anche di emanare una o più ordinanze con cui adottare specifiche misure, riguardanti da un lato la valutazione degli apprendimenti e dall’altro lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei cicli di istruzione, ricalcando eventualmente quanto previsto dall’art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.
A metà dicembre, la ministra Azzolina era già consapevole, al di là dei proclami pubblici No Dad, che a giugno nelle scuole non ci sarebbero state le condizioni di sicurezza necessarie a realizzare in presenza quanto previsto dalla normativa ordinaria. Non a caso aveva iniziato a lavorare all’ipotesi di un esame di stato dalla struttura più leggera, priva di prove scritte e che ricalcasse il modello emergenziale adottato nel 2020. Un modello che, almeno a guardare i numeri (ma i numeri, si sa, sono solo numeri e vanno interpretati …), aveva dato buona prova di sé, con un tasso di successo pari al 99,5% dei candidati (si ricorda che l’anno passato tutti gli studenti iscritti erano automaticamente ammessi all’esame), che nel 10% dei casi avevano anche ottenuto il punteggio massimo e nel 2,6% avevano riportato addirittura la lode (a fronte dell’1,5% del 2019).
La relativa ordinanza, che la stampa preconizzava in uscita per il primo febbraio, era stata però bloccata dalla crisi del Governo Conte-bis ed ha finito con il rappresentare un lascito testamentario per il nuovo Ministro che, pressato dall’esiguità dei tempi, ha provveduto immediatamente ad emanarla.
La Commissione d’esame
L’organizzazione e lo svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 ricalcano molto da vicino quanto stabilito dall’OM 16 maggio 2020, n. 10, seppure non manchi qualche novità.
Come nel passato anno scolastico, la Commissione sarà costituita da due sottocommissioni (una per ciascuna delle due classi terminali abbinate), composta ognuna da sei docenti del Consiglio di classe e da un Presidente esterno unico per entrambe le sottocommissioni.
I commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline, ma in ogni caso va assicurata la presenza del commissario di italiano e del/dei commissario/i delle discipline di indirizzo. Fatti salvi i casi eccezionali e debitamente motivati, per consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni, ogni docente che insegna in più classi terminali potrà essere designato solo nelle due sottocommissioni appartenenti alla medesima commissione.
Per procedere alle operazioni propedeutiche, il presidente e i commissari delle due sottocommissioni si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 14 giugno 2021 alle ore 8:30.
Il Documento del 15 maggio
Il Consiglio di classe dovrà come al solito elaborare entro il 15 maggio un documento che espliciti i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.
Nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, n. 10719, al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/2021, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
Il documento, analogamente a quanto indicato per il 2020, riporta inoltre l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio; i testi studiati nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio; le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
Inoltre, mentre in passato il documento doveva illustrare attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, quest’anno dovranno essere evidenziati gli obiettivi ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.
Non tutti ammessi, come lo scorso anno
Analogamente a quanto avvenuto nel passato anno scolastico, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni anche in assenza dei requisiti, previsti dall’art. 13, comma 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, della partecipazione alle prove predisposte dall’INVALSI, che comunque si terranno, e dello svolgimento nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso del numero minimo di ore di attività di PCTO previsto per l’indirizzo di studi.
Diversamente dall’anno scorso, le istituzioni scolastiche in sede di scrutinio finale dovranno valutare, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica, se derogare al rispetto del requisito di frequenza per almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato.
Ma soprattutto gli studenti quest’anno torneranno ad essere ammessi all’esame solo se avranno riportato una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina (o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto) e nel comportamento, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame in caso di voto inferiore a sei in una sola disciplina.
Un po’ di chiarezza sulla pubblicazione dei risultati
Memori della confusione creatasi sulla questione nel passato anno, l’O.M. detta già le modalità con cui deve avvenite la pubblicazione dei risultati dello scrutinio di ammissione: l’esito della valutazione è reso pubblico tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica e, classe per classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono soltanto gli studenti della classe, e riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “Ammesso”. All’affissione dei tabelloni e all’area riservata alla classe del registro elettronico farà ricorso la sottocommissione, al termine degli adempimenti conclusivi, per dare pubblicità agli esiti dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, e della menzione della lode qualora attribuita, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame.
