Dopo 20 anni un nuovo accordo sulle norme di garanzia

Servizi pubblici essenziali e procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero

Da gennaio, in vigore un nuovo Accordo

Con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 8 del 12 gennaio 2021, è entrato in vigore l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero (d’ora in poi Accordo). Tale Accordo è stato sottoscritto il 2 dicembre 2020 dall’A.Ra.N.[1] e dalle Organizzazioni e Confederazioni sindacali[2] e valutato idoneo con delibera 303 del 17 dicembre 2020 dalla Commissione di garanzia dell’attuazione della L. 146/90, di cui all’art. 12 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 s.m.i. (d’ora in poi Commissione), che aveva a sua volta effettuato una consultazione delle associazioni degli utenti e dei consumatori, cui aveva dato riscontro, con parere favorevole, la sola Federconsumatori.

L’Accordo è stato portato a conoscenza delle istituzioni scolastiche dalla nota MI, prot. n. 1275 del 13 gennaio 2021.

Il campo di applicazione

Le norme contenute nell’accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, con la sola esclusione dei dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca, da ultimo elencate nell’art. 5 del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) stipulato il 13 luglio 2016, ovvero: le scuole statali di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; le università; le istituzioni universitarie e le aziende ospedaliero-universitarie; gli enti di ricerca; le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale.

Le finalità

L’accordo attua le disposizioni contenute nella legge 146/1990, che, allo scopo di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la tutela del godimento dei diritti  della  persona, costituzionalmente tutelati, individua per i servizi pubblici essenziali “le  regole  da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l’effettività, nel  loro  contenuto  essenziale,  dei diritti medesimi” e rinvia ad appositi contratti collettivi o accordi, siglati dalle amministrazioni o dalle imprese erogatrici di servizi da un lato e dalle rappresentanze del personale dall’altro, l’individuazione dell’insieme delle prestazioni  indispensabili e i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

La scuola come servizio pubblico essenziale

La citata legge 146/1990, art. 1, comma 2, lett. d), individua, tra i servizi pubblici essenziali in cui si realizza il godimento dei diritti costituzionali della persona, e pertanto da garantire in caso di sciopero, anche l’istruzione, «con particolare riferimento all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami».

L’Accordo definisce pertanto le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero (declinate per le istituzioni scolastiche ed educative all’art. 2); i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle (per le istituzioni scolastiche ed educative, art. 3); i contenuti e la tempistica sia delle comunicazioni delle azioni di sciopero da parte delle strutture e delle rappresentanze sindacali, sia della informazione agli organi di stampa da parte dei soggetti pubblici che ricevono la comunicazione; i tempi e la durata delle singole azioni di sciopero (art. 10).

Procedure in caso di controversie sindacali

Inoltre, in un’ottica di prevenzione del contenzioso, accogliendo le indicazioni contenute nel Protocollo d’intesa sulle linee guida per le procedure di raffreddamento e conciliazione da inserire negli accordi sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero, firmato in data 31 maggio 2001 da A.Ra.N. e Confederazioni sindacali, e armonizzando la disciplina della garanzia dei servizi essenziali con quanto previsto negli altri settori della Pubblica Amministrazione, l’art. 11 dell’Accordo (Procedure di raffreddamento e conciliazione) fissa i tempi e le modalità per l’espletamento delle procedure di concertazione da adottare in caso di insorgenza di una controversia sindacale, a livello nazionale, regionale e provinciale o locale.

In caso di inosservanza delle disposizioni in esso contenute, l’Accordo rinvia alle sanzioni previste dalla legge 146/1990, artt. 4 e 9, per i lavoratori, le organizzazioni sindacali e i dirigenti pubblici; così come conferma la procedura con cui la legge 146/1990, art. 13, comma 1, lett. h), affida alla Commissione il compito di invitare le amministrazioni a desistere da comportamenti che violino le procedure stabilite o che possano determinare l’insorgenza o l’aggravamento di conflitti (art. 13).

Regolamentazione dello sciopero

Per quanto riguarda il personale della scuola, l’Accordo sostituisce quello precedente del 3 marzo 1999, che era stato allegato al Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Scuola 1998-2001 e pubblicato in G.U., serie generale, n. 109 del 9 giugno 1999.

Il 2 agosto 2001, a seguito dell’entrata in vigore della legge 83/2000, che modificò in maniera considerevole la legge 146/1990 e rese necessario un adeguamento dell’accordo, l’A.Ra.N. e Cgil, Cisl, Uil e Snals sottoscrissero una pre-intesa sui servizi minimi essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione, che tuttavia non diede mai luogo ad un nuovo accordo.

