Cosa cambia da settembre 2017 per l’inclusione?
Per effetto delle norme introdotte dai decreti legislativi approvati ai sensi della Legge 107 del 2015, sarà opportuno che, sin dagli inizi di settembre, i Collegi dei docenti siano impegnati in specifici momenti di analisi e riflessione sulle novità introdotte in vista delle scelte educative, didattiche ed inclusive che la scuola adotterà.
A tal proposito, particolare attenzione merita l’area dell’inclusione scolastica che, a seguito dell’approvazione del decreto 17 aprile 2017 n. 66, si arricchisce di nuove disposizioni.
Cosa cambierà concretamente dal prossimo anno scolastico? Il decreto riuscirà veramente a concretizzare il suo pregnante articolo 1? Nei principi, infatti, si afferma che l’inclusione scolastica «si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita»; si dice che l’inclusione si realizza nella «definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio», e si esplicita che «è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica». Il decreto inoltre «promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale».
Sarà, pertanto, necessario riflettere sulla predisposizione del PEI di cui all’art. 12 della legge 104 del 1994, modificato dall’art. 7 del D.lgs. 66/2017, sul Piano per l’inclusione (art. 8), sul ruolo assegnato ai GLI (Gruppi di Lavoro per l’Inclusione) a livello di istituzione scolastica (art. 9), sulle attività di formazione in servizio per il personale della scuola (art. 13) e sull’utilizzo delle risorse umane, per favorire il processo di inclusione scolastica, (art. 14); sulla rispondenza, infine, delle azioni implementate ai criteri di valutazione della qualità dei processi attivati (art. 4).
Breve viaggio all’interno del Decreto Legislativo 66/2017
Analizziamo insieme i tratti salienti del succitato decreto.
a) Valutazione dell’inclusione scolastica (art.4)
Le scuole saranno valutate anche sulla base della qualità del livello inclusivo implementato attraverso le scelte esplicitate nel PTOF e concretizzate nel Piano per l’Inclusione, i percorsi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione realizzati, il coinvolgimento dei diversi soggetti interessati, la formazione e lo sviluppo delle competenze professionali, la condivisione delle scelte valutative, l’accessibilità e la fruibilità delle risorse strumentali e didattiche. I suindicati criteri sono il punto di partenza per l’INVALSI al fine di definire gli indicatori di valutazione della qualità inclusiva di una scuola, sentito anche l’Osservatorio permanente.
Ogni singolo criterio costituisce uno spazio di azione per intervenire e modificare le prassi già in uso.
b) Accertamento disabilità e certificazione (art. 5)
La domanda per l’accertamento della disabilità viene presentata all’INPS; la commissione medica si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
c) Documentazione per l’inclusione (artt. 5-6-7)
Successivamente all’accertamento della condizione di disabilità, viene redatto il profilo di funzionamento, propedeutico al progetto individuale ed al Piano Educativo Individualizzato.
Il profilo di funzionamento è redatto, secondo i principi dell’ICF, dalla commissione ASL con la collaborazione della famiglia e di un rappresentante dell’amministrazione scolastica (preferibilmente un docente della scuola frequentata) ed aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, nonché in presenza di nuove condizioni personali.
Il progetto individuale è redatto dall’Ente locale competente in seguito a richiesta, e con la collaborazione dei genitori o delle figure che ne esercitano la responsabilità e della scuola. Il Profilo di funzionamento costituisce il riferimento essenziale per la progettazione.
Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato e approvato dai docenti contitolari/dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori e delle figure che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali interne ed esterne coinvolte nell’intervento, con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare. La certificazione ed il profilo di funzionamento costituiscono il riferimento essenziale per la progettazione.
d) Piano per l’inclusione della scuola (art. 8)
Questo importante documento è predisposto nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e indica le scelte della scuola per l’utilizzo efficace delle risorse per migliorare la qualità dell’inclusione scolastica.
e) Gruppi per l’inclusione (art. 9)
Presso ogni Ufficio scolastico è istituito il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR), con compiti di consulenza e supporto alle attività di inclusione scolastica.
Per ciascun ambito territoriale è istituito il Gruppo per l’Inclusione Territoriale (GIT), che riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione oraria delle risorse di sostegno didattico e formula la relativa proposta all’USR.
Presso ogni istituzione scolastica è istituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), nominato e presieduto dal dirigente scolastico e composto da docenti di sostegno, curricolari ed eventualmente dal personale ATA, nonché da specialisti dell’ASL.
In occasione della definizione ed attuazione del Piano di Inclusione, il GLI si avvale della consulenza di genitori, studenti ed Associazioni del settore.
Il Miur indicherà modalità per l’individuazione di “scuole polo” a supporto delle iniziative di sperimentazione di metodologie inclusive.
f) Nuova procedura di richiesta assegnazione delle risorse per il sostegno didattico (art. 10)
La quantificazione delle risorse per il sostegno didattico viene proposta al GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale) dal dirigente scolastico, sentito il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) e sulla base dei singoli PEI.
