I nuovi esami di Stato: a prova di ordinanza

Emanata l’ordinanza sugli esami di Stato

Il 12 marzo scorso, rispettando l’impegno assunto di anticiparne l’uscita tradizionalmente riservata al mese di maggio, il Miur ha pubblicato sul proprio sito la consueta ordinanza ministeriale contenente le istruzioni e le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado (O.M. 11 maggio 2019, n. 205).

Nell’ordinanza trovano attuazione tutte le novità previste per gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione dal capo III, articoli 12-21, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

I requisiti di accesso all’esame

All’esame possono accedere gli studenti che, purché non destinatari della sanzione disciplinare di non ammissione adottata dal consiglio di istituto, abbiano una frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato e una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e in comportamento.

A differenza di quanto avvenuto però negli ultimi nove anni, lo studente può essere ammesso all’esame anche in presenza di un’insufficienza, purché il voto inferiore a sei sia uno solo e il consiglio di classe deliberi l’ammissione con adeguata motivazione (l’ammissione con voti inferiore a sei non riguarda tuttavia i candidati esterni).

Per effetto del differimento al 1° settembre 2019, operato dal cosiddetto Decreto milleproroghe convertito con Legge 21 settembre 2018, n. 108, dell’efficacia dei relativi commi del d.lgs. 62/2017, per il corrente a.s. 2018/19 non risulta ancora operante l’obbligo di possesso da parte dei candidati dei requisiti di partecipazione alle prove Invalsi di livello 13 e di svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro.

Documento del consiglio di classe

Nel pieno rispetto dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, se si prescinde dall’obbligo di inserire al suo interno l’illustrazione delle attività, dei percorsi e dei progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione (di cui all’art. 1 del d.l. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 169 del 2008, e alle successive note Miur 11 dicembre 2008, n. 100, 4 marzo 2009, prot. n. 2079 e 27 ottobre 2010, n. 86), in coerenza con gli obiettivi del PTOF, la struttura e i contenuti del cd. Documento del 15 maggio postulati dall’O.M. 205 non si discostano da quanto precedentemente previsto in ossequio dell’abrogato art. 5 del DPR 23 luglio 1998, n. 323.

In tale documento il consiglio di classe continua infatti ad esplicitare, come per il passato, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame; illustra poi le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

Come per il passato, al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005 e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.P.R. n. 249 del 1998.

Ciò nonostante, nel nuovo esame di Stato le commissioni dovranno trovare nel Documento del 15 maggio un punto di riferimento ancora più costante e puntuale che nel passato, soprattutto in sede di preparazione dei colloqui.

Il credito scolastico

Da quest’anno i punti di credito a disposizione del consiglio di classe aumentano complessivamente da venticinque a quaranta, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

Per i candidati che svolgono l’esame di Stato nel corrente a.s. 2018/2019, il credito già maturato per il terzo e quarto anno è convertito in base alle tabelle allegate al d.lgs. 62/2017.

In ottemperanza alle indicazioni contenute nella C.M. 4 ottobre 2018, n. 3050, per mettere gli studenti del quinto anno in condizione di avere contezza della propria situazione, i consigli di classe dovrebbero aver però già provveduto ad effettuare, non più tardi dello scrutinio di valutazione intermedia, la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone l’esito e curandone la relativa comunicazione a studenti e famiglie.

Il punteggio delle singole prove d’esame e il punteggio finale

Il voto finale continuerà ad essere espresso in centesimi. Pertanto le commissioni disporranno di sessanta punti, venti per ciascuna delle due prove scritte (è stata soppressa la terza prova) e per il colloquio.

A differenza di quanto avveniva precedentemente, l’O.M. 205 non prevede un punteggio minimo per ciascuna delle prove giudicate sufficienti, ma fissa solo in sessanta centesimi il punteggio minimo per superare l’esame.

Nel corso della riunione per le operazioni finalizzate alla valutazione finale (riunione che l’attuale O.M. pone dopo la conclusione non di tutti i colloqui, ma dei colloqui della singola classe/commissione), la commissione d’esame può integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, se però il candidato abbia un credito scolastico di almeno trenta punti (prima quindici) e un risultato complessivo nelle prove d’esame di almeno cinquanta punti (prima settanta).

La prima prova scritta

La prima prova scritta di italiano, in programma il 19 giugno, servirà ad accertare la padronanza della lingua, le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, che dovrà produrre un elaborato in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.

