La didattica della connessione

Come stare connessi (sul piano formativo) a distanza?

A seguito dei contributi usciti su Scuola7, mi permetto di formulare alcune ulteriori “avvertenze per l’uso”, in particolare a proposito della didattica a distanza (DAD).

In primo luogo, bisogna precisare che la didattica a distanza merita indicazioni che possono opportunamente venire da qualificate competenze tecniche e da Linee guida assunte, nelle sedi opportune, dalle istituzioni sovraordinate (Ministero dell’Istruzione).

Allo stesso tempo, a ciascuna comunità scolastica spetta il compito di fare quanto è nelle sue possibilità, perché una situazione indubbiamente straordinaria comporti il minor impatto possibile sul regolare svolgimento della didattica nel passaggio dalla presenza alla distanza.

L’autonomia, ancora una volta, si rivela fondamentale, purché correttamente intesa come garanzia per la programmazione scolastica, in riferimento agli indirizzi assunti da organi collegiali quali il Collegio dei docenti, la sua articolazione nei Dipartimenti, i Consigli di classe.

Non è il tempo, né il contesto, per prontuari di tipo burocratico; al contrario, proprio la situazione in atto, indotta dall’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, sollecita una più accentuata attitudine al problem-solving.

L’esercizio della discrezionalità si presenta come la scelta migliore tra quelle legittime.

Il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa

Il DPCM dell’8 marzo 2020 ha previsto che: “I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità”. IL DPCM non può che integrare il D.Lgs. 165/2001, che, all’art. 25, comma 2, precisa: “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici”.

Ai sensi dell’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, il lavoro agile è considerato la “modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa”.

Didattica a distanza e lavoro agile sono le due gambe che consentono alla scuola di non interrompere il suo cammino, anzi di proseguirlo, adottando metodologie innovative fondate sulla competenza digitale.

Le circostanze si stanno incaricando di dimostrare come il rispetto del lavoro non sia in contraddizione con l’innovazione nell’organizzazione del lavoro, anche nella scuola.

Forse è il caso di rammentare che, grazie alla didattica a distanza e al lavoro agile, le scuole sono aperte, ma, nel riconoscimento del primato della salute, è sospesa l’attività didattica in presenza e diversamente organizzata l’attività del personale ATA.

Continuare a parlare di scuole chiuse rischia di ingenerare inutili equivoci, che non fanno che appesantire il fardello di preoccupazioni che già gravano, in questa fase, sulla pubblica opinione.

Alcune precauzioni nella didattica a distanza

Venendo alla didattica a distanza, in primo luogo, occorre dire no all’ansia da prestazione: la relazione conta tanto quanto, se non più, della prestazione.

Attenzione ai tecnicismi. Prima viene la positività dei rapporti, che è una garanzia indispensabile per utilizzare in modo pertinente, tra persone, quali sono una/un docente e i suoi studenti, ogni possibile strumento.

Occorre compiere lo sforzo per creare un clima, una socialità, un’empatia, una connessione, non solo sul piano informatico, ma formativo, in modo da favorire il senso di appartenenza di ogni studente ad un gruppo-classe. Non si tratta solo di digitare dei tasti, ma di accendere una curiosità, di riannodare, sempre e di nuovo, un legame.

Bisogna evitare di affrontare la didattica a distanza con gli schemi della didattica in presenza. Mettere da parte l’assillo della velocità. Meglio se slow.

Diffidare di ogni trasmissione di compiti. È il momento della qualità, non della quantità, della mera consegna o del caricamento cognitivo. Tenendo a mente l’esortazione di Edgar Morin, sulla scia di Michel de Montaigne: teste ben fatte, non teste piene. Avendo riguardo al possibile disorientamento, alle sempre nuove e diverse domande educative, agli inciampi da superare.

