Novità in materia di valutazione degli studenti

Legge 1° ottobre 2024, n. 150

Il 16 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della legge, già approvata in Parlamento, sulla “Revisione della disciplina riguardante la valutazione di studentesse e studenti, la tutela dell’autorità del personale scolastico e la differenziazione degli indirizzi scolastici“.

Per facilitare la comprensione dei contenuti del provvedimento, che introduce diverse modifiche normative già in vigore, si propone di seguito un riepilogo delle principali innovazioni rispetto al quadro normativo attuale.

Dai giudizi descrittivi ai giudizi sintetici

Il comma 1 dell’articolo 1 (Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti) modifica il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato“, stabilendo che, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, nella scuola primaria la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, così come quella del comportamento, sarà espressa attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti (ad esempio, Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente). Tale valutazione sostituisce i giudizi descrittivi (Avanzato – Intermedio – Base – In via di prima acquisizione) introdotti dal comma 2-bis dell’articolo 1 decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41, ora abrogati dal comma 2 dell’articolo in esame.

Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni, compresa quella dell’esame di Stato, continuerà ad essere espressa in decimi per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, con votazioni che indicano differenti livelli di apprendimento.

Considerando i tempi ristretti e il fatto che le disposizioni previste entreranno in vigore già dalle valutazioni periodiche del primo periodo, auspichiamo la tempestiva pubblicazione dell’ordinanza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, che disciplinerà queste innovazioni.

Valutazione del comportamento e crediti scolastici

La legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha inoltre introdotto modifiche riguardanti la valutazione del comportamento degli studenti della scuola secondaria di primo grado, stabilendo che questa venga espressa in decimi. Inoltre, viene specificato che il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, restando comunque valide le disposizioni previste dal DPR 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) in caso di sanzioni adottate dal consiglio di istituto, che prevedono l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato.

Per quanto riguarda le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, la legge introduce un’integrazione ai requisiti necessari per essere ammessi all’esame di Stato. Infatti, la normativa prevede ora che gli studenti non saranno ammessi all’esame di Stato conclusivo se il loro comportamento sarà valutato con meno di sei decimi. In caso di comportamento valutato esattamente sei decimi, agli studenti sarà assegnato un elaborato su temi di cittadinanza attiva e solidale, che dovrà essere discusso durante l’esame orale.

Inoltre, sempre nella scuola secondaria superiore, il punteggio massimo nella fascia di attribuzione del credito scolastico potrà essere conferito solo agli studenti che ottengono un voto di comportamento pari o superiore a nove decimi.

Insegnamento trasversale dell’educazione civica e cultura del rispetto

Il comma 3 della legge 150/2024 integra l’articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, che disciplina l’insegnamento trasversale dell’educazione civica. Con l’integrazione prevista dalla disposizione in esame, oltre alle tematiche già indicate nelle lettere del comma 1 del medesimo articolo, vengono promosse anche l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e solidale (quest’ultima espressione viene introdotta dalla nuova disposizione), nonché l’educazione finanziaria. Il comma 2 dell’articolo 3 conclude che tutte queste attività hanno come obiettivo principale quello di alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

I commi 4 e 5 dispongono l’emanazione di uno o più Regolamenti, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, volti alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento. Tali regolamenti sono finalizzati a dare risposte ad alcune esigenze: ristabilire la cultura del rispetto; riaffermare l’autorità dei docenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; valorizzare il principio di responsabilità; garantire un ambiente di lavoro sereno per gli insegnanti e per il personale scolastico.

Provvedimenti a seguito di comportamenti inadeguati

In modo particolare la legge interviene su specifici comportamenti:

  • provvedimenti disciplinari d’allontanamento degli studenti dalla scuola per un massimo di due giorni. In tal caso sarà previsto il loro coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno portato al provvedimento. In caso di allontanamento superiore a due giorni, gli studenti dovranno partecipare ad attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le scuole;
  • la mancata ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato a seguito di un voto di comportamento inferiore a sei decimi. Il provvedimento sarà applicato in caso di comportamenti che costituiscono infrazioni disciplinari gravi e ripetute, inclusa la violazione del regolamento d’istituto;
  • il coinvolgimento degli studenti in attività di approfondimento sui temi della cittadinanza attiva e solidale sempre se lo studente riporterà un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica;
  • un maggiore peso del voto di comportamento riferito all’intero anno scolastico, soprattutto in presenza di atti di violenza o aggressione, nella valutazione complessiva;
  • la sospensione del giudizio per l’ammissione alla classe successiva e l’assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, sempre in presenza di un voto di comportamento pari a sei decimi, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
  • infine, l’espressione in decimi della valutazione periodica e finale degli apprendimenti nel secondo ciclo di istruzione, in ciascuna disciplina prevista dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

