La chiamata: un aspetto controverso della “Buona Scuola”
La questione dell’individuazione del personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia da parte del dirigente scolastico ai sensi del comma 18 della Legge 107/2015 e secondo la procedura prevista dai commi da 79 a 82 è stata da sempre una delle più discusse. L’incrocio tra la proposta di incarico triennale, rinnovabile, formulata dal dirigente scolastico coerentemente al fabbisogno espresso per la realizzazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e la candidatura presentata dai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento è stato subito un terreno minato su cui, in maniera purtroppo strumentale, si è tentato di stigmatizzare la figura del dirigente scolastico, aprioristicamente responsabile di una chiamata diretta foriera di favoritismi e di ingiustizie lesive dei diritti dei docenti.
Insomma, l’acceso dibattito tra le parti, culminato nella rottura della trattativa tra il Ministero e le OO.SS. di comparto, ha totalmente negato la possibilità che questo dispositivo potesse essere, se realizzato correttamente, la prima occasione per l’assegnazione virtuosa delle professionalità disponibili (la persona giusta al posto giusto). Non che i dirigenti scolastici, tra le tante incombenze, volessero anche questa per acquisire la pienezza del ruolo, magari caricati di scadenze a ridosso di un periodo, quale quello estivo, in cui piuttosto si vorrebbe essere messi in grado di fruire almeno di parte delle ferie, ma innegabilmente, scelta la procedura, non è limitando la capacità di azione del dirigente che questa si migliora.
Gli spazi discrezionali del dirigente
Ridurre lo spazio di intervento del dirigente scolastico non sempre vuole dire rendere più semplice l’operato delle scuole e la garanzia di muoversi con regole certe che tutelino tutti, docenti e dirigenti, oltre che la stessa comunità, non equivale a limitare le condizioni in cui, di fatto, il dirigente possa operare delle scelte, in considerazione che manterrebbe sempre e comunque intatte le responsabilità in merito ai risultati.
Nel caso in cui l’accordo inizialmente trovato il 7 luglio avesse avuto seguito, infatti, il numero di requisiti rispetto ai quali i dirigenti avrebbero formulato le proposte di incarico sarebbe stato talmente ridotto da mettere in seria difficoltà il processo, perché difficilmente i piani triennali delle scuole sarebbero stati in linea con i pochi requisiti definiti a livello centrale. Inoltre l’esiguità dei criteri, oltre a non garantire la collocabilità di una scuola al loro interno, facilmente avrebbe determinato i casi di parità tra i docenti, da risolvere riferendosi al punteggio della mobilità per gli assunti prima del 2016 e a quello della graduatoria (ad esaurimento o di concorso) per gli assunti di quest’anno secondo l’accordo iniziale.
I requisiti di competenza
Naufragato l’accordo, il MIUR con le Linee Guida del 22 luglio ha fornito indicazioni operative al fine di dare indirizzi comuni alle scuole per l’individuazione dei docenti di ruolo trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi triennali nelle istituzioni scolastiche, da realizzarsi, almeno in teoria, in base alle competenze e non più ad anzianità e punteggi.
I requisiti, di cui il MIUR fornisce un elenco esemplificativo ma non esaustivo (cfr. Allegato A della nota MIUR), in base ai quali il dirigente scolastico potrà formulare gli incarichi ai docenti presenti nell’ambito territoriale di riferimento sono riconducibili a tre macro aree:
- le esperienze professionali, ad esempio l’insegnamento in aree a rischio, esperienze di didattica innovativa o di progetti contro dispersione, bullismo o per l’orientamento;
- i titoli universitari, culturali e le certificazioni;
- la formazione, con attenzione alla qualità piuttosto che alla quantità di formazione fruita, per quest’anno riconosciuta a quei percorsi svolti entro il 30 giugno 2016 per una durata di almeno 40 ore e realizzati da Università, Enti accreditati, dal MIUR e dalle Istituzioni scolastiche nell’ambito di piani regionali e nazionali. Questo nell’attesa di una più precisa organizzazione dei percorsi all’interno del Piano Nazionale di formazione di prossima emanazione che garantisca, attraverso l’individuazione delle priorità nazionali, il carattere strutturale, obbligatorio e permanente delle attività formative seguite.
Nelle Linee Guida è inoltre indicato che nei prossimi giorni sarà attivato anche uno specifico servizio FAQ e una modulistica standard per facilitare le procedure.
Chi fa cosa: soggetti, tempi, scadenze
Si semplificano di seguito le fasi, la loro tempistica e le azioni, ma anche le criticità più evidenti:
Dirigenti scolastici | Docenti | Dirigenti scolastici | UU.SS.RR. | |
Chi fa cosa | Pubblicano sul sito istituzionale della scuola uno o più avvisi specificando:
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Pubblicano il proprio Curriculum Vitae (C.V.) nell’apposita sezione di Istanze On Line utilizzando un modello predefinito per rispondere agli avvisi. Possono anche inviare direttamente via mail la propria candidatura alla scuola, acquisendo una priorità nell’analisi della stessa e conservando, comunque, la possibilità di optare tra più proposte (cfr. comma 82 della Legge). | Esaminano i C.V. dei docenti presenti nell’ambito territoriale di riferimento a partire da quelli che hanno presentato direttamente la propria candidatura per formulare, per ciascuno dei posti, la proposta formale di incarico via mail che dovrà sempre essere motivata.