Dopo l’intervallo dello scorso anno, in cui la materia venne demandata ad una specifica regolamentazione, nell’O.M.di quest’anno torna a trovare collocazione anche la disciplina dell’ammissione all’esame di Stato dei candidatiesterni, che svolgeranno la prova preliminare nel mese di maggio, e comunque non oltre il termine delle lezioni, per poter accedere all’Esame di giugno.
La prova d’esame: una prova di “maturità”
La sessione dell’esame di Stato avrà inizio il giorno 16 giugno 2021 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui, che, come nel passato anno scolastico, costituiscono l’unica prova d’esame.
Essi hanno la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente, che durante il loro svolgimento deve dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di essere capace di utilizzare e mettere in relazione tra loro le conoscenze apprese, così da argomentare in maniera critica e personale, anche in lingua straniera; di saper analizzare criticamente, collegandolo al percorso di studi seguito, le esperienze complessivamente maturate nei PCTO (per i quali va ovviamente tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica); di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica (che quest’anno hanno sostituito le attività di Cittadinanza e Costituzione).
Le quattro fasi della prova
L’esame, della durata indicativa di sessanta minuti, è articolato in quattro fasi:
- discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, assegnato in precedenza dal consiglio di classe, sulla base del percorso personale svolto dallo studente e su indicazione dei docenti delle medesime discipline di indirizzo;
- discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiana (o, come viene precisato quest’anno, “della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento”) già oggetto di studio nel corso dell’anno. Benché nell’O.M. non vi sia alcun riferimento, la nota 5 marzo 2021, n. 349, a firma del Capo Dipartimento uscente Marco Bruschi, chiosa che i testi “possono ovviamente non limitarsi allo specifico letterario: in tale modo, la capacità di analisi può manifestarsi anche in ambiti più corrispondenti alla peculiarità dei singoli profili e delle progettazioni dei docenti”;
- analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione (un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema), in maniera tale da favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare;
- esposizione, mediante una breve relazione o un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi (solo se tale esperienza non sia stata ricompresa nella fase di discussione dell’elaborato).
Educazione civica, CLIL e curriculum dello studente
Rispetto all’OM precedente (10/2020) non è più prevista, come è ovvio, la fase dedicata all’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione, che non viene però sostituita da analoga fase dedicata all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi o risultati di apprendimento raggiunti nelle attività di Educazione civica, intendendo evidentemente che la Commissione debba desumerne il grado di acquisizione dal complesso della prova orale.
Nel corso del colloquio vanno inoltre valorizzate, se il docente della disciplina coinvolta sia presente in Commissione, le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata attraverso la metodologia CLIL.
Da quest’anno, infine, nella conduzione del colloquio, la sottocommissione dovrà tenere in conto le informazioni contenute nel Curriculum dello studente, che, nel modello adottato con il Decreto ministeriale 6 agosto 2020, n. 88, trasmesso alle scuole con nota 2. Settembre 2020, n. 5598, comprende il percorso scolastico, ma anche le attività effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato, attività culturali, ecc…
Nuove tabelle per il ricalcolo del punteggio
Servendosi di un’apposita griglia di valutazione allegata all’OM e del tutto identica a quella del passato anno, la sottocommissione procede ad attribuire a ciascun candidato nello stesso giorno di espletamento del colloquio fino ad un massimo di quaranta punti, che si vanno a sommare ai massimo sessanta punti di credito, che il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà ad assegnare per l’ultimo anno e a ricalcolare per il penultimo e terzultimo sulla base delle nuove tabelle allegate all’O.M.
La personalizzazione del percorso
Per quanto già presente l’anno scorso, nell’elaborato, dalla cui esposizione deve prendere l’avvio il colloquio, sono concentrate alcune delle più importanti innovazioni introdotte dall’O.M.
