Le finalità del Sistema Nazionale di Valutazione
Dal 2013 si è avviato, per il sistema scolastico italiano, un processo innovativo fondamentale rispetto al funzionamento della scuola, intesa sia come sistema sia come singola organizzazione.
Il D.P.R. n. 80 del 2013 con l’art. 1 istituisce, infatti, il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), attribuendogli la finalità del miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti, attraverso la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione.
Primo aspetto peculiare del SNV, da considerare in premessa al nostro ragionamento e da rammentare, è la stretta funzionalità dei processi valutativi e dei loro risultati al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti degli allievi, in una prospettiva essenzialmente formativa.
Le finalità indicate dalla normativa citata vengono confermate dalla direttiva ministeriale n. 11 del 2014, che ne indica nel dettaglio lo specifico ambito di riferimento e di applicazione: la riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico, la riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti, il rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza, la valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti, con attenzione all’università e al lavoro.
Il ruolo della “valutazione esterna”
Nelle prospettive sopra indicate, come si colloca la valutazione esterna delle scuole, che in SNV rappresenta una delle quattro fasi dell’intero processo, insieme all’autovalutazione, al miglioramento ed alla rendicontazione sociale?[1].
Quali soggetti e quali procedure diventano proficuamente funzionali alla realizzazione delle prescrizioni date dall’art. 1 del decreto 80 ,e cioè la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione per il suo miglioramento, con particolare riguardo alle quattro aree degli esiti sopra indicati?
SNV rimanda allo specifico compito dell’Invalsi l’individuazione dei soggetti da definire “esperti” nella valutazione esterna, così come rimanda all’Invalsi la cura della loro selezione, formazione e inserimento in un apposito elenco finalizzato alla composizione dei nuclei per la valutazione esterna. Sono prioritari però i criteri generali definiti con direttiva del Ministro, affinché Invalsi con propria deliberazione stabilisca, entro sessanta giorni dall’emanazione della direttiva stessa, le modalità di costituzione e gestione di detto elenco.
Il reclutamento dei valutatori esterni
Ora, mentre si è in attesa della firma della nuova direttiva triennale (la precedente aveva valore per le priorità di SNV fino all’anno scolastico in corso), a Roma, in tre tornate distinte, a cura dell’Invalsi si è svolta la formazione degli esperti che hanno già superato una prima fase di selezione data dalla presentazione di curriculum vitae, collocandosi dentro elenchi distinti fra profilo A e profilo B[2].
Gli esperti che l’INVALSI impiegherà nella valutazione esterna delle scuole sono riconducibili a due macro-categorie, meglio specificate nell’allegato A:
– Esperti appartenenti al mondo della scuola (profilo A); – Esperti non appartenenti al mondo della scuola (profilo B). Per il profilo B non saranno ammessi candidati che svolgono attività di insegnante, dirigente scolastico/coordinatore presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado o formative. |
Profilo A) – Esperto per la valutazione esterna delle scuole appartenente al mondo della scuola. Tale esperto possiede esperienza e conoscenza maturata nel processo della gestione e organizzazione scolastica, in quello pedagogico-didattico e nella valutazione e autovalutazione della scuola da almeno 5 anni.
Profilo B) – Esperto per la valutazione esterna delle scuole non appartenente al mondo della scuola. Tale esperto possiede esperienza e conoscenza maturata nelle metodologie di ricerca valutativa, nella valutazione di organizzazioni formative e non formative, e nella valutazione di progetti e interventi da almeno 5 anni. |
I contenuti della formazione degli esperti di valutazione
Si sono svolte anche le prove conclusive del percorso formativo che ha essenzialmente riguardato gli ambiti delle competenze richieste all’esperto A ed all’esperto B che parteciperanno alla fase della valutazione esterna come membri dei nuclei esterni di valutazione (NEV), che in base alla legge sono coordinati da un Dirigente Tecnico.
Nell’impianto formativo dell’Invalsi le competenze loro richieste riguardano sostanzialmente sette distinte aree:
- il Sistema Nazionale di Valutazione;
- il programma e il protocollo per la valutazione esterna;
- il quadro di riferimento per i percorsi valutativi delle scuole;
- la lettura e l’interpretazione dei dati e delle informazioni delle scuole;
- gli ordinamenti scolastici e le norme che definiscono il funzionamento delle scuole;
- la metodologia della ricerca sociale per la conduzione di interviste;
- la valutazione formativa per il miglioramento delle scuole.
Tra valutazione formativa e approccio sommativo
È evidente come il ruolo ed i compiti affidati ai nuclei di valutazione esterna, e quindi agli esperti che ne faranno parte insieme ai dirigenti tecnici presenti in uno specifico “contingente”, per la modalità in cui l’intero impianto è attualmente previsto nella normativa, assumono un ruolo di grande spessore, non solo tecnico e formativo, ma anche amministrativo. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che SNV fornisce i risultati della valutazione della scuola anche ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali, che ne potranno tenere conto ai fini della valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le inferenze e compromissioni fra l’approccio formativo che deve assumere il nucleo di valutazione esterna (peraltro costantemente richiamato in fase di formazione degli esperti), e l’approccio sommativo (verifica-controllo-graduatoria-corretto-non corretto), sono il rischio da governare nella fase reale del procedimento.
