Il 9 dicembre scorso è stato finalmente pubblicato il tanto atteso bando per il concorso a Dirigente tecnico. È il Decreto direttoriale 9 dicembre 2024, n. 2269 che reca nel titolo la formula: “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive nel ruolo di cui all’articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297[1], per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del meritoâ€.
È passato più di anno da quando lo schema di Regolamento era stato sottoposto al parere del CSPI (21 settembre 2023). Il Regolamento, poi, come è noto, è stato pubblicato con il Decreto ministeriale n. 109 del 12 giugno scorso. Sono stati necessari altri sei mesi per avere finalmente il bando.
I posti, i tempi, le sedi
Per conoscere la data della prova preselettiva bisognerà attendere il computo delle domande. La prova, infatti, verrà effettuata solo se il numero delle richieste risulterà superiore a 1.450 posti, cioè dieci volte il numero dei posti messi a concorso. Non possiamo non ricordare, però, che l’ultimo concorso è stato bandito il 30 gennaio 2008, che in quel concorso sono stati coperti solo in parte i 145 posti disponibili, che i vincitori hanno assunto servizio quattro anni dopo. È prevedibile, quindi, che i partecipanti siano veramente moltissimi.
La strana coincidenza è che dopo 16 anni dal precedente concorso ci sia lo stesso numero dei posti a bando, 145, con la sola differenza che, oggi, 15 di questi (cioè il 10%) sono riservati a chi ha svolto funzioni ispettive per almeno tre anni a seguito di incarico di Dirigente tecnico, ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis e comma 6 del Testo unico del pubblico impiego (cioè del D.lgs. 165/2001).
Per quanto riguarda la tempistica, al momento sappiamo solo che coloro che intendono concorrere devono produrre la domanda entro le ore 18:00 del 23 gennaio 2025. Non siamo in grado di ipotizzare i tempi procedurali non essendo noto il calendario delle prove, né tanto meno possiamo sapere se l’assunzione a tempo indeterminato avverrà già a partire dal prossimo anno scolastico. Sappiamo invece che i vincitori potranno essere collocati sia presso l’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione e del merito, sia presso gli Uffici scolastici regionali.
Una novità importante
Una novità , già annunciata nel Regolamento, è il numero dei candidati che saranno ammessi alla prova scritta: sarà pari a 8 volte il numero dei posti disponibili (art. 6, comma 10). Nel Bando viene precisato anche il numero esatto: 1.160. A questi si aggiungono, come sempre, coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, nonché i soggetti esonerati. Sappiamo, infatti, che, come in tutti i concorsi della pubblica amministrazione, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati che versano nelle ipotesi di “persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80%†(articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Non è ininfluente questa scelta, anzi è una piccola rivoluzione quella di non affidare quasi totalmente ai test la valutazione dei futuri Dirigenti tecnici. Sarebbe stato ancora meglio se i test fossero stati eliminati del tutto, ma sappiamo bene che non ci sono le condizioni effettive per poterlo farlo, considerando il numero sicuramente altissimo dei candidati in gioco. La scelta di aumentare il numero degli ammessi alla prova scritta permette, sicuramente, una selezione rigorosa, perché le prove si annunciano già molto complesse, ma anche più articolata considerando che gli aspiranti Dirigenti tecnici avranno maggiori opportunità di esprimere e manifestare le proprie competenze (due prove scritte e una prova orale).
Anche la scelta di inserire, nella prova preselettiva una penalità (- 0,33 per ciascuna risposta errata) sembra rientri in questa logica, cioè quella di invitare alla riflessione e non di affidarsi alla casualità .
