Novità per i dirigenti scolastici

… da “equilibristi” a lavoratori “agili”

La nota del 21 febbraio 2025 (prot. n. 44825) del Ministero dell’Istruzione e del Merito definisce i criteri generali per l’attuazione del lavoro agile per i dirigenti scolastici. Il documento dà seguito al confronto con le OOSS sull’argomento in esito alle disposizioni dell’ultimo CCNL per l’area della Dirigenza scolastica, relativo al triennio 2019/2021. L’obiettivo di perseguire il miglioramento continuo dei servizi scolastici deve dunque trovare l’equilibrio tra vita privata e professionale dei Capi d’Istituto.

La nota, dopo aver specificato i requisiti di accesso al nuovo istituto contrattuale, prevede le attività che possono essere svolte da remoto, stabilisce la natura e la durata degli accordi individuali, preordinando una modalità mista, alternata tra lavoro in presenza e lavoro agile, con un massimo di giornate mensili definite.

L’importanza di un “Lavoro agile”

Il lavoro agile è definito dal documento come una modalità per effettuare la prestazione lavorativa attraverso processi e attività specifici, in linea con la legge n. 81/2017[1] e l’art. 11 del CCNL Area Istruzione e Ricerca 2019/2021.

L’innovazione organizzativa determinata da questo nuovo istituto è finalizzata a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici ricercando al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro dei dirigenti scolastici che, nel rinnovamento dell’organizzazione del lavoro e nella fruizione così prevista, non subiranno penalizzazioni per il riconoscimento della professionalità, né limitazioni nella fruizione degli istituti giuridici.

Lo sviluppo di modelli organizzativi orientati al raggiungimento degli obiettivi e non già all’adempimento di procedure, spesso al di fuori delle esigenze della scuola reale, può giovare alla stabilità e continuità delle funzioni dirigenziali. Sappiamo, infatti, quanto i problemi legati alla residenza possono condizionare la qualità di lavoro di un dirigente scolastico.

Accordo Individuale e attività

Si tratta di un accordo individuale tra il dirigente scolastico e il Direttore generale dell’USR, competente per territorio; è accessibile su base consensuale e volontaria, ai soli dirigenti che hanno superato il periodo di formazione e prova.

Per poter accedere al lavoro agile il dirigente scolastico deve garantire la sicurezza del luogo di lavoro e la piena operatività della propria dotazione informatica. Non secondario, è il presupposto di sottostare all’obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni dell’amministrazione.

Nell’accordo si precisa anche che al Dirigente, che si avvale di tale modalità lavorativa, non spetta nessuna indennità o emolumento per le spese sostenute per consumi elettrici, connessione internet o comunicazioni telefoniche con l’ufficio di servizio.

Le attività che possono essere svolte in lavoro agile sono quelle che non richiedono la presenza fisica, per esempio tutte quelle che si avvalgono di piattaforme, che richiedono l’uso di strumentazioni tecnologiche, quindi: la predisposizione di atti amministrativi e datoriali; la partecipazione a riunioni a distanza (non deliberative); lo studio, le analisi, la stesura di relazioni, di progetti, anche le attività negoziali.

Proprio in ragione della loro natura sono escluse le attività relative a scrutini, esami conclusivi, sopralluoghi effettuati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Durata e modalità di svolgimento

Per quanto attiene alla durata, il primo accordo, indipendentemente dalla data di stipula, termina con la fine dell’anno scolastico in corso. Anche il mutamento di incarico determina la decadenza automatica dell’accordo. Successivamente, la durata temporale dell’accordo può essere anche a tempo indeterminato, fermo restando quanto appena asserito in caso di mutamento di incarico.

Il lavoro agile non può essere svolto in maniera continuativa, ma si deve alternare con giornate di lavoro in presenza (sia in sede scolastica, sia all’esterno).

La programmazione è flessibile, può essere mensile o plurimensile fino a un massimo quattro giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 4 settimane, e fino ad un massimo di 5 giornate lavorative mensili, nel caso di mesi di 5 settimane, e comunque garantendo nel complesso non meno di tre giorni a settimana da svolgersi in presenza. Si precisa nell’accordo che, nei periodi di sospensione dell’attività didattica, i giorni di lavoro agile concordati possono essere fruiti continuativamente.

Su specifica richiesta del Dirigente scolastico l’accordo può prevedere fino a 7 giornate lavorative mensili con il consenso del Direttore generale dell’USR, al verificarsi di particolari condizioni personali del Dirigente. L’articolazione delle giornate in presenza in caso di reggenze è a discrezione del dirigente con possibilità di adeguare la calendarizzazione in caso di sopraggiunte esigenze operative, previa comunicazione al Direttore generale dell’USR. Inoltre, ferme restando le previsioni già contenute nella Direttiva FP 29 dicembre 2023[2], l’accordo individuale può derogare al limite delle giornate di lavoro agile stabilite mensilmente anche per i dirigenti scolastici che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure.

Il dirigente scolastico, comunque, viene considerato contattabile per la durata ordinaria della giornata lavorativa nell’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica, salvo emergenze.

Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo non subiscono variazioni, dati i caratteri propri dell’attività lavorativa svolta dal dirigente scolastico.

Un diritto con possibilità di recesso

Il recesso dalla fruizione dell’istituto è possibile in caso di mutate esigenze organizzative con un preavviso, da parte dell’Amministrazione, di almeno trenta giorni oppure novanta giorni per lavoratori con disabilità. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine, nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Il perché di un accordo

La disciplina del lavoro agile per i Dirigenti scolastici sembra contrastare con l’idea di dirigenza scolastica, maturata a partire dal Regolamento dell’autonomia. Sono passati 25 anni, sufficienti per rifondare una funzione nell’ottica della piena responsabilità. I dirigenti scolastici, salvo rarissime eccezioni non hanno quasi mai avuto bisogno di affidare il proprio lavoro a rigidi schemi contrattuali con relativi istituti. Tutti i dirigenti assicurano la loro presenza nelle scuole ben oltre l’orario standard di un lavoratore della pubblica amministrazione e presidiano i processi ben oltre il tempo nel regolare funzionamento della scuola.

Vanno poi aggiunte tutte le presenze a manifestazioni, conferenze, incontri e riunioni nelle ore serali o nei giorni festivi e il lavoro che usualmente viene svolto a casa. Molte scuole restano aperte fino a notte per i corsi serali. Sono tanti e diffusi gli episodi che hanno richiesto interventi anche durante la notte, per allarmi, per furti, incendi, allagamenti, atti di teppismo…

La vita quotidiana di un dirigente scolastico è stata definita, da uno studio della Fondazione Agnelli, una vita da “equilibrista”, perché costretto a recitare ruoli complessi e sempre diversi[3]. Ci si chiede, quindi, fino a che punto sia possibile inquadrare, seppure attraverso il lavoro agile, le tante situazioni e gli innumerevoli problemi che il Dirigente scolastico è chiamato a presidiare, gestire, coordinare, risolvere. È comunque questa del lavoro agile forse una modalità tesa a tutelare sia l’amministrazione, sia lo stesso dirigente scolastico.


[1] Legge 22 maggio 2017, n. 81, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

[2] Direttiva 29 dicembre 2023: “Lavoro agile”.

[3] Studio Fondazione Agnelli: “Gli equilibristi. La vita quotidiana del dirigente scolastico”.