Qualunque mezzo sia a nostra disposizione, assume un significato in rapporto all’uso che ne facciamo. La didattica a distanza è utile, ma non sarà la panacea di tutti i mali. In questo momento è indispensabile, ma non bisogna neanche caricarla, oltre un certo limite, di significati taumaturgici. 

Quando un ritorno a scuola?

Non c’è attività didattica che non comporti un esercizio della valutazione. Secondo il famoso assioma di Paul Watzlawick: “non si può non comunicare”. Si potrebbe aggiungere: “non si può non valutare”. È insito nella missione educativa. Il problema è farlo correttamente.

Non ci sono ricette prestabilite. A maggior ragione può essere utile una riflessione.

Specie dopo la pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 79 del 25 marzo 2020 del Decreto-Legge n. 19, non sappiamo se sarà possibile una ripresa dell’attività didattica in presenza prima della fine dell’a.s. È lecito sia sperarlo sia dubitarne. Il prossimo step del 3 aprile appare già in via di superamento. Nei prossimi giorni sapremo se e, nel caso, sino a quando, le misure sin qui adottate, compresa la sospensione dell’attività didattica in presenza, saranno prorogate.

Nell’eventualità di un ritorno nelle aule prima della fine dell’a.s., è ragionevole pensare che l’esercizio della valutazione non possa concentrarsi nel residuo del poco tempo che rimane: troppo forte il rischio dell’affanno piuttosto che della composta serenità necessaria.

Nell’eventualità di un mancato ritorno a scuola, per quanto possano soccorrere il lavoro dei Consigli di classe, in sede di scrutinio, le indicazioni ministeriali, elementi valutativi tratti dall’esperienza didattica sono comunque auspicabili.

Il nodo della valutazione

Non va mai dimenticato che la valutazione è a garanzia, in primo luogo, degli studenti. Per questo essa deve essere posta all’interno di uno statuto di trasparenza e di evidenza pubblica. Occorre dirlo prima. Si deve sapere. Anche nella didattica in presenza. A maggior ragione in quella a distanza. La valutazione deve essere tempestiva e trasparente.[1] Pertanto va comunicata: perché ha una funzione formativa, serve agli studenti per comprendere i propri margini di miglioramento.

Docimologia è deontologia. Non senza rivolti, tutt’altro che trascurabili, sul piano etico.

Prender nota di quel che si fa accompagna la pratica della rendicontazione. Il registro elettronico deve diventare uno strumento a disposizione di un uso appropriato e di un esercizio responsabile della libertà di insegnamento. Il Consiglio di classe, la sede per validare le attività svolte, in itinere e a conclusione dell’a.s.

Interessante è il suggerimento di un diario di bordo, che può favorire processi di autovalutazione da parte degli studenti, formulato da Franca Da Re nella sua “Riflessione sul ruolo dei maestri nel tempo presente” (su Scuola7 del 23 marzo 2020, n. 177).

Sullo scenario che va dischiudendosi in prospettiva del prossimo a.s., si è soffermato Giancarlo Cerini nel suo contributo sulla “Didattica a distanza, come si fa: le indicazioni del Ministero” (su LeggiOggi.it del 24 marzo 2020). https://www.leggioggi.it/2020/03/24/didattica-a-distanza-come-si-fa-indicazioni-miur-commentate/

Informazione e confronto nel Contratto

Vi sono questioni di profilo organizzativo, o contrattuale, che meritano uno sviluppo delle relazioni sindacali, non da subire, ma da promuovere.

Penso ai nuovi istituti della partecipazione, in particolare all’informazione e al confronto, novità dell’ultimo CCNL Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018, art. 22. A livello nazionale e regionale, per l’informazione, la lettera a4) operatività di nuovi sistemi informatici o modifica di quelli esistenti, relativi ai servizi amministrativi e di supporto all’attività scolastica.

Per il confronto, la lettera a2) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell’efficacia e della qualità del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto.

Penso che, nell’ambito della contrattazione integrativa decentrata, si dia un’occasione per ampliare gli orizzonti.