Innanzitutto, così come chiarito anche dalla contestuale lettura della succitata nota 349/2021, nell’assegnazione dell’elaborato il Consiglio di classe è libero nella scelta non solo della tipologia ma anche della forma, purché esse siano coerenti con le discipline di indirizzo e con la progettualità dell’istituto e purché si prestino a uno svolgimento fortemente personalizzato: un testo scritto,una presentazione multimediale, un filmato, una produzione artistica o tecnico-pratica.
In una prospettiva di personalizzazione della prova, il Consiglio di classe può inoltre decidere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento (questa eventualità espressamente prevista dall’OM 10/2020, non è presente nell’attuale O.M., ma viene autorizzata dalla nota 349/2021) e può fornire, se lo ritiene opportuno, indicazioni relative alle caratteristiche “tecniche” dell’elaborato, qualora esso non consista nella sola redazione di un testo scritto.
L’elaborato può essere eventualmente “integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel Curriculum dello studente e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi”.
Completamente nuova è la previsione dell’individuazione da parte del Consiglio di classe, tra tutti i componenti designati della sottocommissione, di un docente di riferimento, a cui assegnare un gruppo di studenti che dovrà supportare e consigliare nella realizzazione dell’elaborato, aiutandoli a valorizzare quanto appreso.
La tempistica e le procedure d’invio
Nuova è anche la tempistica di assegnazione e riconsegna dell’elaborato, rispettivamente 30 aprile (l’anno passato, 1° giugno) e 31 maggio (l’anno passato, 13 giugno): l’O.M. ha infatti ritenuto di non dovere accogliere il suggerimento avanzato dal CSPI nel parere approvato nella seduta plenaria n. 54 del 16 febbraio 2021, di modificare il termine di assegnazione, facendolo coincidere con il termine previsto per l’elaborazione del documento del Consiglio di classe, e, conseguentemente, di far slittare quello di trasmissione dell’elaborato al 7 giugno.
Non presenti nell’OM 10/2020, ma già prefigurati nella nota del 28 maggio 2020, n. 8464, con cui il Ministero dava chiarimenti e indicazioni operative per l’esame di Stato, sono anche due ulteriori passaggi: il primo prevede che lo studente trasmetta il proprio lavoro al docente di riferimento e, in copia, all’istituzione scolastica per il tramite della posta elettronica. Poiché non vengono date ulteriori precisazioni, dobbiamo ritenere che, come per il passato anno, non si è ritenuto “necessario né opportuno l’invio tramite PEC, che rappresenterebbe un inutile aggravio per i candidati e per le istituzioni scolastiche”. Il secondo chiarisce che, nel caso lo studente non trasmettesse l’elaborato, la discussione si svolgerà comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si terrà conto in sede di valutazione della prova d’esame.
Le criticità
Come abbiamo visto, la prova orale è stata la parte dell’esame di Stato su cui si è maggiormente concentrata la carica innovativa dell’O.M. Anziché limitarsi, come nel passato anno scolastico, ad una legiferazione di urgenza, l’estensore dell’O.M.ha inteso esercitare la delega contenuta nel comma 504 della Legge 178/2020 come un’autorizzazione non già alla semplificazione delle procedure d’esame, così che esse possano più facilmente convivere con gli standard di sicurezza sanitaria richiesti dalla temuta recrudescenza dei contagi pandemici, ma ad una rivisitazione più profonda del modello pedagogico di cui si sostanzia l’attuale esame di Stato.
Per usare le parole di Marco Bruschi, l’O.M.ha inteso cioè operare nella “prospettiva della personalizzazione degli apprendimenti”, per “accompagnare (…) gli studenti alle nuove modalità di svolgimento dell’esame”. Questo “accompagnamento formativo” consentirà sicuramente l’acquisizione di maggiore consapevolezza da parte dello studente in merito a ciascuno degli elementi che compongono l’esame di Stato e, pertanto, ne migliorerà senz’altro la preparazione: ma ciò ha molto a che fare con la pratica didattica e poco con lo svolgimento in sé dell’esame di Stato e con la funzione cui esso è destinato per dettato costituzionale.