Il GIT, sulla base del Piano per l’Inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani Educativi Individualizzati, dei progetti individuali trasmessi, verifica la quantificazione delle risorse e formula una proposta all’USR, che assegna le risorse nell’ambito dell’organico dell’autonomia.
g) Sezioni per il sostegno didattico (art. 11)
Per ciascun grado di istruzione sono istituite le sezioni dei docenti per il sostegno didattico.
h) Formazione iniziale insegnanti di sostegno (art. 12)
La specializzazione per le attività di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria si consegue mediante specifico corso annuale, attivato presso le università, organizzato a livello nazionale, a cui si accede previo superamento di una prova e se in possesso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché di 60 CFU relativi alla didattica inclusiva.
i) Formazione in servizio del personale (art. 13)
Le scuole, nell’ambito del piano di formazione inserito nel PTOF, individuano le attività formative rivolte ai docenti – in particolare a quelli delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità – e al personale ATA .
j) Continuità del processo educativo e didattico (art. 14)
La continuità del processo educativo e didattico è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l’Inclusione e dal PEI.
Allo scopo di valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, il dirigente scolastico può proporre ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107.
Il dirigente scolastico, per garantire la continuità dell’intervento, può altresì proporre ai docenti con contratto a tempo determinato ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo.
k) Osservatorio permanente (art. 15)
Presso il Miur è istituito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica con compiti di proposta, parere, consulenza e monitoraggio.
La tempistica relativa ai nuovi adempimenti
Di seguito la tempistica relativa ai nuovi adempimenti, così come da nota Miur 4 agosto 2017 prot. n. 1553 “Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.Vo n. 66/2017”.
Adempimenti | Tempistica |
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Nuove disposizioni relative a GLIR (Gruppo di lavoro interistituzionale regionale) e GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione a livello di istituzione scolastica) | 01/09/2017 |
Nuove disposizioni relative all’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica | 01/09/2017 |
Nuove disposizioni relative al GIT | 01/01/2019 |
Nuove disposizioni relative a procedure di certificazione | 01/01/2019 |
Nuove disposizioni relative a profilo di funzionamento che ricomprenderà la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale | 01/01/2019 |
Nuove disposizioni relative alla documentazione per l’inclusione scolastica ed il conseguente Progetto individuale e Piano Educativo Individualizzato | 01/01/2019 |
Nuove procedura di richiesta assegnazione delle risorse per il sostegno didattico | 01/01/2019 |
Nuove disposizioni relative alle modalità di elaborazione ed approvazione del Piano educativo individualizzato | 01/09/2019 |
In presenza di alunni disabili le classi non devono, di norma, superare il numero di 20 alunni, così come precisato dalla successiva nota Miur 8 agosto 2017 prot. n. 1557.
Decreto legislativo 66/2017: luci ed ombre
Sicuramente da apprezzare, nel nuovo decreto sull’inclusione, sono il tentativo di mettere a sistema le pratiche inclusive già in atto nelle scuole, la valorizzazione dell’approccio bio-psico-sociale previsto dall’I.C.F. come paradigma per costruire il profilo di funzionamento dell’alunno, e la centralità acquisita dal progetto inclusivo della scuola, che diviene parte integrante nella valutazione di sistema.
Per quanto riguarda le ombre, le “sezioni per il sostegno” sottolineano la divisione fra i docenti specializzati e quelli curricolari, come se l’alunno stesse in classe solo con i primi. Pure la continuità è pensata solo per il docente specializzato a tempo determinato, come se l’inclusione derivasse dalla relazione dell’alunno con un unico insegnante, disgregandone i veri principi.
Sarebbe stato opportuno prevedere una formazione obbligatoria per tutto il corpo docente, evitando così di rischiare di separare le carriere e legittimare la delega, così come viene garantita una migliore continuità se il Consiglio di classe è stabile e predispone un’efficace progettazione educativo-didattica.
La vera inclusione si realizza solo se ogni docente può trovare in ciascun collega una risorsa con cui condividere un progetto inclusivo, e ciò è possibile attraverso una formazione specifica, generalizzata e di qualità.
Inoltre, se l’inclusione scolastica deve rispondere ai diversi bisogni educativi, qual è il senso di un decreto specifico rivolto unicamente agli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992?
In altre parole l’inclusione viene annunciata come architrave dell’identità educativa, didattica, progettuale di una scuola e parte integrante del sistema di valutazione, ma nei fatti manca del necessario respiro culturale e politico, riducendosi alle tradizionali garanzie, che talvolta non trovano neppure traduzioni operative chiare.
Sicuramente ci aspetta un periodo di vivace e produttiva analisi e riflessione, per far sì che la norma sia funzionale alla creazione di ambienti ed occasioni di apprendimento realmente inclusivi…