Intanto sarebbe giusto un avvio – come dovrebbe essere – entro il 15 settembre. In considerazione delle esigenze specifiche del prossimo a.s., più è puntuale e tempestivo, e meglio è. La precocità delle determinazioni, entro il 30 novembre, al servizio del conferimento, con trasparenza, in forma iscritta, degli incarichi, per l’effetto incentivante che essi possono avere a favore del successo formativo degli studenti, dell’arricchimento dell’offerta formativa, dell’ottimale funzionamento gestionale e organizzativo. Ogni ritardo va nella direzione opposta.

Contrattazione decentrata d’istituto

Gli ambiti, a livello di istituzioni scolastica ed educativa, sono 9 – dal c1 a c9. Oggetto prevalente delle attenzioni, in genere, sono le lettera c2 e c3, vale a dire il FIS (fondo di istituto) e i compensi accessori. Chiarita, in radice, dal prossimo anno, la vexata quaestio del cosiddetto bonus (c4).

Ma tali ambiti sono solo una parte, non il tutto. C’è molto altro.

C1) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

C6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

C7) i criteri di ripartizione delle risorse per la formazione del personale.

C8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

C9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.

Come si usa dire, tanta roba, in questa fase, ovvero in quella che si aprirà dopo l’emergenza, tutta importante. C’è da impostare un nuovo equilibrio tra attività in presenza e attività a distanza. C’è l’affermarsi sul campo dell’eccezionale lavoro dei team digitali.

In ogni caso molte delle comprensibili preoccupazioni attuali potranno ricevere, nell’ordinato sviluppo delle contrattazione d’istituto, risposte ponderate e condivise.

La valutazione è parte della relazione educativa

La Nota 279/2020[2] è stata opportuna. Ha colto un’esigenza. Interpretato un’attesa. Chi dà risposte alle domande merita ascolto. Non è un punto d’arrivo, ma di partenza, che potrà avere ulteriori sviluppi. In ordine al valore della valutazione formativa mirata al miglioramento, evitando la sanzione demotivante.

Ciò che soprattutto interessa, sono gli incoraggiamenti rivolti agli studenti, per stimolarli, prima di tutto, ad esserci, poi a fare, coinvolgendo anche, se non soprattutto, quelli meno in sintonia.

L’accento va posto sullo sforzo di ricostituire la vita vissuta della classe, senza mai dimenticare che, quando giudichiamo uno studente, sotto il profilo del rendimento o della condotta, in riferimento alle competenze di cittadinanza, non diamo voti alla persona, ma cerchiamo di fotografare, per quanto è possibile, il suo grado di partecipazione al dialogo educativo.

La responsabilità del singolo docente va di pari passo con la la pratica della collegialità. L’attribuzione della valutazione sommativa è un atto collegialesu proposta dei singoli docenti. Non è l’ultima disposizione in ordine di tempo, ma una norma che risale ormai a un secolo fa, all’art. 79 del Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Ricordarsi sempre che educare è educarsi. Giudicare è giudicarsi. Valutare è valutarsi.

Contrastare il rischio delle diseguaglianze

Non sempre ci si rende conto che l’impiego di piattaforme come Google Suite for Education induce a esperienze di peer review e job-shadowing – l’osservarsi mentre si lavora e imparare reciprocamente – che dischiudono scenari tanto interessanti quanto inattesi.

È indispensabile una vigilanza sui rischi di nuove forme di diseguaglianza. Dal punto di vista del digital divide, tra gli studenti ma anche tra i docenti, tra nativi e migranti digitali, non senza situazioni di disagio sociale o culturale, ovvero di scarso benessere organizzativo (condizione anch’essa oggetto di confronto, a livello di singola istituzione scolastica, relativamente alla lettera b4 dell’ultimo CCNL).

Per questo è bene monitorare la situazione, essere pronti a cogliere i bisogni formativi, tenersi aperti al confronto con le famiglie. Provvedere a ciò che occorre grazie alle risorse messe a disposizione dall’art. 120 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020[3].

