Novità in materia di alternanza
Più volte sollecitati, come necessaria sterzata per riconnettere la scuola ed il lavoro, oltre i concetti stessi di alternanza scuola-lavoro (ASL) e apprendistato, arrivano provvedimenti, concreti e reali, per sgravi totali triennali dei contributi INPS in favore di giovani assunti a tempo indeterminato, provenienti da percorsi scuola-azienda, per un numero di ore prestabilito.
A fare chiarezza, fornendo indicazioni in merito, la recente circolare Inps 109/17, che rende noti termini e modalità per l’applicazione delle disposizioni contenute nel comma 308 e seguenti della legge di Stabilità 2017 (L. 232/2016).
Infatti detta ultima normativa, con la finalità ambiziosa di promuovere occupazione stabile, ha introdotto l’esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250,00 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate in favore di ex studenti provenienti da percorsi ASL.
Per favorire l’occupazione dei giovani formati
Con la circolare l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali che garantiscono l’esonero contributivo, per ciascun dipendente per il quale dovesse scattare l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, presso lo stesso datore di lavoro che ha sottoscritto convenzioni e consentito stage aziendali per:
- percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- periodi di apprendistato finalizzati:
- alla qualifica e il diploma professionale;
- al diploma di istruzione secondaria superiore;
- al certificato di specializzazione tecnica superiore;
- all’alta formazione.
L’accesso allo sgravio contributivo, che il disposto attiva e valorizza in termini occupazionali, riguarda le attività svolte da scuole secondarie di II grado, Enti che erogano percorsi IeFP, Istituti tecnici superiori (ITS) e Università che realizzano, presso le aziende, periodi di stage o crediti formativi. La prima condizione è che il monte ore delle attività di alternanza svolte, per ciascuna delle tipologie indicate, non sia inferiore al 30%. Per le scuole secondarie questo limite minimo si quantifica in almeno 120 h nei percorsi dei Tecnici e dei Professionali, e di almeno 60 h nei Licei. La seconda condizione è ben più gravosa: essa prevede un tetto massimo annuo di spesa per lo Stato nell’erogazione dei benefici contributivi. Il tetto, stabilito dalla Legge, è variabile negli anni dal 2017 al 2022. Le disposizioni concrete, siccome riferite soltanto agli anni 2017 e 2018, dovrebbero garantire 9.900 assunzioni nel primo anno e 18.900 nel secondo.
Questa apparente rivoluzione si rivolge unicamente ai datori di lavoro privati, sia imprenditori sia non imprenditori. Sono escluse tassativamente dai benefici le pubbliche amministrazioni; stranamente rientra nella seconda categoria, dei datori di lavoro non imprenditori, una folta schiera di enti che pochi avrebbero immaginato: Enti pubblici economici o enti ecclesiastici e morali, Istituti case popolari “trasformati” in enti pubblici economici o consorzi di bonifica. Una varietà di tipologie che sembra scaturita dal “cacciavite” di un riparatore o di un manutentore “istituzionale”, piuttosto che dalla penna di un ente pubblico previdenziale.
Il quadro degli incentivi contributivi
Quindi, fatta ancora eccezione per contratti domestici, agricoli ed intermittenti, ecco che si chiarisce finalmente il gruppo di fattispecie che, a domanda, può beneficiare dell’incentivo.
Provenienza formativa | Attività in termini quantitativi |
---|---|
Percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) definiti dalle Regioni ai sensi del d.lgs. n. 226/2005. | Almeno 297 ore annue in alternanza. |
Attività di alternanza svolte per almeno il 30% del monte ore previsto dalla L. 107/2015. | Attività di 120 ore negli istituti tecnici e professionali e a 60 ore nei licei. |
Monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. | Tirocini, tesi di laurea in azienda ecc. secondo i limiti stabiliti dalle autonomie universitarie. |
Alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi ITS di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008. | Almeno 600 ore di tirocinio. |
L’esonero contributivo si applica ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato – entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio – studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di alternanza scuola-lavoro per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione e ricerca.