Una volta usciti dalle aule della ricerca e della formazione, i membri dei NEV, con le loro azioni, parole e valutazioni, con il rilascio dei loro Rapporti di Valutazione Esterna (RVE), entrano nelle stanze delle scuole, dell’amministrazione, dei previsti “cruscotti comparativi”, e le loro relazioni saranno utilizzate da soggetti i cui compiti, ma soprattutto la cui formazione specifica sul tema, sono diversi e distanti da quelli fino ad ora costantemente richiamati.
La valutazione esterna come “dialogo” professionale
Questo aspetto va sottolineato, perché la linea di confine fra i diversi approcci rischia di non essere così chiara e definita, facendo prevalere ora una scuola di pensiero ora l’altra, a seconda delle personalità chiamate ad operare nei diversi e distinti momenti.
Come non dimenticare, infatti, quel funzionario di un USR non ben identificato che, ricevuto il RVE di una scuola non meglio identificabile, chiama al telefono e pretende, vista la matita rossa che il Miur ha visibilizzato nel data-base, di correggere immediatamente l’autovalutazione ed il percorso di miglioramento individuato?
Il ruolo del valutatore esterno (ma è esso un ruolo?), o meglio il suo compito, deve fermarsi rispettosamente in un ambito di riflessione collegiale e collaborativa con le scuole stesse e con i loro interlocutori fondamentali, per approfondire consapevolmente, anche in un’ottica comparativa, i dati che da soli non parlano completamente, per verificare il percorso autovalutativo già svolto dai nuclei interni, e per validare il Piano di Miglioramento.
Essenziale è anche il confronto dei dati con la realtà delle scuole, verificata dallo sguardo dei valutatori esterni, amico ma indagatore sull’esistente, e caratterizzato da una triangolazione che dovrebbe garantire le diverse lenti: dell’esterno, dell’interno e dell’amministrazione.
La professionalità e la deontologia dei valutatori
Gli esperti di valutazione esterna, ciascuno con la peculiarità che le è propria data la specifica professionalità, operano con competenze di sistema, competenze sociali, competenze umane e professionali.
Certo è che un corso intensivo di quattro giorni non può garantire tanto, così come non è sufficiente l’elencazione in un curriculum vitae di azioni agite nel tempo.
Dobbiamo prendere atto che SNV parla per la prima volta, e quindi legittima in modo normativamente dichiarato compiti e funzioni che prima d’ora non esistevano nella scuola italiana, o esistevano solo in specifiche realtà di ricerca e di sperimentazione. I soggetti che ora entrano nel sistema scolastico italiano con responsabilità di giudizio e di valutazione, come i NEV, debbono anch’essi rispondere responsabilmente del loro operato, che tanta influenza avrà sul piano del miglioramento della scuola e sul piano della valutazione delle professionalità.
Per questo il loro compito non potrà essere incardinato dentro l’aleatorietà di un percorso formativo parziale e veloce (necessariamente visti i tempi), ma sarebbe auspicabile che la formazione a loro destinata fosse richiamata e sostenuta da momenti di confronto e supporto in itinere. Sarebbe inoltre auspicabile che le professionalità che si andranno a formare potessero usufruire di un percorso formativo di sviluppo e di verifica della loro capacità e competenza, avendo cura di non disperdere le professionalità formate a vantaggio di un’eccessiva turnazione di incarichi.
Il ruolo dei dirigenti tecnici
La formazione del dirigente tecnico coordinatore del nucleo è stata tenuta distinta, in questa circostanza, da quella rivolta ai due profili. Non ne indago le motivazioni, ma ne interpreto il significato di lettura, che induce a propendere per una sovra-ordinazione non solo sulle scuole, ma anche sui membri del nucleo. Ora si dà atto invece all’impianto proposto dall’Invalsi di suggerire costantemente il coordinamento, ma non la supremazia giuridica. Ed allora tanto valeva favorire il confronto fra le tre figure di esperti valutatori entro la stessa settimana di full immersion, tanto più che anche in fase di realizzazione delle visite di valutazione il tempo per il confronto in presenza è effettivamente ridotto.
Le condizioni per svolgere la funzione di valutatore
Altro punto di attenzione, d’interesse per i valutatori del profilo A, appartenenti al mondo della scuola, è la collocazione giuridica della loro prestazione professionale che, mentre per l’Invalsi andrà a collocarsi dentro l’ambito di una collaborazione occasionale, per l’amministrazione scolastica dovrà trovare una giusta identità giuridica, affinché non ci siano interpretazioni parziali o limitanti rispetto all’espressione di una competenza necessaria a SNV per attuare le attività previste dal legislatore come priorità strategiche.
È quanto meno opportuno, infatti, riconoscere una specifica collocazione temporale, organizzativamente dignitosa, che possa tutelare non solo il valutatore esterno nell’esercizio della sua funzione, ma anche le scuole, la loro utenza ed i soggetti “interni” che hanno compiuto la fase precedente dell’autovalutazione (i NIV), che potranno così ricevere dai NEV un importante contributo di confronto, anche per la loro formazione in servizio.
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[1] Per approfondire il significato della valutazione esterna si rimanda al sito dell’INVALSI: http://www.invalsi.it/snv/index.php?action=ves
[2] Il link per il bando per il reclutamento dei valutatori è: http://www.invalsi.it/invalsi/concorsi.php?page=procedure_bancadati_att