Da qui tutta una serie di ambages operative e di aporie, cui le scuole sono chiamate a far fronte.
1. Il docente di riferimento
Innanzitutto i Consigli delle quinte classi saranno costretti a riunirsi per ben quattro volte in poco più di due mesi: entro il 30 marzo per individuare i commissari d’esame; entro il 30 aprile per assegnare gli elaborati e individuare i docenti referenti; entro il 15 maggio per varare il documento; ad inizio giugno per decretare l’ammissione agli esami.
I medesimi Consigli, come abbiamo visto, sono inoltre chiamati ad individuare un docente di riferimento che accompagni lo studente verso l’esame e lo guidi nella preparazione dell’elaborato scritto. Il ruolo affidato a questo insegnante risulta tuttavia poco chiaro: nonostante la sollecitazione proveniente sul punto dal CSPI, l’O.M.non ha ritenuto di chiarire se sia da individuare tra i titolari delle discipline caratterizzanti. La mancata precisazione lascerebbe intendere che la scelta possa ricadere anche sugli altri docenti del Consiglio di classe; ma, ad ogni modo, nessuna indicazione viene comunque fornita sulla concreta azione cui è chiamata questa nuova figura: il suo compito è riconducibile a quello di un relatore, di un correlatore, di un mentore, di un tutor, di un amico esperto, ecc…? Probabilmente l’azione di accompagnamento dovrà essere molto discreta e limitarsi a chiarimenti di natura metodologica generale: in caso contrario ci si troverebbe di fronte alla difficoltà di appurare quanto abbia contribuito alla stesura finale del lavoro l’apporto offerto non già dalle competenze didattiche, bensì dalle più o meno specifiche conoscenze disciplinari, critiche e bibliografiche del docente di riferimento.
2. Il peso dell’elaborato nel giudizio di ammissione
Ed ancora: lo studente interno, non ancora candidato, consegnerà un elaborato scritto entro il 31 maggio ai docenti del Consiglio di classe, non ancora Commissari (lo diverranno, in occasione dell’insediamento e con la presenza del Presidente esterno, solo a partire dal 14 giugno). Nulla ci viene detto sull’eventuale peso che questo elaborato, già noto ai componenti del Consiglio di classe, avrà nel giudizio di ammissione dello studente all’esame: se la sua finalità è quella di migliorare la preparazione dello studente, proprio in vista dell’esame, esso non potrà non costituire un importante elemento su cui poggiare la valutazione. Ma se viene valutato in sede di scrutinio di ammissione, l’elaborato è destinato ad essere oggetto di nuova (identica?) valutazione da lì a pochi giorni in sede di esame di Stato, da parte degli stessi docenti divenuti nel frattempo commissari.
3. Abbreviazione per merito e candidati privatisti?
La prospettiva della personalizzazione degli apprendimenti che sovrintende al meccanismo di predisposizione dell’elaborato risulta poi incongrua con la presenza di coloro che chiedono di avvalersi dell’abbreviazione per merito e dei candidati privatisti. Questi ultimi, in particolare, sconosciuti in buona parte o del tutto, ai docenti del Consiglio della classe collegata alla Commissione cui sono stati destinati e che con ogni probabilità (l’O.M. non tratta espressamente la cosa) assegnerà loro l’elaborato, si aspettano dall’esame di Stato una certificazione delle competenze e non una personalizzazione degli apprendimenti. La loro ammissione all’Esame di Stato sarà del resto decisa di norma entro il 31 maggio, prima cioè che scadano i termini per la presentazione dell’elaborato.
Vero è, tuttavia, che, nonostante il passaggio sul debito conto in cui si dovrà tenere in sede di valutazione dell’esame la mancata consegna dell’elaborato, i Commissari d’esame non ricevono mai ufficialmente l’elaborato scritto e, comunque, non sono tenuti a leggerlo e, anzi, non possono e non devono valutarlo, dal momento che l’unica prova d’esame prevista consiste in un colloquio orale.