Nuovo sistema di valutazione dei Dirigenti scolastici

Analisi del modello, tra nuove coordinate e vecchie perplessità

Come riferito anche dalla nota MIM 26 febbraio 2025, prot. n. 8369, con decreto ministeriale 21 febbraio 2025, n. 28, è stato adottato (ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni con la Legge 29 luglio 2024, n. 106) il «Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici» (di seguito, Sistema). Nel momento in cui scriviamo è ancora in corso di registrazione.

Un’esigenza inderogabile

Si tratta di uno snodo delicato, ma fondamentale per innalzare i livelli di efficacia ed efficienza del nostro sistema educativo di istruzione e formazione, al cui interno – come sottolineato dallo stesso Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel comunicato stampa diffuso il 22 febbraio – i Dirigenti scolastici «svolgono una funzione fondamentale».

Le procedure che sovrintendono alla loro valutazione individuale, se correttamente calibrate, portano infatti non solo alla valorizzazione dei Dirigenti scolastici e al miglioramento del loro agire professionale, ma anche ad un progressivo incremento della qualità complessiva delle prestazioni e dei servizi resi dal nostro servizio scolastico.

Si tratta di un’esigenza tanto più sentita, in quanto nel mondo dell’istruzione vi è ancora una forte resistenza alla cultura della valutazione: a tal proposito, è sufficiente ricordare che il personale docente è una delle poche categorie di lavoratori del pubblico impiego escluse dai processi di misurazione e valutazione della performance, introdotti dal D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Un’attesa lunga venticinqueanni

La valutazione dei Dirigenti scolastici è attesa in Italia da venticinque anni, da quando cioè, introdotta l’autonomia delle istituzioni scolastiche, è stata attribuita la qualifica dirigenziale ai capi d’istituto delle scuole statali[1].

Molti sono stati i tentativi proposti nel corso del tempo, a partire dalle tre sperimentazioni SI.VA.DI.S. (Sistema di Valutazione della Dirigenza Scolastica) avviate negli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 sulla scorta dell’espressa previsione di una verifica e valutazione dei risultati del dirigente contenuta nell’art. 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell’area V quadriennio giuridico 2002-2005[2].

Nel 2012 il progetto sperimentale VALeS(Valutazione e Sviluppo Scuola)[3] riprese, migliorandolo e allargandolo anche alla dirigenza scolastica, il ‘prototipo’ di valutazione delle istituzioni scolastiche VSQ(Valutazione per lo Sviluppo della Qualità delle scuole) adottato con un decreto ministeriale del 29 marzo 2011. Anche questo tentativo non sortì tuttavia effetti duraturi.

I nuclei di valutazione

Un nuovo approccio alla valutazione della dirigenza scolastica venne inaugurato dal DPR 28 marzo 2013, n. 80 (Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione) e dalla Direttiva applicativa n. 11, con cui il 18 settembre 2014, l’allora Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, definiva le priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Tale impostazione è stata poi sussunta dall’art. 1, comma 93, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, secondo cui nell’individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si deve tenere conto, da un lato, «del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione» e, dall’altro, di alcuni criteri generali:

«a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell’incarico triennale;
b) valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;
c) apprezzamento del proprio operato all’interno della comunità professionale e sociale;
d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell’ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;
e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole».

Muovendosi all’interno di tali coordinate, la Ministra Stefania Giannini emanò la Direttiva MIUR 18 agosto 2016, n. 36[4], con cui propose un modello di valutazione della dirigenza scolastica, che faceva perno da un lato su una vasta e articolata raccolta documentaria (il cosiddetto «Portfolio del DS») e dall’altro sui nuclei di valutazione, istituiti presso gli Uffici Scolastici Regionali (USR) e costituiti da un dirigente tecnico, amministrativo o scolastico, in funzione di coordinatore, e da due esperti in possesso di specifiche e documentate esperienze in materia. L’impegno profuso dal Ministero nel promuoverle autorizzava a ritenere che tali modalità di valutazione fossero destinate a dismettere i panni di esperimento provvisorio per assumere i caratteri della definitività.

