Nuova composizione del CSPI: DM 178/2024

Storia, funzioni, compiti e responsabilità

Con il Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 19 agosto 2024, n. 178 è stata formalizzata la nuova composizione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI). Analizziamone funzioni, compiti e composizione, anche alla luce delle novità legislative che negli ultimi anni ne hanno caratterizzato il funzionamento.

Funzioni del Consiglio

I compiti e le funzioni del CSPI sono definiti dall’articolo 2, comma 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 1999, n. 233, con cui sono stati riformati gli organi collegiali territoriali della scuola, all’indomani del riconoscimento dell’autonomia scolastica, a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La finalità principale del Consiglio è garantire l’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione e offrire supporto tecnico-scientifico relativamente a istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale.

L’attività del CSPI si esplica attraverso la formulazione di proposte e l’espressione di pareri, questi ultimi di carattere obbligatorio oppure facoltativi, ma in nessuno dei due casi vincolanti per le scelte del Ministero. Decorso, comunque, il termine fissato per l’espressione del parere del CSPI rispetto al momento della richiesta da parte del Ministro, si può prescindere dal parere stesso.

Materie e tipologie dei pareri

Oltre, quindi, ai pareri facoltativi che il Consiglio può decidere di esprimere su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all’istruzione, come nel caso, ad esempio, del Parere autonomo espresso nell’adunanza del 18 gennaio 2018 dal CSPI in materia di orientamento scolastico, il Consiglio deve obbligatoriamente esprimersi su una precisa casistica elencata dall’articolo 2, comma 2 del Decreto Legislativo n. 233 del 1999.

I pareri da rendere obbligatoriamente vertono su:

a) indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;

b) direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell’istruzione;

c) obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;

d) organizzazione generale dell’istruzione.

Oltre alle materie richiamate, possono essere sottoposte al parere del CSPI anche quelle ulteriori che il Ministro decida di sottoporre alla sua analisi.

Infine, il Consiglio può anche promuovere indagini su settori specifici dell’istruzione al fine di relazionare al Ministro sullo stato di fatto delle questioni indagate, esercitando, così, la propria funzione di supporto tecnico-scientifico.

La componente elettiva

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione dura in carica cinque anni ed è composto da 36 membri, di cui la metà di nomina elettiva e l’altra metà designati.

La componente elettiva è composta da:

–  quindici eletti in rappresentanza del personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, garantendo almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione, secondo la seguente proporzione:

  • un componente per la scuola dell’infanzia;
  • quattro componenti per la scuola primaria;
  • quattro componenti per la scuola secondaria di primo grado;
  • tre componenti per la scuola secondaria di secondo grado;
  • due rappresentanti dei dirigenti scolastici;
  • un rappresentante del personale A.T.A.

– un eletto dalle scuole di lingua tedesca;

– un eletto dalle scuole di lingua slovena;

– un eletto dalle scuole della Valle d’Aosta.

La componente designata

I diciotto componenti designati dal Ministro sono nominati come di seguito:

  • quindici componenti sono individuati tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell’arte, della scuola, dell’università, del lavoro, delle professioni e dell’industria, dell’associazionismo professionale assicurando il pluralismo culturale della componente designata. Di questi quindici componenti, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;
  • ulteriori tre componenti designati sono nominati in rappresentanza delle scuole paritarie, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

Breve cronistoria

Il Ministero ha sempre fatto accompagnare la propria attività dall’azione consultiva di organi a questo preposti. Era già così con il Consiglio superiore della pubblica istruzione, composto da settanta membri e presieduto dallo stesso Ministro, a norma della Legge 30 dicembre 1947, n. 1477. All’epoca, il Consiglio operava diviso in tre Sezioni, la Prima per l’istruzione superiore, la Seconda per l’istruzione secondaria e la Terza per l’istruzione elementare.

Successivamente, nella stagione dei decreti delegati e della partecipazione delle diverse componenti, interne ed esterne, alla vita della scuola, con l’articolo 16 del Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, poi trasposto nell’articolo 23 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Testo Unico in materia di istruzione, venne istituito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, composto da settantaquattro membri e presieduto, come il precedente, dall’allora Ministro per la pubblica istruzione.

