La sfida dei nuovi professionali: l’integrazione di sistema

Ridefinire la “mission” dell’istruzione professionale

“Le percezioni non sono sempre radicate nella realtà; ad esempio, una maggiore consapevolezza dei buoni esiti occupazionali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) può renderla una scelta di elezione per un maggior numero di persone…”. [1]

Le persone apprendono sempre di più in contesti che esulano dall’istruzione formale: online, sul luogo di lavoro, attraverso corsi professionali, attività sociali o volontariato. Queste esperienze di apprendimento spesso non sono riconosciute”.

L’importanza della prima affermazione sta nel far diventare l’istruzione professionale scelta di elezione, dopo aver registrato negli ultimi anni il più alto tasso di abbandono precoce (oltre il 32%) degli iscritti. Una mission da ridefinire con le caratteristiche di percorsi tarati sulla logica dell’apprendimento permanente: competenze tecnico-professionali che coniugano le literacy fondamentali con le qualità del carattere; alta flessibilità dei percorsi e rapida riconversione sulla domanda di lavoro; centralità delle caratteristiche dello studente e mobilità su ambienti di apprendimento diversificati.

Il D.lgs. 13 aprile 2017 n. 61 aveva lasciato aperti alla successiva definizione dei decreti attuativi del MIUR oggetti importanti per le finalità del riordino degli istituti professionali. La concertazione necessaria con il Ministero del Lavoro e il MEF da una parte, e con la Conferenza permanente Stato Regioni dall’altra, dimostra che la materia non è solo oggetto di competenze concorrenti tra Stato e Regioni, ma investe sul ruolo sussidiario degli attori in campo, non ultimo quello delle stesse istituzioni scolastiche.

I decreti attuativi: lo stato dell’arte

D.lgs. n. 61/2017Decreto attuativoContenuto
Art.3 comma 3Decreto MIUR n. 92 del 24 maggio 2018 in Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2018Disciplina dei Profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale
art.7 comma 1Decreto MIUR del 17 maggio 2018 in Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2018Criteri generali per il raccordo tra il sistema dell’istruzione e il sistema di formazione professionale e per la realizzazione in via sussidiaria dei percorsi per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale

Mancano ancora all’appello:

  • il decreto istitutivo della Rete Nazionale delle scuole professionali, art. 7 comma 4;
  • il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, art. 12 comma 2, per il finanziamento aggiuntivo di 25 milioni di euro alla formazione duale (apprendistato) per la qualifica e il diploma, già previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per le politiche attive del lavoro.

Il decreto 17 maggio 2018: gli Standard formativi regionali

Si tratta di effettuare un ulteriore passaggio, dopo quello della Conferenza Stato Regioni del 16 dicembre 2010[2], e di confrontarsi con le modalità di traduzione a livello delle singole regioni dei livelli essenziali di prestazione, fissati dal D.lgs. n. 226/2005 nei percorsi di Formazione Professionale (FP). Ogni istituto professionale deve rapportarsi:

  • alla durata e agli obiettivi dei percorsi IeFP;
  • alle modalità di effettuazione delle prove finali, di accertamento e certificazione delle competenze in contesti formali e non formali, e di riconoscimento dei crediti;
  • alla modulazione tra attività formativa e attività di alternanza scuola-lavoro e di apprendistato;
  • alle modalità di accreditamento all’erogazione di percorsi di IeFP.

Livelli essenziali di prestazione, competenze, crediti maturati in contesti di apprendimento permanente, sistema duale, sono concetti e pratiche che inquadrano l’identità degli istituti professionali nel modello europeo del VET (Vocational Education and Training).

Si definiscono contestualmente le condizioni di qualità di un settore dell’istruzione e della formazione, chiamato a svolgere il ruolo primario di facilitatore dell’occupabilità, con una rapida transizione dalla scuola al lavoro: il sistema dei crediti codificato in ECVET[3] (sul modello dei crediti universitari) e il riferimento al Quadro europeo di qualità del VET (EQAVET).

L’obiettivo è quello di mantenere alta la qualità dei percorsi di formazione, attraverso una filiera virtuosa che accompagni lo studente al diploma e poi all’istruzione terziaria.  

I Raccordi tra i sistemi formativi

Il passaggio da un sistema formativo all’altro si basa sul riconoscimento dei crediti maturati in ciascun percorso.

