Il decreto interministeriale per la programmazione degli organici della scuola 2017-2019
Una prima bozza di decreto interministeriale sugli organici delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio 2017-2019 è stata presentata in Conferenza Unificata (Stato – Regioni – Autonomie Locali) il 9 novembre 2017 per il prescritto parere.
La bozza contiene poche novità di carattere generale e registra invece una lacuna di ordine generale, relativa alla trasparenza dei criteri di definizione complessiva degli organici.
Novità di ordine generale
Aumenta l’organico complessivo a livello nazionale di 15.000 posti (con saldo algebrico differente fra le varie regioni, e senza una specifica relativa ai diversi ordini e gradi di scuola: es. in Emilia Romagna complessivamente +730 posti comuni e +29 posti di sostegno).
Viene data per la prima volta l’indicazione specifica di un limite massimo relativo all’adeguamento dei posti in organico di fatto (con saldo algebrico differente fra le varie regioni e senza una specifica relativa ai diversi ordini e gradi di scuola: es. in Emilia Romagna +2.474 posti).
Viene confermata la possibilità per i Direttori degli UU.SS.RR. di procedere (a parità del saldo complessivo di posti assegnati) a compensazioni di posti fra ordini e gradi di scuola diversi.
Lacuna di ordine generale
Non viene esplicitato un rapporto riconoscibile fra l’andamento del numero di classi/posti in organico e l’andamento della popolazione scolastica, che risulta in base ai dati Istat differente nei diversi ordini e gradi di scuola e differenziato per regioni. Dunque manca la possibilità di valutazioni di congruenza relative alle singole regioni e di equità fra le diverse regioni (in sintesi non risulta possibile una valutazione di efficacia e di efficienza della programmazione).
Il caso specifico della scuola dell’infanzia statale
In questo ambito per l’a.s. 2018/19 per la scuola d’infanzia statale non pare essere previsto nessun tipo di attenzione particolare e mirata da parte del Miur. Sappiamo, però, che è in fase di attuazione il D.lgs. 65/2017 sul sistema integrato “zerosei”, che preannuncia una particolare attenzione al tema dell’introduzione dell’organico di potenziamento anche nella scuola dell’infanzia, che ne è sprovvista.
È vero che c’è per la prima volta una raccomandazione specifica relativa al fatto che l’istituzione di nuove sezioni debba essere fatta di concerto con gli enti territoriali, garantendo un equilibrato sviluppo della scuola statale e delle scuole paritarie. Si tratta in questo caso di una raccomandazione significativa e utile, che non necessariamente si traduce in un orientamento restrittivo all’espansione della scuola d’infanzia statale, stante l’andamento di riduzione della domanda complessiva (come confermano i dati Istat sui nati nel periodo 2010-2015) e soprattutto in alcune regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Basilicata), dove la sua consistenza è ben al di sotto della media nazionale (= 56% dell’offerta di servizio complessiva, secondo i dati relativi al numero dei plessi scolastici forniti dal Miur).
È da notare per altro che alcuni UU.SS.RR. praticano già di fatto questa indicazione, senza però ad oggi alcuna forma di concertazione con gli enti territoriali.
C’è però (anche e invece) una lacuna strutturale di rilievo, perché si conferma l’esclusione della scuola d’infanzia dal potenziamento di organico (a priori e anche in caso di eventuali compensazioni di posti fra i diversi ordine e gradi di scuola, che decidessero gli UU.SS.RR. nell’ambito della facoltà loro attribuita).
A dirla tutta, sembra che il decreto nemmeno consideri che il D.lgs. 65/2017 è stato approvato nel mese di aprile 2017, e che i decreti attuativi (uno emanato nel mese di agosto e uno in corso di emanazione) riguardano l’erogazione di risorse finanziarie, e dunque non incidono sulla quantificazione delle risorse umane che sono invece oggetto di questo decreto.
I punti innovativi previsti nel D.lgs. 65/2017 anche per le scuole d’infanzia statali
E dire che il Dlgs 65/2017 ha indicato chiaramente obiettivi programmatici di rilievo anche per le scuole d’infanzia statali. Obiettivi poi ribaditi nel quadro del Piano di Azione Nazionale attuativo, ora in corso di emanazione (entro la fine del mese di novembre, al massimo entro la prima settimana di dicembre) con apposito Decreto ministeriale, dopo l’approvazione in sede di Conferenza Unificata (cfr. contributo di L. Lega, n. 65 di Scuola7.it).
Si prefigurano infatti esplicitamente in quel testo, per quanto riguarda la scuola d’infanzia statale, i seguenti obiettivi:
- partecipazione alla sperimentazione nazionale relativa ai poli scolastici 0-6, consolidamento e stabilizzazione delle “sezioni primavera” per i bambini dai 24 ai 36 mesi, a titolarità statale;
- attivazione della funzione di coordinamento pedagogico (N.B. A questo proposito parrebbe sensato prevedere un avvio prudente e controllato, attraverso una sperimentazione da mettere in campo a livello nazionale di modelli organizzativi e modalità operative, quanto meno in alcune realtà territoriali, oppure mutuando e adattando la metodologia progettuale prevista per la sperimentazione dei poli scolastici 0-6);
- partecipazione a iniziative di formazione congiunta a livello territoriale con le insegnanti delle altre tipologie di gestione di scuola dell’infanzia afferenti al sistema nazionale di istruzione, e anche con le educatrici dei servizi educativi per i bambini da 0 a 3 anni.
Gli effetti del decreto sugli organici
Se non intervenissero correttivi dell’impostazione proposta con la prima bozza del decreto, si tratterebbe di un fatto grave, che proietterebbe i suoi effetti negativi fino all’a.s. 2019-2020.
Possiamo ad oggi solo augurarci un ripensamento, nel senso che quanto meno si possa mantenere una possibilità di adeguamento nell’organico di fatto a questo scopo, magari a conclusione del processo di definizione degli organici per il funzionamento ordinario degli altri ordini e gradi di scuola.
È evidente che occorre considerare anche i fenomeni collaterali che sono in corso di esame e di decisione nell’ambito della legge finanziaria 2018, come ad esempio:
- effetti quantitativi dell’approvazione delle norme relative al pensionamento anticipato delle insegnanti di scuola d’infanzia a 63 anni invece che a 67;
- effetti di eventuali decisioni relative alla gestione dell’annosa questione delle graduatorie ad esaurimento – GAE (scuola d’infanzia compresa).
Tutti questi fattori andrebbero gestiti in un’ottica lungimirante, in una prospettiva che non rinunci a priori (per una valutazione frettolosa di eccesso di complessità?) a perseguire obiettivi concreti di interesse generale, e a sostenere processi innovativi inerenti la qualità della scuola d’infanzia statale anche nella prospettiva indicata dal D.lgs. 65/2017.