La complessità e la farraginosità delle procedure, unitamente alla mancanza di un numero adeguato di dirigenti tecnici, fecero tuttavia sì che anche quest’ultima sperimentazione, condotta nel triennio 2016-2019, benché abbia visto l’adesione (volontaria e senza effetti sulla retribuzione di risultato) di oltre i due terzi dei Dirigenti scolastici italiani, sia stata prima sospesa e poi definitivamente accantonata dall’amministrazione.

La modifica dell’art. 25 del D.lgs. 165/2001

Frutto delle esperienze precedenti, il nuovo Sistema proposto dal DM 28/2025 si muove nell’ambito della disciplina dei procedimenti di valutazione tracciata dal DPR 80/2013 e dei criteri fissati dalla L. 107/2015, ma in un «quadro normativo» complessivo che risulta decisamente modificato dal decreto-legge n. 71/2024 recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca», poi convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106.

Il DL 71/2024, tra le diverse misure riguardanti il settore scolastico, prevede, infatti, in particolare, con l’art. 13, la riscrittura dell’art. 25, comma 1, secondo periodo del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La norma in parola, istitutiva della dirigenza scolastica, dispone ora, dopo la novella, che i risultati dei Dirigenti scolastici, inquadrati in ruoli di dimensione regionale, siano valutati tenendo sì conto della specificità delle loro funzioni, ma non più sulla scorta delle verifiche effettuate dai nuclei di valutazione istituiti presso gli USR, bensì «sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito nonché del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici», un nuovo organismo adottato con un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito in cui saranno anche stabiliti «gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell’azione dirigenziale» e individuati «i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione», in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell’istruzione e del merito, emanata ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera a), del D.lgs. 150/2009[5].

L’individuazione e l’assegnazione degli obiettivi

La finalità del Sistema è quella di realizzare, in una prospettiva di progressivo incremento della qualità del servizio scolastico, di valorizzazione e di miglioramento professionale dei Dirigenti scolastici, una valutazione oggettiva e trasparente dei risultati conseguiti individualmente.

La valutazione è espressa in centesimi e giunge a collocare il valutato in quattro possibili differenti fasce:

FasceDescrizione del risultato
80 – 100Ottimo raggiungimento degli obiettivi
55 – 79Buon raggiungimento degli obiettivi
31 – 54Sufficiente raggiungimento degli obiettivi
Uguale o minore di 30Mancato raggiungimento degli obiettivi

Essa si basa, per 80 dei 100 punti che compongono il punteggio massimo conseguibile, sulla misurazione del raggiungimento di obiettivi chiaramente definiti e misurabili.

Con un decreto interdipartimentale il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e il Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale individuano di norma entro luglio dell’anno scolastico precedente a quello di riferimento (per il corrente a.s. entro marzo 2025) gli obiettivi da assegnare ai Dirigenti scolastici da parte dei Direttori USR, in armonia con le priorità strategiche definite dal Ministro e in coerenza con i principi dell’autonomia, con i criteri di cui all’art. 1, comma 93, della Legge 107/2015, e le funzioni attribuite ai Dirigenti scolastici dall’art. 25 del D.lgs. 165/2001.

Entro agosto dell’anno scolastico precedente a quello di riferimento, i Direttori degli USR assegnano ai Dirigenti scolastici gli obiettivi del decreto interdipartimentale, integrandoli, al fine di tener conto delle specificità territoriali, con un obiettivo specifico di rilevanza regionale, ancorato a dati oggettivamente rilevabili, eventualmente declinato per cicli d’istruzione (per il corrente anno scolastico, in considerazione del ritardo con cui si è avviata la procedura, è stato escluso l’obiettivo a rilevanza regionale).