La questione della Commissione esaminatrice
Un’altra novità è l’assenza del Comitato tecnico scientifico a cui, come abbiamo visto per il Concorso a Dirigente scolastico, erano affidate le maggiori responsabilità . Era composto da soggetti scelti, in primo luogo, tra i docenti universitari, gli avvocati di Stato, i magistrati della Corte dei conti, solo alla fine si citavano i dirigenti scolastici, i dirigenti amministrativi e i dirigenti tecnici. Tale scelta sembrava veicolare una forma di disistima nei confronti di quei professionisti che quotidianamente si occupano di scuola e che hanno la responsabilità istituzionale di risolvere i problemi, seppure da fronti diversi. Questo Regolamento ha eliminato tale struttura riversando sulla Commissione esaminatrice molte responsabilità prima delegate al Comitato. La stessa composizione della Commissione denota una inversione di tendenza. Non è a caso che i tre membri devono essere scelti in primo luogo tra i Dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell’istruzione e del merito o che abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali, poi, in secondo luogo, tra i professori universitari, i magistrati, gli avvocati e pure tra i prefetti (ammesso che qualcuno trovi il tempo e la voglia di dedicarsi a compiti che esulano dalle loro consuete responsabilità e competenze).
Tra le molteplici incombenze del Presidente della Commissione c’è anche quella di definire, in seduta plenaria, i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali, e soprattutto le procedure e i criteri di valutazione che devono essere “omogenei e vincolantiâ€, sia per la Commissione “madre†sia per tutte le eventuali sottocommissioni, e resi pubblici. Questa sottolineatura sembra contrapporsi alla scelta effettuata nel concorso per Dirigenti scolastici (ancora in atto) che, come è noto, ha rimesso i criteri di valutazione alle commissioni regionali, sottovalutando, forse, il rischio che, così facendo, si possono veicolare profili diversi.
La giungla dei saperi
Il bando è corredato da 4 allegati, sono gli stessi che abbiamo avuto modo di leggere e di analizzare nel Regolamento.
- L’allegato A indica le “materieâ€, raggruppate in 8 aree, che possiamo definire “culturaliâ€, e in altre 3 aree che riguardano i quesiti di logica, di inglese e di informatica, su cui verteranno i test della prova preselettiva.
- L’allegato B definisce 6 ambiti, con le relative “materieâ€, su cui saranno articolate le domande per la prima prova scritta.
- L’allegato C definisce 5 ambiti, con relative materie, su cui saranno articolate le domande per la prova orale, ma anche le tipologie di prove per accertare altre competenze:
- un quesito di “tipo situazionale†permetterà di capire meglio se il candidato padroneggia bene le competenze descritte nell’articolo 7 del Regolamento (riprese poi nell’articolo 5 del bando);
- attraverso la lettura di un testo e una conversazione si verificherà il livello di conoscenza della lingua inglese (B2);
- attraverso lo svolgimento di una prova pratica, su uno o più strumenti informatici, si valuterà se il candidato conosce le tecnologie informatiche, se ha competenze digitali, se è in grado di utilizzare gli strumenti informatici più usuali.
- L’allegato D consiste nella tabella di valutazione dei titoli culturali e professionali.
L’architettura del concorso sembrerebbe ben strumentata tale da non lasciare nulla al caso, pur tuttavia il percorso non si presenta, per i candidati, affatto agevole. E le ragioni sono diverse.
Quali priorità ?
Alcuni dubbi nascono già alla prima lettura dell’allegato “A†dove ai raggruppamenti per materie non viene assegnato alcun nome (mentre per la prova scritta e orale i raggruppamenti si chiamano ambiti). Si ragiona, quindi per lettere dell’alfabeto. Esplorando ogni raggruppamento si è colpiti dall’asimmetria e dal peso differente di ognuno di essi, quando invece i 60 quesiti sembrano distribuiti equamente senza tenere conto della consistenza di ogni tema. Facciamo un esempio. Il raggruppamento “a†contiene il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto civile e il diritto penale. Le domande su questo raggruppamento saranno 4, una per ogni “dirittoâ€. Mentre il raggruppamento “e†si riferisce solo al diritto del lavoro e contiene quattro temi specifici (diritto del lavoro pubblico, diritto sindacale, reclutamento, sicurezza) su cui verteranno 4 domande specifiche. Inoltre, alcune materie sono illustrate attraverso spiegazioni e indicazioni di priorità , altre invece sono indicate in maniera generica. Non è sicuramente facile per l’aspirante Dirigente tecnico organizzare un programma di studio che abbia una certa sistematicità e un buon livello di approfondimento. Dovrà fare delle ipotesi e sperare che non siano difformi da quelle dei soggetti (interni o anche esterni al MIM) che predisporranno i quesiti. Sarebbe, in questo caso, molto utile poter fruire di “quadri di riferimento†ben costruiti, o meglio ancora di “piste di orientamentoâ€. Ma nel Regolamento non vi è alcun cenno in merito.