Risarcimento danni e riparazione pecuniaria

Sempre in merito alla tutela dell’autorità e del decoro delle istituzioni scolastiche e del personale, è importante sottolineare che l’articolo 3 della legge 150/2024 prevede pagamenti di somme a titolo di riparazione pecuniaria, oltre all’eventuale risarcimento dei danni. Tali provvedimenti vanno applicati per reati commessi a danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, ATA della scuola, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni. Le somme, che possono variare dai 500 ai 10.000 euro, andranno a favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della vittima. L’importo viene stabilito dal giudice, il quale dovrà tener conto di criteri specifici come, ad esempio, la gravità dell’infrazione, la reiterazione del comportamento illecito e le condizioni economiche dell’autore del reato.

Disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato

L’articolo 2 introduce una serie di disposizioni riguardanti l’uso di metodi didattici differenziati nelle scuole italiane, con particolare attenzione al metodo Montessori. Viene sottolineata l’importanza di questo approccio, riconosciuto per la sua efficacia nello sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità. In questo contesto, sono apportate modifiche all’articolo 142 del Decreto legislativo n. 297/1994 (Testo Unico), che regola le sezioni e le classi con metodologie didattiche differenziate.

Le scuole dell’infanzia e primarie gestite in passato dall’Opera Nazionale Montessori, ora statizzate, continueranno a funzionare con il metodo Montessori, mentre l’Opera fornirà assistenza tecnica alle scuole statali e paritarie che adottano questo approccio. Il personale docente dovrà essere specializzato nel metodo Montessori, e saranno regolamentati i corsi di formazione per ottenere questa specializzazione.

Metodo Montessori nelle scuole primarie e secondarie di primo grado

Viene inoltre introdotta una novità riguardante l’istituzione e il funzionamento di sezioni Montessori anche nelle scuole del primo ciclo di istruzione. Infatti, a partire dall’anno scolastico 2025/2026, le scuole del primo ciclo potranno vedersi riconosciuta la “messa a regime” delle sezioni di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori che seguiranno i principi e i criteri metodologici già sperimentati a partire dal 2021 attraverso un progetto triennale autorizzato dal Ministero.

Le sezioni che hanno partecipato alla sperimentazione avviata nel 2021 completeranno la fase sperimentale e passeranno a un regime ordinario, salvo diversa decisione da parte delle scuole o pareri negativi da parte degli uffici scolastici competenti. La sperimentazione sarà confermata anche per l’anno scolastico 2024/2025, e ai docenti che avranno completato i corsi di formazione sarà riconosciuto il titolo di specializzazione.

Le scuole che desiderano attivare classi Montessori nella scuola secondaria di primo grado dovranno soddisfare alcune condizioni, come la presenza di un ciclo completo di scuola primaria Montessori, un tempo scuola esteso (36-40 ore settimanali), un servizio di refezione scolastica e spazi adeguati per laboratori didattici oltre a quote aggiuntive di ore settimanali per ogni classe, con l’autorizzazione degli uffici scolastici competenti e nei limiti dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici territorialmente competenti.

Corsi di differenziazione didattica

Per garantire la qualità dell’insegnamento, i corsi di differenziazione didattica saranno regolamentati e vigilati dagli uffici scolastici territoriali competenti, e i diplomi saranno rilasciati solo dopo il superamento di controlli specifici sulle attività di formazione. I corsi saranno finanziati dai partecipanti, e il titolo ottenuto consentirà ai docenti di iscriversi agli elenchi per l’assegnazione di incarichi nelle scuole che adottano il metodo Montessori.

Oltre al metodo Montessori, l’articolo prevede la possibilità di attivare corsi di differenziazione didattica anche per i metodi educativi Agazzi (per le scuole dell’infanzia) e Pizzigoni (per le scuole primarie). I corsi, regolati da un decreto ministeriale, saranno a carico dei partecipanti, e il titolo ottenuto permetterà l’iscrizione negli elenchi per l’assegnazione di incarichi nelle scuole che adottano questi metodi.