Responsabilità dell’istituto e del docente
Le visite guidate e i viaggi di istruzione “si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola”.
Sebbene la CM 291/1992 costituisca, a seguito della successiva nota Miur dell’11 aprile 2012 n. 2209, soltanto un riferimento senza carattere prescrittivo, non è contestabile tale definizione, così come la circostanza che “L’incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio” che determina il conseguente “obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità” contemplate in particolare dagli articoli 2047 e 2048 c.c., con riferimento all’incolumità degli studenti ed anche ai potenziali danni a cose.
Sussiste in tal caso un’ipotesi di responsabilità oggettiva (per cui, in considerazione della incapacità del minore e della sua funzione, il docente è ritenuto responsabile del fatto compiuto dall’alunno sottoposto alla sua vigilanza) di natura extracontrattuale, che opera in caso di violazione del generale principio del neminen laedere (art. 2043 c.c., cioè di astenersi dal fare del danno ad altri), con conseguente obbligo di risarcimento del danno.
È evidente che l’eventuale sussistenza di un’assicurazione integrativa della scuola o delle agenzie di trasporto o di viaggio rileva sotto il profilo del risarcimento del danno, ma lascia impregiudicate le questioni relative alla responsabilità, per liberarsi dalle conseguenze della quale il docente può, nel caso previsto, provare “di non aver potuto impedire il fatto” (art. 2048 c.c.).
Una giurisprudenza puntigliosa
Per la giurisprudenza nei casi invece di autolesione (cioè di danni che lo studente cagioni a se stesso), la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale (art. 1218 c.c.), con obbligo di risarcimento per inadempimento, salvo provare che esso sia stato “determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Per il Tribunale Milano (sezione VI, Sentenza 26 maggio 2014, n. 6950) “L’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola produce l’instaurazione di un vincolo contrattuale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo …, l’attore dovrà provare che il danno si è verificato durante lo svolgimento del rapporto, il convenuto dovrà provare che l’evento dannoso è stato provocato da causa non imputabile né all’insegnante e né alla scuola”.
Tanto è stato ribadito dalla più recente sentenza 3695 del 2016 della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, con altra pronuncia (sezione VI – 3, sentenza 16 febbraio 2015 n. 3081), ha inoltre precisato che, poiché presupposto della responsabilità dell’insegnante è la circostanza che lo studente gli sia stato affidato, e quindi all’attore basta dimostrare che l’evento dannoso si sia verificato nel tempo in cui questi era sottoposto alla sua vigilanza, è indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale (per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza) o extracontrattuale (per omissione delle misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo secondo l’ordinaria prudenza e le specifiche circostanze di tempo e di luogo).
La Cassazione sulla responsabilità in occasione dei viaggi di istruzione
Esemplare in merito la sentenza della Cassazione Civile, sez. III, n. 1769 del 08/02/2012, la quale riconosce la responsabilità, esclusa tanto in primo che in secondo grado, dell’albergatore e dell’istituto scolastico, per le lesioni riportate da una studentessa, caduta dal balcone dell’albergo dove alloggiava, mentre scavalcava il parapetto per inoltrarsi nella contigua terrazza a livello.
Ebbene, con l’articolata sentenza la Suprema Corte ha ribadito che “poiché la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, una tale responsabilità non è di per sé esclusa dal fatto volontario della vittima”.
Inoltre “Poiché l’iscrizione a scuola e l’ammissione ad una gita scolastica determinano l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, all’allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante quest’ultima, mentre incombe all’istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilità dell’evento lesivo ad una sequenza causale non evitabile e comunque imprevedibile, neppure mediante l’adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall’uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche; e salva la valutazione dell’apporto causale della condotta negligente o imprudente della vittima, ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.”.
…e la vigilanza nelle ore notturne?
Invero la prevedibile circostanza che i minori, lasciati necessariamente soli in orario notturno, possano compiere atti sconsiderati, imporrebbe un obbligo di diligenza “preventivo” nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non devono “né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni”. Per l’effetto l’istituzione deve dimostrare di avere compiuto tali controlli preventivi ed impartito le conseguenti istruzioni agli allievi.