Uno sguardo attento alla cultura della scuola
Questo bando ci stupisce, però, positivamente per un particolare del tutto nuovo rispetto alle esperienze del passato. Ci sono due raggruppamenti (“g†e “hâ€) che un approccio puramente amministrativo (che ha caratterizzato i precedenti concorsi) potrebbe considerare “atipiciâ€. Riguardano rispettivamente il primo “la didattica generale, la sociologia generaleâ€, il secondo “la pedagogia generale e sociale, la pedagogia e didattica specialeâ€. Sono di fatto 4 temi ad ognuno dei quali sono riservate due domande (8 in tutto) che, nell’economia della prova, possono essere considerate di una certa rilevanza. Questa scelta sembra volere ridare nobiltà culturale e pedagogica ad una figura che negli ultimi anni è stata relegata solo nelle funzioni accertative, considerando che il contingente di 190 dirigenti tecnici, riconfermato dall’attuale Decreto di riorganizzazione del Ministero (DPCM 30 ottobre 2024, n. 185), si è quasi completamente esaurito.
Tale scelta appare in sintonia con il Decreto del 21 febbraio 2022, n. 41 che ha ridisegnato le modalità di esercizio della funzione ispettiva evidenziandone le caratteristiche culturali. Qui viene anche in aiuto l’articolo 5 del bando (art. 7 del Regolamento) che, sintetizzando le competenze che il candidato deve dimostrare, mette bene in rilievo i saperi specifici di una professione al servizio delle scuole e di chi le frequenta. Tutte le prove d’esame sono volte, infatti, ad accertare le competenze:
- in ambito educativo, pedagogico e didattico;
- finalizzate al sostegno, alla progettazione e al supporto dei processi formativi;
- finalizzate a supportare il processo di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche;
- nelle attività di analisi, studio, ricerca sui processi educativi e didattici nazionali e internazionali a supporto dell’Amministrazione;
- nell’ambito degli accertamenti ispettivi;
- nell’ambito relazionale.
Per avere una visione più completa sia del profilo e delle funzioni del Dirigente tecnico, sia dei programmi, delle regole e delle procedure necessarie per poter partecipare al concorso, vedi anche il saggio “Regolamento per il concorso a Dirigente tecnico. Come orientarsi nella preparazioneâ€, pubblicato sul numero 395 di Scuola7 il 25 agosto 2024 e il saggio “Chi saranno i nuovi Dirigenti tecnici. Esercizio della funzione e schema di Regolamentoâ€, pubblicato sul numero 351 di Scuola7 il 24 settembre 2023.
La Casa editrice Tecnodid sta predisponendo una piattaforma dedicata con saggi, test e webinar che verrà messa a disposizione di coloro che lo vorranno, a partire dalla prima decade di gennaio 2025.
[1] L’articolo del 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (cioè il testo unico della scuola) riguarda i Dirigenti tecnici con funzioni ispettive e recita: “1. Presso il Ministero dell’istruzione, nell’ambito del ruolo dei dirigenti di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituita la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive. 2. Ai dirigenti tecnici con funzioni ispettive del Ministero dell’istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Statoâ€. In realtà , non era questa la dicitura originaria perché tale articolo con i successivi 420, 421, 422 e 424 sono stati abrogati dal DL 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 che dispone la formula prima citata: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale Dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell’istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato”.