A seguito del processo autonomistico nella pubblica amministrazione avviato con la legge Bassanini, la già richiamate legge 15 marzo 1997, n. 59, vennero riformati gli organi collegiali a livello centrale, regionale e locale, per garantire rappresentanza e partecipazione alle componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati. In tale scenario, con il Decreto Legislativo 30 giugno 1999, n. 233 venne istituito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

… di proroga in proroga

Negli ultimi anni, gli eventi che hanno tristemente caratterizzato la storia mondiale, per via dell’emergenza pandemica, hanno interessato anche la composizione del CSPI. Attraverso diversi interventi legislativi, infatti, sono state prorogate le componenti, stante la difficoltà, legata alla necessità di contenere gli effetti dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di organizzare regolarmente il rinnovo della componente elettiva.

Di seguito le proroghe intervenute:

  • la prima proroga al 31 agosto 2021 della componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione è stata disposta con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
  • successivamente, con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, la proroga è stata spostata al 31 agosto 2022;
  • il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nell’ambito degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha prorogato la composizione della componente elettiva al 31 agosto 2023;
  • infine il decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto la permanenza in carica dei componenti elettivi e non elettivi del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sino al 31 agosto 2024.

A tale ultima proroga, ha fatto seguito il rinnovo delle componenti, designata ed elettiva, quest’ultima in seguito allo svolgimento delle elezioni lo scorso 7 maggio ai sensi dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 5 dicembre 2023, n. 234.

La compressione dei termini per l’espressione del parere

Negli anni, anche lo stesso funzionamento del CSPI è stato interessato dall’emergenza pandemica. Il Decreto legislativo n. 233 del 1999 fissava, infatti, il termine ordinario per l’espressione dei pareri in quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro. Inoltre aveva previsto che, per motivi di particolare urgenza, il Ministro potesse assegnare un termine ridotto, che comunque non poteva essere inferiore a quindici giorni.

In piena pandemia, con l’articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, lo stesso con cui era stata per la prima volta prorogata la validità dei componenti in carica, il termine per l’espressione del parere da parte del Consiglio è stato invece ridotto a sette giorni, nell’ambito delle misure urgenti introdotte per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero.

Per quanto fosse evidente la necessità di un’azione tempestiva nel periodo in cui era stato deliberato lo stato di emergenza, è innegabile che l’attività del CSPI si sia svolta in condizioni di estrema (forse eccessiva) compressione dei termini. L’analisi dei documenti e delle questioni sottoposte al suo vaglio, la ponderazione degli interessi in gioco, la formulazione di pareri, per la cui espressione è necessaria la negoziazione delle differenti istanze che naturalmente caratterizzano il CSPI, per la complessità e la numerosità della sua composizione, richiedono evidentemente tempi più distesi, senza i quali la funzione di supporto tecnico scientifico rischia di venire compromessa.

Il passaggio di testimone

Ciononostante il CSPI uscente ha sicuramente svolto con precisione e puntualità il proprio lavoro, non mancando di offrire spunti di riflessione all’attività del Ministero e, più in generale, alla riflessione comune sui temi dell’istruzione e sulle tante novità introdotte negli ultimi anni, non da ultimo sulle riforme legate al PNRR. Anche uno degli ultimi pareri, quello reso il 28 agosto scorso sullo schema di DM di adozione delle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica e relative linee guida in attuazione dell’art. 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, ha offerto argomenti di grande interesse sia sui temi specifici dell’educazione civica sia sui principi stessi che regolano l’autonomia delle scuole.

Ora, con il Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 19 agosto 2024, n. 178, che a decorrere dal 1° settembre 2024 rinnova la componente elettiva e la componente non elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i tempi per l’espletamento delle attività di competenza sono stati ampliati. Il decreto fissa, infatti, in venti giorni dalla richiesta il termine ordinario e in almeno dieci giorni, nei casi di particolare urgenza, il termine perché il CSPI esprima i pareri richiesti. Ed è proprio perché il CSPI entrante possa svolgere la propria funzione con efficacia e responsabilità, augurio che sicuramente formuliamo ai neo componenti, che la previsione di tempi più distesi per l’espressione dei pareri è una buona notizia. Speriamo che questo supporti e sostenga l’azione consultiva dell’organo per la qualità del nostro sistema di istruzione.