Nel caso dell’alta formazione (ad esempio un progetto di ricerca) il suddetto termine di sei mesi decorre dalla conclusione dell’attività o del progetto. Sono interessanti, inoltre, le forme di cumulabilità dell’esonero con alcuni incentivi che, sia pure limitati a quelli che assumono natura economica, consentono interessanti sinergie di risparmio per molte aziende (ad esempio gli incentivi per l’assunzione delle categorie protette).
Cosa farà l’Inps, cosa farà la scuola
L’accertamento dei presupposti per la fruizione dell’incentivo per l’assunzione agevolata sarà svolto dai super ispettori dell’Inps, anche mediante il sistema informativo del Miur. Ovviamente saranno indispensabili i documenti fondanti qualsiasi rapporto scuola-impresa per le attività di alternanza scuola – lavoro: Convenzione con relativo Patto formativo individuale e fogli di presenza dello studente, oppure il cartellino aziendale attestante le presenze.
La circolare richiede che la scuola rilasci una dichiarazione dalla quale risultino sia la durata che le caratteristiche del percorso. Questa “piacevole” molestia burocratica, che restituisce dati positivi in ordine agli esiti in uscita, non spaventerà, di certo, nessuno dei dirigenti scolastici.
Specifiche disposizioni, ma sostanzialmente omologhe, attengono poi all’apprendistato, di cui alla normativa 81/2015. Anche in questa fattispecie ricorrono le condizioni per esoneri contributivi e assunzioni agevolate. Tuttavia, per le scuole secondarie di II grado, tranne che in pochissime aree dell’Italia dove si stanno consolidando sacche di eccellenza, l’apprendistato non è un modello consolidato, al pari dell’alternanza.
Il debole impatto degli incentivi Inps
Appena pubblicata, e sono pochissimi giorni, la circolare non ha attirato i consensi sperati. Non rappresenta, in quanto tale, un provvedimento strutturale e, benché sorretta da una norma primaria, pare allontanare sensibilmente il modello italiano dall’idea dominante del “sistema duale” che tutti si aspetterebbero realizzato.
Incentivare le aziende che offrono disponibilità all’ASL è giustissimo; tuttavia anche una minima riflessione di merito sui recenti provvedimenti induce a concludere che i vantaggi occupazionali saranno trascurabili. Nell’alternanza scuola-lavoro, nel prossimo anno scolastico di messa a regime, saranno impegnati circa un milione e mezzo di studenti, e questo dato numerico, se non maggiore, sarà consolidato nei prossimi anni; in termini quantitativi significa che, per soddisfare almeno le soglie minime, devono essere svolti quasi duecento milioni di ore annue di attività ASL. Gli incentivi “a sportello” della legge 232/2016, recepiti dalla circolare 109/2017, potranno soddisfare soltanto qualche migliaio di richieste. E sembra evidente e condivisibile che la norma, in questo momento, risponda più ad esigenze e pressioni datoriali che alle vere istanze della scuola secondaria superiore.
L’alternanza non è “addestramento” precoce
L’alternanza è una metodologia didattica dal forte impatto per gli studenti, in termini di costruzione di competenze. Queste ultime devono essere trasversali a tutti i piani del profilo culturale e professionale che caratterizzano ciascuno degli indirizzi della scuola secondaria superiore. Se non strutturate in maniera rigorosa e aderente al profilo atteso, le auspicate attività rischiano pericolosamente di diventare “addestramento” al lavoro e strumento del mercato occupazionale. La sensazione, piuttosto condivisa, che emerge in queste ore sulla circolare Inps, è che essa appaia, spesse volte, in contrasto con le disposizioni della Guida operativa per l’alternanza scuola-lavoro e con i chiarimenti interpretativi recentemente emanati dal Miur. La visione del modello metodologico è, infatti, varia e mutevole, a seconda della parte che lo analizza. Non vorremmo che le aziende fossero animate solo da interessi di accesso agevolato al mercato del lavoro, senza nessuna mission sociale sottesa.
Appare indispensabile un Decreto Interministeriale (Miur, Lavoro, Mef) che regolamenti, una volta e per tutte, quanto finora rimasto semplice, sebbene nobile, intenzione.