La Commissione, a distanza di quasi vent’anni, ha sollecitato, sin dal novembre del 2016, A.Ra.N., MIUR (oggi MI) e organizzazioni sindacali ad aggiornare la regolamentazione dello sciopero in tutti i settori del comparto Istruzione e ricerca, e in particolare in quello della scuola, «anche alla luce del significativo incremento della conflittualità registrata a livello nazionale, causata, tra l’altro, dall’eccessiva frammentazione sindacale e dalla tendenza delle sigle meno rappresentative ad utilizzare lo sciopero quale strumento di accreditamento nel sistema politico».

Recare meno danni alle famiglie

In particolare, la Commissione invitava a riflettere sul fatto che, nella prassi, le azioni delle sigle sindacali in cerca di maggiore visibilità, pur non conseguendo statisticamente risultati rilevanti in termini di adesione, finivano per cagionare notevoli danni alle famiglie e agli studenti, sia per l’inadeguatezza delle procedure di raffreddamento e di conciliazione previste; sia per la difficoltà da parte dell’Amministrazione di assicurare con certezza il servizio, anche a causa dell’impossibilità di conoscere preventivamente l’effettiva incidenza dello sciopero sulla funzionalità dello stesso; sia per il reiterarsi a breve distanza di scioperi insistenti sulla medesima utenza e, talvolta, a ridosso di festività o in occasione dell’apertura dell’anno scolastico; sia infine per le conseguenze indotte dal cosiddetto «effetto annuncio».

Servizi pubblici essenziali

In linea con quanto stabilito dall’Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999, anche la nuova intesa, all’art. 2, individua come servizi pubblici essenziali nelle scuole statali:

a) l’istruzione scolastica, per gli aspetti contemplati dall’art. 1, comma 2, lett. d) della L. 146/1990 (vedi supra);

b) l’igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone;

c) le attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché la gestione e manutenzione dei relativi impianti; la sicurezza e la salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;

d) l’erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

Prestazioni indispensabili

Nell’ambito di tali servizi essenziali, l’Accordo ribadisce il dovere di garantire, anche in caso di sciopero, alcune prestazioni indispensabili:

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali e degli esami di idoneità;

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione;

a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne;

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;

b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative;

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, qualora l’interruzione del loro funzionamento provochi danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

c2) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame;

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni e il versamento dei contributi previdenziali.

I contingenti di personale delle istituzioni scolastiche ed educative fissati dall’Accordo

L’art. 3 dell’Accordo stabilisce che i contingenti del personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili vanno determinati sulla base di alcuni criteri generali che tengono presente la natura delle singole prestazioni da garantire:

– gli scrutini e gli esami finali e di idoneità richiedono la presenza di docenti, assistenti amministrativi e tecnici (in base alla specifica area di competenza) e di collaboratori scolastici (per le attività connesse all’uso dei locali, l’apertura e la chiusura della scuola e la vigilanza all’ingresso);

– la vigilanza sui minori durante la refezione richiede la presenza di collaboratori scolastici;

– la vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne, richiede la presenza di collaboratori scolastici, educatori e infermieri;

– la raccolta, l’allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi richiedono la presenza di assistenti del reparto o del laboratorio ed, eventualmente, di collaboratori scolastici per l’accesso ai locali interessati;

– i servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative richiedono la presenza di cuochi e/o collaboratori scolastici;

– la vigilanza degli impianti e delle apparecchiature richiede la presenza di assistenti tecnici (in base alla specifica area di competenza) e collaboratori scolastici per le eventuali attività connesse;

– le attività riguardanti le aziende agricole richiedono la presenza di assistenti tecnici (in base alla specifica area di competenza), addetti alle aziende agrarie e collaboratori scolastici e dei servizi;

– il pagamento di stipendi, pensioni e contributi previdenziali richiede la presenza del direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o di assistenti amministrativi.

Protocolli d’intesa e regolamento

Sulla scorta di tali criteri, presso ogni scuola, il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo (e pertanto entro l’11 febbraio 2021), stipulano un protocollo di intesa, in cui individuano il numero minimo necessario dei lavoratori interessati e i criteri della loro individuazione, tra i quali andrà privilegiata la volontarietà e, in subordine, il criterio di rotazione.

Sulla base di tale protocollo di intesa, ovvero dopo la scadenza del termine previsto, il dirigente scolastico emana un regolamento.

In caso di dissenso sul protocollo di intesa o sul regolamento, le organizzazioni sindacali attivano le procedure di conciliazione previste dall’art. 11 dell’Accordo.

In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro quattro giorni, la propria intenzione di aderire o non aderire allo sciopero (la dichiarazione di adesione è irrevocabile: non è più prevista la possibilità che il lavoratore, una volta comunicata l’adesione, muti la propria intenzione) o di non aver ancora maturato una decisione al riguardo.

