Una buona formazione, in rete…
I notevoli mutamenti nel mondo interno ed esterno alla scuola sottolineano l’urgenza d’interventi di formazione mirati. Trasmettere prevalentemente conoscenze non è più pensabile; è necessario invece consolidare l’attitudine all’apprendere, a comunicare, a lavorare in gruppo, a valutare la propria situazione, in maniera tale che ogni operatore possa costruire da sé la propria progressiva qualificazione, ricomponendo i saperi acquisiti nei diversi ambiti. In altre parole è necessario riprogettare compiti e funzioni formative, dando vita ad un sistema fondato sul principio della formazione professionale continua e permanente.
È opportuno anche pensare ad un diverso modello organizzativo tra le istituzioni scolastiche di un territorio; appare, infatti, abbastanza improbabile che ogni singola scuola abbia al suo interno risorse umane e materiali capaci di coprire tutte le aree disciplinari / tutti i progetti trasversali. L’idea che il sistema scolastico si ristrutturi intorno a reti di scuole ha assunto ultimamente maggior forza. Per questa via le questioni individuate – ed altre ancora – possono trovare risposta efficace; in una rete non c’è una scuola servente (o più importante, a seconda delle opinioni) e tante scuole clienti, con conseguente frustrazione della prima e il farsi passive delle altre. Compiti e responsabilità devono essere localizzati nell’una o nell’altra a seconda delle risorse materiali, strutturali ed umane disponibili, e i benefici in termini di servizi sarebbero flessibilmente disponibili per tutti.
È in ogni caso necessaria una scuola capofila, se non altro per localizzarvi le linee di comunicazione più veloci ed efficienti, che guiderà le azioni di formazione al fine di evitare sprechi di risorse e sterile ripetizione di contenuti, ed anche per contribuire a socializzare i prodotti più significativi e degni di diffusione.
Contratti di lavoro autonomo, contratti di appalto di servizi
A questo punto incombe una domanda: poiché è chiaro che l’obiettivo è quello di far evolvere i modelli di formazione in servizio verso situazioni più partecipate, di effettiva crescita, di accompagnamento sul campo, di verifica delle competenze acquisite, come possiamo maneggiare la strumentazione amministrativa? Intanto rendendo più chiari alcuni aspetti significativi. Considerando punto di partenza il D.I. 326/1995, il Miur (1) individua come prevalente l’acquisizione di formatori esperti esterni, con contratti d’opera intellettuale, e non l’acquisizione di servizi formativi da aziende. Pertanto, quando il dirigente dispone l’affidamento di un incarico ad un esperto esterno deve porre particolare attenzione nell’operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo – la cui disciplina per l’affidamento si rinviene nel d.lgs. 165/2001 — e contratto di appalto di servizi – affidamento disciplinato dal Regolamento di Contabilità della scuola e dal nuovo Codice dei contratti.
Ai contratti d’opera da stipulare con questi esperti esterni non è pertanto applicabile il Regolamento di contabilità / Codice degli appalti: nessun incarico diretto, nessuna procedura per affidamenti in economia e nessun rispetto di soglie che non esistono per la fattispecie.
Gli incarichi individuali
Preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare eventuali risorse umane disponibili e competenti all’interno della scuola e personale qualificato di altre scuole, si possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, ad esperti di provata competenza, verificata la presenza dei seguenti requisiti di legittimità (2):
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento alla scuola e ad obiettivi/progetti specifici del POF. Allo stesso tempo bisogna ricordare che è fatto divieto alle scuole di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni/mansioni proprie del personale in servizio nella scuola;
b) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, con esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria;
c) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso.
Il ricorso all’avviso pubblico per i formatori
L’art. 7 comma 6 bis del d.lgs. 165/2001 prevede una procedura comparativa per la scelta del contraente. È pertanto necessario ricorrere ad avvisi pubblici, predisposti dalla scuola polo d’ambito assegnataria delle risorse finanziarie, per la presentazione di specifici curriculum vitae a cura dei candidati. I curriculum devono essere attentamente vagliati, sulla base di una scala di “valori” individuati prima nell’avviso pubblico, e ad ogni singolo candidato dev’essere attribuito un punteggio che valuti elementi di base quali:
a) qualificazione professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza/competenze di settore;
c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;
d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell’attività;
e) quantità/qualità del materiale predisposto per il corso;
f) eventuali ulteriori elementi legati alla specificità.
Se previsto dall’avviso, che deve perciò essere adeguatamente articolato, può formarsi un elenco “cogente” (per più materie/argomenti formativi e per più formatori) da cui attingere senza ricorrere ad altri successivi avvisi; è chiaro che se non si rispetta la “graduatoria” stilata i formatori inclusi nell’elenco potrebbero sentirsi danneggiati.
I rapporti tra scuola capofila e le scuole della rete
Le attività formative sono affidate alla responsabilità del dirigente scolastico della scuola-polo di ambito. Il fatto che la circolare Miur scriva di erogazione di acconti e successivi saldi a rimborso spese rende difficile che la scuola-polo possa staccare un assegno a favore di un’altra istituzione scolastica: un trasferimento di risorse, secondo le regole di finanza pubblica, è da effettuarsi sulla base di soli accertamenti giuridicamente perfezionati e in presenza di liquidità di cassa, aspetto non trascurabile soprattutto per gli istituti comprensivi.
Inoltre considerare la scuola-polo il forziere di risorse finanziarie da ridistribuire fa tornare alla mente pratiche pre-autonomia, quando le scuole gestivano un bilancio e non un programma annuale collegato all’attuazione organizzativo-finanziaria del Piano dell’Offerta Formativa.
La figura del coordinamento scientifico
Si può invece pensare che alle altre scuole della rete sia attribuita la responsabilità organizzativa, cioè il coordinamento della gestione. Il DI 326/1995 già prevede la figura del coordinatore scientifico, la cui funzione si realizza nella garanzia di coerenza e coesione ai vari segmenti del corso, e può essere remunerato solo se distinto dalla funzione del direttore del corso. Nella stessa funzione si può oggi ricomprendere la supervisione degli aspetti operativi: la gestione delle aule (orari, disponibilità strumentazione, ecc), la pubblicazione dei materiali sul sito, la relazione gestionale finale ecc. È chiaro che la responsabilità è diversa rispetto a quella del direttore del corso… ma la cura per un’ordinata gestione ha una ricaduta immediata nei corsisti.
Il riferimento al D.I. 326/1995
In questa architettura riveste grande importanza il DI 326/1995, da attualizzare, come riferimento per la misura dei compensi, anche se le scuole, per analoghe iniziative formative, già ora utilizzano le tabelle dei PON, e altre amministrazioni pubbliche invece si avvalgono della Circolare Ministero del Lavoro n. 101 del 17.07.1997.
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(1) Circolare n. 9684 del 06.03.2017.
(2) Art. 7, comma 6 d.lgs. 165/2001.