Su questo caposaldo si strutturano anche gli strumenti a disposizione delle autonomie scolastiche per le azioni di sussidiarietà, legate al conseguimento delle qualifiche triennali e dei diplomi quadriennali, e per il raccordo con i Centri per l’Istruzione degli adulti.

Per capire meglio come fare sono utili le definizioni contenute nell’art. 2 del Regolamento (Decreto MIUR n. 92), e comunque la lettura incrociata dei due decreti attuativi.

L’IeFP adotta certificazioni delle competenze basate su UdA con punti di credito associati, in un sistema cumulativo che favorisce il trasferimento delle competenze e la mobilità dalla FP all’IP e viceversa.

Personalizzazione e sussidiarietà sono i due campi di prova dei nuovi professionali, che sfidano la dispersione con il nuovo impianto curricolare a partire dal biennio.

Il progetto formativo individuale (PFI) nel biennio

I consigli di classe hanno a disposizione una quota oraria fino a 264 ore, nel curricolo del biennio, per definire il bilancio di competenze dello studente per la personalizzazione del percorso. La struttura è simile a quella dei periodi didattici dei Centri per l’Istruzione degli Adulti: in ciascuno di essi si stabiliscono il numero delle UdA e le ore necessarie alla certificazione dei crediti formativi corrispondenti al possesso delle competenze per l’accesso alla qualifica prescelta.

La definizione di UdA nell’art. 2 del Regolamento contiene cinque punti significativi:

  • è un insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze in cui è organizzato il percorso formativo;
  • costituisce il necessario riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti, soprattutto nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione;
  • parte da obiettivi formativi adatti e significativi;
  • sviluppa appositi percorsi di metodo e contenuto;
  • consente di valutare il livello delle competenze raggiunte dallo studente.

La quota della flessibilità nel triennio

L’utilizzo fino al 40% della quota curricolare di flessibilità prefigura un esercizio maturo del ruolo di laboratorio territoriale dell’innovazione, e soprattutto una sperimentazione di come si possano aggregare le discipline dell’area generale in funzione del profilo d’uscita degli undici indirizzi.

Modulare il percorso in unità di apprendimento può facilitare anche l’obiettivo di distinguere, nella sequenza, quali unità siano utilizzabili come crediti, rispetto alla totalità prevista per il profilo di uscita. In questo modo il problema non è più astratto –  quali discipline aggregare e come – , ma connesso esclusivamente alla valutabilità delle competenze da far acquisire agli studenti.

Le scuole troveranno (o contribuiranno a definire), negli accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali, i criteri per la definizione dei crediti acquisiti dagli studenti con le attività integrative svolte con il PFI e con la quota di flessibilità.

Le condizioni per il dialogo tra IP e IFP

Sono per lo più da costruire gli strumenti affinché le autonomie, locali e scolastiche, possano dialogare nella realizzazione della funzione di cerniera tra le scuole territoriali dell’innovazione, per una transizione rapida al lavoro dei giovani diplomati IP e IeFP.

Tuttavia il dialogo può ritenersi assicurato dalla condivisione dello stesso impianto concettuale di riferimento: le competenze sono risultati di apprendimento rispetto a standard definiti e le qualifiche sono il risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un’autorità competente stabilisce che una persona ha conseguito i risultati dell’apprendimento rispetto a standard predefiniti.

È come dire che Repertori Regionali delle qualifiche, Quadro Nazionale delle Qualifiche (18 gennaio 2018) e Profili educativi, Culturali e Professionali del decreto n. 92/2018 dovrebbero registrare, oltre che un’omogeneità lessicale, quella dell’EQF, anche il riferimento ad una comunità di pratiche.

Un buon aiuto per un anno scolastico di prova (se basta).

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[1] Una nuova agenda per le competenze per l’Europa, Bruxelles, 22.9.2016

[2] La Conferenza recepiva l’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 87/2010, stabilendo le linee guida per il raccordo tra Istruzione Professionale quinquennale (IP) e i percorsi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) attraverso percorsi di sussidiarietà integrativa o complementare.

[3] ECVET ed EQAVET sono stati istituiti con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, con la finalità esplicita di accelerare le azioni di contrasto alla dispersione e alla disoccupazione, ma anche di aumentare le opportunità di accesso all’istruzione terziaria per i diplomati dell’istruzione tecnica e professionale.

[4] Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2017, Nuovo EQF, Allegato 1.