Cambiamenti attesi per l’Esame di Stato
Come avvenuto lo scorso anno con il D.M. 37/2019, il decreto del ministro dell’istruzione – il n. 28 del 30/01/2020 – sulle materie oggetto delle seconda prova all’esame di Stato, porta con sé alcune novità che riguardano la sessione che avrà inizio il 17 giugno prossimo.
Per la verità, già con la nota a firma del Capo Dipartimento Carmela Palumbo prot. 2197 del 25/11/2019, erano state date le prime indicazioni per il (ri)-novellato esame di Stato ed erano già prefigurate le novità per questo anno scolastico, come l’introduzione del tema di storia; riguardo il sorteggio dei materiali nella delicata fase di avvio al colloquio veniva anticipato, chiaramente, che il ministro (Fioramonti) non intendesse più rinnovare la procedura. La partecipazione alle prove Invalsi è requisito per l’ammissione alla sessione d’esame, previsto dal d.lgs. 62/2017.
Il D.M. 28/2020, decreta, appunto, l’accantonamento di un metodo che non ha avuto, evidentemente, molta fortuna sebbene, allo stato dei fatti, non abbia causato eccessive criticità. Come lo scorso anno, ma senza più l’alea della novità, il D.M. 28/2020 sulle seconde prove svela gli abbinamenti, i ticket fra discipline, declinati per i diversi indirizzi: piccola doppia incognita nella prova di lingua al Liceo classico, greco-latino, affidata alle cure di un commissario esterno; consolidata la compresenza di matematica e fisica (calcoli e problemi) al liceo scientifico. Poche novità per gli altri indirizzi.
Ritorna il tema di storia
Un altro piccolo aggiustamento – più volte anticipato dalla stampa e sostenuto, come si ricorderà, da una petizione pubblica “La storia è un bene comune”, lanciata da Andrea Giardina, Liliana Segre e Andrea Camilleri – si è avuto con il D.M. 1095 del 21/11/2019 che, all’interno della tipologia B “Analisi e produzione di un testo argomentativo”, ha introdotto l’obbligatorietà della traccia di ambito storico, senza modificare numero e indicatori inseriti nella griglia di valutazione. Per il resto, per la prima prova, a cominciare dalla ripartizione del punteggio 60 (Indicatori generali) + 40 (Indicatori specifici), nulla è cambiato rispetto al Quadro di Riferimento del D.M.769/2018.
L’attribuzione del credito scolastico
Tornando al quadro generale dell’esame di Stato per il presente anno scolastico, per il credito scolastico, quello conseguito nel terzo anno di corso, sulla base della previgente normativa viene convertito secondo la specifica tabella (terza tabella) inserita nell’allegato “A” del d.lgs. 62/2017. Il punteggio totale da attribuire a ciascuno studente ammesso all’esame di Stato sarà determinato dalla somma del credito già attribuito per il terzo anno di corso, convertito sulla base della tabella di cui sopra, e il credito attribuito per il quarto e il quinto anno di corso utilizzando la tabella denominata “Attribuzione credito scolastico”.
Il colloquio: accantonato il sorteggio, i criteri sono decisi dalla commissione
Alla preparazione e conduzione del colloquio è interamente dedicato l’Art.2 del D.M. che, ovviamente, non modifica le finalità di questa parte dell’esame rispetto a quanto stabilito dall’Art.17 del d.lgs. 62/2017 che lo ricordiamo sono:
– dimostrare di aver acquisito i contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
– dimostrare di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
– dimostrare di aver maturato le competenze di “Cittadinanza e Costituzione” previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.
I materiali per l’avvio del colloquio
I “materiali” di avvio del colloquio devono risultare coerenti con le Indicazioni Nazionali dei Licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali; sono sempre costituiti da “un testo, un documento, un’esperienza, un progetto un problema e il loro scopo è innanzitutto quello di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.
Il colloquio deve svilupparsi in maniera articolata ed equilibrata, prevedendo il coinvolgimento di tutte le discipline, ma evitando una rigida separazione fra le stesse (leggi micro-interrogazioni disciplinari). Sotto il profilo della quantità, i materiali predisposti dovranno essere “in numero pari ai candidati maggiorato del trenta per cento con eventuale arrotondamento all’unità superiore”.
Per quanto riguarda i “criteri” di assegnazione dei materiali ai candidati, accantonato il sorteggio, questi saranno decisi in autonomia dalla commissione nella consueta apposita sessione di preparazione del colloquio (articolo 2 comma 5); saranno, quindi, questi criteri a guidare la commissione nell’ assegnazione ad ogni candidato del materiale per l’avvio del colloquio (comma 7).
In tutte le fasi di preparazione del colloquio oltre, naturalmente, il documento del consiglio di classe, occorrerà tenere conto delle “iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi”, cioè di tutte quelle esperienze che hanno diversificato il percorso di studi del singolo studente.
Come di consueto, la pubblicazione dell’Ordinanza ministeriale potrà contribuire a chiarire ulteriori aspetti della sessione di esame, sebbene oramai il quadro generale sia sufficientemente stabilizzato e definito nei suoi passaggi fondamentali.