Comunicazione alle famiglie

L’istituzione scolastica comunica alle famiglie (tramite sito internet, e-mail, registro elettronico, ecc…), almeno cinque giorni prima dell’inizio dello sciopero:

– l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero, con le relative motivazioni;

– i dati sulla rappresentatività a livello nazionale;

– le percentuali dei voti ottenuti da tali organizzazioni sindacali nell’ultima elezione delle RSU;

– le percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, agli scioperi proclamati nell’anno scolastico in corso e in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che li avevano indetti o vi avevano aderito;

– l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;

– l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

Garanzia di continuità delle prestazioni indispensabili

I dirigenti scolastici, in occasione di ciascuno sciopero, individuano inoltre, sulla base delle comunicazioni rese, i nominativi del personale da includere nei contingenti chiamati a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, dandone comunicazione agli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato, entro il giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione, nel ribadire la già manifestata volontà di aderire allo sciopero, può chiedere, ove possibile, la propria sostituzione; l’eventuale sostituzione va comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

Dopo la sua effettuazione, l’amministrazione è tenuta a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero e a comunicare al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Le novità per le istituzioni scolastiche ed educative contenute nell’Accordo

Molte sono le novità contenute nell’Accordo. L’intesa del 2 dicembre ha accorpato, per effetto del citato CCNQ del 13 luglio 2016, in un unico testo la disciplina dei servizi pubblici essenziali nei settori scuola, università, ricerca ed AFAM, assicurando regole comuni da rispettare in caso di sciopero, pur prevedendo definizioni particolari in materia di prestazioni indispensabili, contingente di personale ed informazione all’utenza, nella piena consapevolezza della peculiarità dei servizi erogati dalle diverse amministrazioni.

Inoltre, come abbiamo precedentemente ricordato, l’art. 11 introduce una disciplina analitica e puntuale delle procedure di raffreddamento e di conciliazione da seguire prima della proclamazione dello sciopero.

L’accurata declinazione dei contenuti dell’informazione, che, come abbiamo visto, i dirigenti scolastici devono dare all’utenza nell’imminenza dello sciopero, tenta poi di porre rimedio alla genericità delle comunicazioni che sino ad oggi venivano formulate e che di fatto impedivano agli studenti e alle loro famiglie qualsiasi previsione sulla portata e sui possibili effetti dello sciopero nella concreta erogazione del servizio scolastico.

D’altro canto, la diffusione dei dati sull’adesione reale agli scioperi consentirà di evitare per il futuro che la stampa dia eccessivo risalto alle iniziative di talune sigle sindacali, prive di reale rappresentatività nel mondo della scuola, generando uno sproporzionato allarme tra gli studenti e le loro famiglie.

Articolo 10: norme da rispettare in caso di sciopero

Le maggiori novità sono tuttavia contenute nell’art. 10 (Norme da rispettare in caso di sciopero), in cui si prevede che:

– non possono essere proclamati scioperi a tempo indeterminato;

– il primo sciopero non può superare la durata massima di un’intera giornata;

– gli scioperi successivi, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi e, nel caso in cui fossero previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata;

– gli scioperi brevi, alternativi agli scioperi indetti per l’intera giornata, possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative e, per quanto riguarda la scuola, nella prima o nell’ultima ora di lezione o di attività educativa o all’inizio o alla fine di ciascun turno per il personale ATA.

Di particolare importanza per le istituzioni scolastiche ed educative risultano essere i commi 5 e 6. Nel comma 5 ai dirigenti scolastici viene data la possibilità di adottare tutte le misure organizzative utili a garantire l’erogazione del servizio anche in caso di sciopero, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti collettivi nazionali: in tal modo sarà possibile una più agile riprogrammazione del servizio ed il ricorso a misure organizzative che mitighino l’impatto dello sciopero sugli utenti, assicurando, quanto più possibile, la continuità del servizio.

Il comma 6, perseguendo l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e all’attività educativa, prevede tre periodi dell’anno (1 – 5 settembre e i tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia e dopo la pausa pasquale) in cui non si possono indire scioperi; pone un limite individuale al numero di ore di sciopero che possono essere effettuate dai docenti e dal personale ATA nel corso di ciascun anno scolastico: 40 ore (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e 60 ore (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione; e, soprattutto, introduce l’obbligo di assicurare l’erogazione nell’anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe. La validità applicativa di questa “clausola sperimentale”, di evidente rilievo, sarà oggetto di monitoraggio da parte di una commissione paritetica composta da A.Ra.N. e organizzazioni sindacali (art. 12).

Verso lo sciopero virtuale

Un’ultima importante novità, gravida di futuri sviluppi, è contenuta nel comma 11, che affida al prossimo rinnovo del CCNL di comparto l’impegno a definire tipologia, modalità attuative e importo della trattenuta (da destinare probabilmente a finalità sociali) di altre forme di astensione dalla prestazione di lavoro che, prevedendo l’effettuazione della prestazione lavorativa, siano alternative a quelle consuete: siamo ormai alla vigilia dell’introduzione dello sciopero “virtuale”.


[1] Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).

[2] CISL FSUR, FLC CGIL, FED. UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFSAL, FED. GILDA UNAMS CGS, ANIEF CISAL.