Obiettivi generali e obiettivi specifici

Gli obiettivi sono distinti in obiettivi generali e obiettivi specifici. I primi afferiscono ai seguenti quattro ambiti di valutazione, desunti dall’art. 1, comma 93 della Legge 107/2015:

  1. competenze gestionali ed organizzative finalizzate alla correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dirigenziale;
  2. competenze per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane;
  3. competenze concernenti l’analisi della realtà scolastica di assegnazione, nonché la progettazione delle iniziative volte al suo miglioramento;
  4. competenze concernenti i rapporti con la comunità scolastica, il territorio ed i referenti istituzionali.

Gli obiettivi generali si declinano in uno o più obiettivi specifici. Ad ognuno di questi ultimi, riscontrabili in termini annuali, è assegnato un peso, proporzionale alla rilevanza che riveste, per un totale massimo di 80 punti, ed è associato ad uno o più indicatori, utilizzati per la misurazione dell’effettivo grado di raggiungimento dell’obiettivo.

I comportamenti organizzativi e professionali

I restanti 20 punti sono assegnati in base alla classificazione dei comportamenti organizzativi e professionali effettuata sulla base della rubrica di valutazione contenuta nell’allegato “A2”. La misurazione e la valutazione dei comportamenti avvengono con riferimento alla capacità di raggiungere i risultati in maniera trasversale a tutti gli indicatori connessi agli obiettivi assegnati. All’assegnazione di questi 20 punti contribuiscono le eventuali risultanze di verifiche, effettuate anche attraverso visite ispettive, e di ulteriori elementi conoscitivi acquisiti nonché della complessità del contesto in cui opera il Dirigente scolastico.

La misurazione e la valutazione

Nel procedimento di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici, alle prime due fasi di individuazione e di assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti scolastici segue la fase della misurazione e valutazione, da parte dei Direttori degli USR, dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati e dei comportamenti professionali e organizzativi.

Tutto il procedimento di valutazione viene gestito tramite una piattaforma digitale dedicata, messa a disposizione di tutti gli attori del processo di valutazione, in cui per ogni indicatore associato agli obiettivi specifici e all’obiettivo di rilevanza regionale sono riportati i dati a disposizione del sistema informativo del Ministero o provenienti da altri sistemi.

Se lo ritengono opportuno e soprattutto quando le evidenze a sistema si ricavano da piattaforme/servizi non obbligatori, i Dirigenti scolastici possono integrare gli elementi presenti sulla piattaforma con ulteriori dati, che documentino le eventuali cause ostative al raggiungimento dei target previsti o il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Nel processo di valutazione i Direttori degli USR si avvalgono dell’attività istruttoria e del supporto dei Dirigenti amministrativi degli ambiti territoriali o dei Dirigenti tecnici con funzioni ispettive.

In particolare, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per gravi e impreviste cause non imputabili direttamente al Dirigente scolastico, i Direttori USR valutano con l’ausilio dei Dirigenti degli ambiti territoriali, sulla base delle eventuali evidenze prodotte dal Dirigente scolastico, se provvedere ad un’eventuale ridefinizione del punteggio. Nonostante le richieste avanzata dal CSPI e dai sindacati di ampliarne la possibilità di utilizzo, il Sistema prevede che si possa fare ricorso a tale procedura relativamente a un solo obiettivo.

Entro il mese di novembre dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento, a seguito della valutazione, il Direttore dell’USR notifica tramite la piattaforma l’attribuzione del punteggio della scheda di valutazione finale. Decorsi dieci giorni lavorativi senza che il Dirigente scolastico abbia richiesto la fase di contradditorio, la valutazione si intende accettata.

«L’ora che volge il disio ai naviganti»

In attesa di capire se il Sistema ha la “magnanimità” necessaria a cogliere la complessità della funzione ricoperta dai Dirigenti scolastici all’interno del Sistema educativo di istruzione e formazione, ci limitiamo in questa sede ad esprimere pochi limitati dubbi.