La didattica a distanza ha bisogno di periodici check up; per evitare che a distanza siano tenuti gli alunni più bisognosi e fragili, creando nuovi invisibili. Sarebbe un enorme autogol per l’impegno da tempo investito a favore del contrasto alla dispersione, punto dolente strutturaledel nostro sistema.

Mai perdere di vista il bene più prezioso, il fattore umano. La scuola non è un algoritmo, ma un organismo, un ecosistema, che va incessantemente accudito e nutrito, anche a distanza, soprattutto a distanza.

Un particolare riguardo merita la normativa sulla privacy: non deve accadere che vi siano protocolli rigorosi nella didattica in presenza disattesi nella didattica a distanza.

Al fine di evitare forme di precariato, oltre che fuori, dentro la scuola, gli insegnanti impegnati, ai sensi dell’organico dell’autonomia, nel potenziamento, è bene siano coinvolti attivamente nell’ambito della programmazione dei Consigli di classe.

Il ruolo del dirigente scolastico

Sorprendentemente siamo entrati nel qui e ora di una cultura delle competenze che deve essere finalmente presa sul serio. Competenze formali, non formali, informali. Prove di realtà. Compiti autentici. Autonomia e responsabilità. Buone pratiche, non codicilli.

Il dirigente scolastico punto nevralgico nel governo di un sistema posto tra didattica a distanza e lavoro agile. Una prova non semplice ma che oggi trae motivazioni, anche sociali e civili, di partecipazione alla tenuta del Paese, nella sfida che il Paese sta affrontando.

Gli strumenti non mancano, i loro fondamenti vanno dalla legge 421 del 1992, sulla contrattualizzazione del rapporto di lavoro, alla legge 59 del 1997 sull’autonomia. Premesse poste 28 e 23 anni fa.

Da un lato il Codice civile (libro V, titolo II, capo I); dall’altro le leggi della Repubblica.

L’autonomia non è autosufficienza, ma relazione, partecipazione, inclusione.

Importante è l’attenzione alle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei compiti e dei ruoli, come conseguenza della contrattualizzazione. Poco lungimirante sottovalutarla, è insita nel “buon andamento” di cui parla la Costituzione.

Forse è il caso di prendere atto che l’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus induce ad una situazione inedita, non priva di incognite, che comporta una capacità di lettura nuova dei problemi.

Il dirigente scolastico è chiamato ad esercitare le sue responsabilità, tra gestione e leadership educativa, rafforzando la visione unitaria, condizione per un’azione integrata di coordinamento a favore della didattica a distanza e del lavoro agile per il diritto all’apprendimento. A causa del Coronavirus, oltre il Coronavirus.

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[1] Cfr. DPR del 22 giugno 2009, n. 122, art. 1, comma 2; secondo quanto espresso nel DPR del 24 giugno 1998, n. 249, art. 2, Diritti, relativo allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, integrato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235, relativo al Patto educativo di corresponsabilità.

[2] Cfr. Nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo, a firma congiunta della Dott.ssa Giovanna Boda, Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e del Dr. Marco Bruschi, Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, in particolare Attività didattica a distanza, dove si confermano le disposizioni impartite dalla Nota del 6 marzo 2020, n. 278. Ma si tenga conto anche della Nota n. 388 del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020, a firma del Dr. Marco Bruschi, sempre sul tema Didattica a distanza, in riferimento alla programmazione, nonché alla valutazione.

[3] Le risorse di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 sono state assegnate alle scuole con il D.M. 186 del 26 marzo 2020 (materiali di pulizia) e il D.M. 187 del 26 marzo 2020 (acquisizione e potenziamento di piattaforme, acquisto di dispositivi digitali individuali per allievi, formazione del personale scolastico). Istruzioni operative sono state fornite con la nota 562 del 28 marzo 2020.