La Cassazione ha escluso per i docenti l’obbligo di adottare “atti di diuturna e prolungata vigilanza sulle condotte dei singoli alunni anche dei non brevi periodi che dovevano essere caratterizzati – come nelle ore notturne o destinate al riposo – dal massimo possibile rispetto della loro riservatezza”, ed anche “per la repressione di condotte di assunzione di stupefacenti”(avendo la studentessa fumato uno spinello), giacché non vi era una “situazione di incontrollata dedizione all’assunzione di alcolici o di stupefacenti” per la quale invece si sarebbe reso obbligatorio un “intervento specifico di repressione”.
Pertanto non costituirebbe idonea valutazione la circostanza che la “struttura sia aperta al più largo pubblico” o la maggiore “capacità di discernimento che normalmente ci si può attendere da ragazzi prossimi alla maggiore età”. Invece “sia al momento della scelta in sede di organizzazione del viaggio ed in tal caso solo sulla base della documentazione disponibile, sia a momento della concreta fruizione” occorrerà valutare l’assenza di rischi e pericoli. Pertanto tutto ciò che non è verificabile “sulla carta” deve essere accertato in loco dal docente, il quale può ritenere, secondo le circostanze, inaffidabile la struttura (con conseguente ricerca di soluzioni alternative o persino rientro anticipato), o la sola stanza (con richiesta di sostituzione), ovvero, avendo valutato anche la “capacità di discernimento del singolo ragazzo”, limitarsi ad impartire adeguati avvertimenti. Invero il giudice potrà adeguatamente valutare anche “l’entità dell’apporto causale della condotta della vittima, ove si possa configurare una peculiare sua colpa”.
È chiaro che quindi di scarso pregio risultano le dichiarazioni di esonero di responsabilità che spesso le scuole fanno sottoscrivere alle famiglie con l’autorizzazione al viaggio o alla gita. Lo stesso deve ritenersi anche con riferimento all’impegno a manlevare la scuola da eventuali richieste risarcitorie.
Nuovi obblighi per la scuola? La Nota MIUR 674/2016
Per concludere, la recente Nota MIUR 03.02.2016, prot. n. 674 ha destato perplessità ulteriori, in quanto, emanata allo scopo di informare le scuole “dell’importanza della consulenza e del coinvolgimento del personale della Polizia stradale”, attraverso l’invio dell’allegato Vademecum per viaggiare in sicurezza, finisce per prospettare apparenti nuovi profili di responsabilità ed ulteriori obblighi di vigilanza a carico dei docenti accompagnatori.
Infatti il Vademecum rileva che, sebbene la complessa verifica sia rimessa agli organi di polizia stradale, gli accompagnatori devono sapere che l’autista deve rispettare i previsti periodi di riposo dalla guida.
Essi inoltre “dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci), né bevande alcoliche, neppure in modica quantità. Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare”, nonché “prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in autostrada”.
Ed ancora “In maniera empirica si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali” ed a dispositivi di equipaggiamento, ed inoltre, in caso di mancato uso delle cinture da parte di un minore, ne risponde non solo il conducente, ma anche chi è tenuto alla sua sorveglianza a bordo del veicolo.
Se già da tempo le scuole faticano a trovare docenti accompagnatori, tanto ha sicuramente favorito a scoraggiare gli indecisi, considerata anche la mancanza di competenze tecniche e strumentali per taluni di tali controlli.
Una doverosa delimitazione delle responsabilità
A seguito quindi del clamore sollevato da tale disposizione, con successiva Nota prot.n. 2059 del 14 marzo 2016 si sono informate le istituzioni scolastiche che un’area dedicata sul Portale del Ministero (http://www.istruzione.it/dg_studente/viaggidiistruzione.shtml) riporta FAQ, le quali precisano in merito che la Nota MIUR 03.02.2016, prot. n. 674 “non attribuisce nuove responsabilità ai docenti e dirigenti scolastici”, giacché “per quanto attiene agli accertamenti circa lo stato dei mezzi di trasporto, si tratta di documenti e verifiche che la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti”; la responsabilità della condotta del conducente è solo di quest’ultimo “e la verifica dell’idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società dei trasporti per la quale presta servizio”; gli insegnanti sarebbero quindi solo invitati “a segnalare alla Polizia medesima, in una dimensione di esercizio di senso civico, eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta (come ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida, ecc.)”.
Tuttavia la nota resta, come qualche dubbio conseguente.
Più che rassicurazioni, si può fornire consiglio di considerare adeguatamente ogni possibile conseguenza negativa, così da poter dare piena prova della diligenza operata, che sarà eventualmente rimessa alla valutazione del giudice.