Il primo riguarda l’opportunità di avviare una valutazione di respiro annuale in un periodo in cui i dirigenti scolastici, in attesa di archiviare quella del corrente scolastico, impostata e condotta ignorando obiettivi, indicatori e target su cui saranno valutati, sono già con la testa e il cuore proiettati verso il successivo anno scolastico.

Un secondo punto di domanda riguarda la capacità del Sistema di tenere distinti i campi di azione del Dirigente scolastico da quelli degli organi collegiali, spesso separati da linee di confine labili e incerte, con intrecci di competenze a tal punto inestricabili da richiamare alla memoria i cinquecenteschi gliuommeri[6].

Una terza perplessità è infine legata alla capacità del Sistema di evitare lo sbilanciamento della valutazione sugli aspetti più manageriali della figura del dirigente scolastico a detrimento delle caratteristiche di leadership educativa di cui pure viene postulato il possesso. Un sistema di valutazione, che risulta meritoriamente impostato su dati oggettivi rilevati dai sistemi informatici o dalle piattaforme, permette sicuramente di valutare l’efficienza amministrativa e organizzativa del dirigente, ma più difficilmente l’efficacia delle azioni perseguite per il raggiungimento del successo formativo degli studenti. A tal riguardo, non possiamo non fare propri i timori espressi dal CSPI nel parere del 4 febbraio 2025: «… Aspetti rilevanti dell’operato della dirigenza scolastica, quali quelli più specificamente orientati alla dimensione pedagogica-didattica, non trovano ancora richiamo nel nuovo sistema e non risultano valorizzati nell’ottica della piena aderenza al disposto del comma 93 dell’art. 1 della legge n. 107/2015. Non a caso il legislatore ha definito in maniera specifica la figura del dirigente scolastico, dedicando ad essa un apposito articolo nel D.lgs. n. 165/2001 (art. 25)».


[1] In realtà, già prima che il 1° settembre 2000 acquisissero la nuova qualifica, l’art. 41 del CCNL 1998-2001, comparto Scuola, sottoscritto il 31 agosto 1999, prevedeva che i capi di istituto si sottoponessero al giudizio di un nucleo di valutazione appositamente istituito presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale.

[2] Non appare privo di interesse il fatto che già nella relazione di monitoraggio redatta dall’INVALSI il 7 ottobre 2003, prot. 1511, erano individuati alcuni punti critici, cui – allora come anche ora – prestare attenzione nella validazione di un sistema di valutazione dei dirigenti scolastici: trasparenza delle procedure, oggettività dei criteri, omogeneità di applicazione in campo nazionale e regionale, ponderazione delle diverse condizioni operative dei singoli dirigenti, necessità di un quadro comune di dati di riferimento.

[3] Circolare MIUR, 3 febbraio 2012, n. 16: «L’obiettivo della nuova iniziativa sperimentale VALeS è quello di individuare e verificare sul campo la fattibilità di metodi, criteri, procedure e strumenti che permettano di valutare punti di forza e di debolezza della istituzione scolastica, nonché dell’azione della dirigenza scolastica».

[4] Le Linee guida, adottate nel settembre 2016 con provvedimento del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e del Direttore generale per il personale scolastico, resero poi operativa la Direttiva 36/2016.

[5] L’eliminazione dei nuclei di valutazione dal processo di valutazione dei dirigenti scolastici ha necessariamente comportato che l’art. 13 del DL 71/2024 preveda anche la contestuale cassatura dalla L. 107/2015, art. 1, comma 94 del riferimento a tale organo.

[6] Voce del dialetto napoletano («gomitolo»), usata anche per indicare un componimento poetico dei secoli 15° e 16°, formato di una serie di endecasillabi con rima al mezzo, in cui si affastellano gli argomenti più vari, allusioni a fatti del giorno, ricordi di vecchie storie, proverbi,