Eventualmente possono essere previsti colloqui per scegliere tra più candidature ritenute valide, in presenza o in remoto (ad es. videochiamata, skipe,…. ). A seguito di accettazione formale via mail da parte del docente, danno atto della individuazione del docente, utilizzando l’esclusiva funzione “individuazione per competenze” del SIDI e procedono alla pubblicazione degli incarichi assegnati, di cui al comma 80, ultimo periodo, della Legge. |
Per i docenti rimasti senza una sede alla fine delle procedure, o perché le candidature non sono state accolte o perché il Dirigente scolastico non ha pubblicato l’avviso, l’assegnazione avverrà ad opera degli Uffici Scolastici Regionali, senza che il Dirigente scolastico possa prendere in considerazione alcuna candidatura.
Successivamente saranno comunicate le date per le operazioni, che partiranno dal 1° settembre 2016, relative ai neoassunti nell’a.s. 2016/17. |
infanzia e primaria | dal 29 luglio | dal 29 luglio al 4 agosto | dal 10 agosto al 18 agosto | |
secondaria di I grado | dal 6 agosto | dal 6 al 9 agosto | dal 10 agosto al 18 agosto | |
secondaria di II grado | dal 18 agosto | dal 16 al 19 agosto | dal 10 agosto al 26 agosto | |
Principali criticità | Gli organici assegnati (comprensivi dei posti di potenziamento) non hanno rispettato i PTOF, contrariamente a quanto preannunciato, per cui non sempre sarà possibile emanare avvisi coerenti con la proposta formativa della scuola. | Le date di inizio inserimento dei C.V. da parte dei docenti precedono gli avvisi nella scuola secondaria di secondo grado, lasciando di fatto solo 24 ore dall’avviso al termine previsto. | Non sono state previste misure compensative per gli ambiti territoriali più disagiati, né sono state fornite indicazioni per i casi particolari (ad esempio le Cattedre Orarie Esterne) e la gestione delle precedenze derivanti dalla Legge 104/92). Non è chiarito neanche se il dirigente sia o meno tenuto ad esaminare tutti i C.V. dell’ambito o quale procedura sarà legittimo utilizzare per selezionarli senza prestare il fianco a facili contenziosi. | La mancata pubblicazione degli avvisi da parte dei Dirigenti scolastici, di fatto rimetterebbe agli Uffici Scolastici Regionali l’assegnazione degli incarichi triennali, ma non è improbabile che questo possa avere un peso sulla valutazione dei dirigenti, anche qualora le difficoltà nella formulazione degli avvisi fossero oggettive (incongruenza tra la tipologia di posti vacanti e disponibili e le reali necessità della scuola per realizzare la propria offerta). |
Le criticità che restano
Permane, dunque, un disallineamento tra i principi enunciati dalla legge 107 e le fasi operative, poiché non si può realmente realizzare un’individuazione per competenze avendo assegnato l’organico dell’autonomia senza tenere effettivamente conto dei Piani Triennali predisposti dalle scuole per realizzare la propria offerta formativa. Seppure si volesse comprendere che ogni grande cambiamento comporta degli adattamenti complessi e problematici, non si comprende l’affanno di una tempistica così serrata e la dichiarata realizzazione di un’autonomia che, invece, è ancora rimandata (…quale autonomia si realizza se le scelte sono obbligate e, per di più, condotte in solitudine dal dirigente, dato il periodo dell’anno scolastico in cui queste sono previste?) e che, agita così, rischia di svilire il senso stesso del cambiamento.
Il dibattito sui timori della chiamata diretta, inoltre, sembra avere offuscato altri temi sui quali si sperava arrivassero indicazioni precise, come quello della necessità di prevedere operativamente delle misure compensative che rendessero attrattivi i contesti più disagiati, per non rischiare di aumentare il divario tra i territori favorendo la concentrazione delle migliori professionalità nelle scuole più ambite, negando di fatto ad alunni e studenti le stesse opportunità formative. Se è vero, infatti, che deve essere implicitamente riconosciuta al dirigente scolastico la capacità professionale di valutare quali docenti siano maggiormente funzionali alle specificità della scuola che dirige, fatto salvo che a sua volta sarà valutato rispetto agli esiti del proprio operato, è altrettanto innegabile che bisogna garantire i presupposti perché quel processo possa davvero funzionare, ed è per questo che tempi più distesi di quelli preannunciati per realizzare i passaggi operativi non solo sarebbero auspicabili, ma soprattutto necessari.