Stando al Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell’esame di Stato, allegato al decreto ministeriale 26 novembre 2018, n. 769 e preannunciato dalla nota Miur 4 ottobre 2018, n. 3050, il candidato potrà scegliere tra sette tracce riferite a tre tipologie di prove (invece delle quattro attuali):

– tipologia A, analisi del testo (due tracce anziché una come accadeva finora, per coprire ambiti cronologici, generi e forme testuali diversi);

– tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo (tre tracce);

– tipologia C, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (due tracce).

Nel medesimo Quadro di riferimento, per uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, sono definite le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi alla prova, con indicatori generali che prescindono dalla tipologia ed altri specifici da applicare a seconda della tipologia prescelta dal candidato; alle commissioni spetta il compito di declinare gli indicatori in descrittori di livello.

La seconda prova scritta

La seconda prova (20 giugno) si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica; può avere per oggetto non una sola, ma più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è strettamente correlata al profilo educativo culturale e professionale dello specifico indirizzo di studi frequentato dallo studente, di cui intende verificare i livelli di apprendimento raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze.

Mentre il Miur sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti gli altri percorsi di studio, in quelli dell’istruzione professionale, dove la seconda prova ha carattere pratico/professionale, la predisposizione di una parte della prova, in coerenza con la specificità del PTOF, è affidata alla commissione d’esame, che può decidere di far svolgere la prova anche in due giorni, tenendo presenti le specificità dell’indirizzo e la disponibilità di attrezzature e laboratori; modalità organizzative e orari di svolgimento sono immediatamente comunicati alla scuola e ai candidati il giorno della prima prova. Nel giorno stabilito per lo svolgimento della seconda parte della prova, la commissione elabora il testo della parte di sua competenza tenendo in debito conto i contenuti e la tipologia della parte nazionale della traccia.

Al già citato DM 769/2018 sono allegati anche i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta, che individuano le caratteristiche della prova (struttura, tipologie, “range” di variazione di durata), i nuclei tematici fondamentali (scelti in coerenza con Indicazioni Nazionali e Linee Guida, anche non solo dell’ultimo anno di corso), gli obiettivi della prova e le griglie di valutazione, fornendo gli indicatori che la commissione dovrà declinare.

La correzione e valutazione delle prove scritte inizia al termine della seconda prova scritta, prevede un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare e può essere effettuata, come per il passato, anche per aree disciplinari. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui (le precedenti analoghe O.M. prevedevano invece una pubblicazione il giorno precedente l’inizio dei colloqui).

Il colloquio

Anche sul colloquio la nuova O.M. riserva qualche novità, recependo in pieno il testo dell’articolo 2 del decreto ministeriale 18 gennaio 2019, n. 37, attuativo degli artt. 17 e 18 del D.lgs. 62/2017.

Al fine di accertare tramite il colloquio il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi, verificando l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite, metterle in relazione, argomentare in maniera critica e personale, utilizzare anche la lingua straniera.

La scelta dei materiali da proporre al candidato deve favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e deve tenere conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento del 15 maggio, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte.

I materiali, le buste e la predisposizione del colloquio

L’O.M. precisa inoltre, sgomberando il campo da interpretazioni eccessivamente asfittiche, che i materiali di partenza del colloquio costituiscono solo uno spunto da cui deve svilupparsi un’ampia e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare, che renda chiaro il conseguimento dei risultati di apprendimento, evitando troppo rigide distinzioni tra le discipline stesse.

La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del colloquio, da calendarizzare probabilmente nelle due giornate che trascorrono tra la pubblicazione dei voti delle prove scritte e l’inizio dei colloqui.

Per garantire trasparenza e pari opportunità a tutti i candidati, la commissione predispone per ogni classe un numero di buste, contenenti i materiali da proporre, pari al numero dei candidati, aumentato di almeno due unità. Il giorno del colloquio il candidato sceglie una delle tre buste che gli saranno presentate dalla commissione. Il materiale della busta scelta non potrà essere riproposto ad altri.

Nel corso del colloquio il candidato deve inoltre esporre, con una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL), illustrando natura e caratteristiche delle attività e competenze acquisite.

Parte del colloquio va poi sicuramente dedicata alle attività di Cittadinanza e Costituzione illustrate nel documento del 15 maggio.

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera, qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno.

Come per il passato, all’interno del colloquio deve trovare spazio anche la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Pubblicazione dei risultati

I risultati, con l’indicazione del punteggio finale e della lode qualora attribuita, è pubblicato all’albo della scuola contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe (e non, come in passato, contestualmente per tutti i candidati delle due classi costituenti la commissione), con la sola indicazione della dizione “Non diplomato” (in passato la dizione era “Esito negativo”) nel caso di mancato superamento dell’esame.