Regolamento per il concorso a Dirigente tecnico

Come orientarsi nella preparazione

Il Decreto ministeriale 12 giugno 2024, n. 109 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 6 agosto 2024 ed è entrato in vigore il 21 agosto u.s. Parliamo del “Regolamento concernente la disciplina del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato dei Dirigenti tecnici con funzioni ispettive”.

Finalmente un segnale che qualcosa si sta muovendo per la futura dirigenza tecnica: è passato, infatti, quasi un anno dalla seduta del 21 settembre 2023 nella quale il CSPI aveva espresso parere favorevole sul testo. Ora manca l’ultima tappa, il bando, con la speranza di non dover attendere a lungo la sua emanazione.

Quanti posti verranno messi a concorso?

Gli attuali posti in organico sono 190: un numero esiguo rispetto alle esigenze della scuola. Siamo convinti che il servizio ispettivo debba continuare ad “assicurare il suo indispensabile apporto non solo nella funzione di accertamento della regolarità degli aspetti didattici, organizzativi, contabili e amministrativi delle scuole, ma soprattutto in quella di supporto e consulenza, per il miglioramento complessivo della qualità del sistema di istruzione”. È quanto rilevava, tra l’altro, il CSPI nell’espressione di parere, già citato, dell’allora schema di Regolamento.

Inoltre la maggior parte dei 190 posti in organico sono oggi ricoperti da incarichi a tempo determinato (sembra che ci siano attualmente appena 18 Dirigenti tecnici provenienti da regolare concorso). Tali incarichi non hanno contribuito – così si esprime sempre il CSPI – al consolidarsi, presso gli uffici centrali e periferici dell’amministrazione, di un servizio ispettivo stabile e adeguato a supportare le numerose e diversificate esigenze del sistema scolastico.

Il Ministro in più occasioni ha espresso la volontà di aumentare i posti in organico. Lo ha fatto, per esempio, il 29 maggio 2023, in presenza di 230 esperti coinvolti in un percorso formativo INVALSI, che avrebbe dovuto avviare una nuova sperimentazione sulla valutazione esterna delle scuole. Sappiamo che le azioni dei NEV (nucleo esterno di valutazione) sono ferme al periodo pre-pandemico (2019), che fino ad allora erano state valutate in tutto 1013 scuole, sappiamo altresì quanto sia determinante per la valutazione l’azione del Dirigente tecnico. In quella circostanza il Ministro aveva accennato a 500 posti: una promessa veramente interessante. Da lì però non ci sono state evoluzioni. Pertanto l’unico riferimento certo è il comma 3, dell’art. 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126[1] in cui si parla di 146 posti. Va precisato però che il Regolamento rinvia al bando, oltre all’adozione di tutte le disposizioni, anche la definizione del numero dei posti da mettere a concorso (art. 4, comma. 1b).

Una regola sempre vigente e sempre disattesa

Il comma 3 dell’articolo 3 del Regolamento ricorda una norma fondamentale che, se rispettata, si sarebbero potute evitare molte delle criticità dovute proprio alla carenza di queste importanti figure professionali. Qui viene rinnovellato, infatti, il comma 6 dell’articolo 420 del Testo unico, il quale dice: “I concorsi a posti di ispettore tecnico sono indetti ogni due anni dal Ministero della pubblica istruzione (…)”. Anche nell’attuale Regolamento si ribadisce questa regola: “Ai sensi dell’articolo 420, comma 6, del Testo unico, sono messi a concorso con cadenza biennale i posti da dirigente tecnico presso l’Amministrazione centrale e periferica del Ministero, nei limiti dei posti vacanti e disponibili”.

Fa un po’ amaramente sorridere se pensiamo che l’ultimo concorso è stato bandito il 30 gennaio 2008, che in quel concorso sono stati coperti solo in parte i 145 posti disponibili e che i vincitori hanno assunto servizio quattro anni dopo.

Chi può partecipare al concorso?

Neanche i requisiti per l’ammissione al concorso si discostano molto dalle norme generali del Testo Unico. Oltre ai Dirigenti scolastici possono partecipare, come sempre, anche i docenti, ma c’è una piccola novità: devono avere 10 anni di servizio (e non più nove, come in passato), conta tuttavia anche il servizio preruolo maturato nei diversi profili. Il requisito fondamentale è il superamento del periodo di prova (art. 2, comma 1b).

Può capitare che qualche docente, transitando nell’insegnamento di un’altra classe di concorso, non abbia concluso con esito positivo il periodo di prova alla data della scadenza della presentazione della domanda. Il docente può, comunque, partecipare se ha già superato, con esito positivo, il periodo di prova in altri ruoli di precedente titolarità (art. 2 comma 6).

Ci sembra molto saggio che l’anzianità complessiva sia stata estesa anche al preruolo, diversamente si sarebbero esclusi i docenti più giovani con conseguenze negative sulla stessa qualità della funzione: la scuola ha bisogna di nuove risorse, meglio ancora se riferite alle più giovani generazioni.

La prova preselettiva

L’articolo 6 del Regolamento precisa che ci sarà la prova preselettiva solo se la domanda di partecipazione si rileverà superiore a 10 volte il numero dei posti messi a concorso. Quindi, se i posti saranno 146, come probabile, saranno sufficienti 1.460 domande perché si effettui tale prova. Possiamo presumibilmente ipotizzare un numero di partecipanti molto più consistente.

I quesiti saranno 60, di cui 43 attinenti alle materie indicate nell’allegato A (vedi paragrafo successivo); 7 quesiti di “ragionamento verbale e/o logico astratto”; 5 quesiti di lingua inglese, livello B2 del quadro europeo di riferimento; 5 quesiti in materia di tecnologie informatiche e competenze digitali. Le opzioni di risposta restano 4.  Diversamente da ciò che è avvenuto per i recenti concorsi a Dirigente scolastico (quello riservato e quello ordinario) le risposte errate avranno una penalità (meno 0,33 punti), le risposte non date avranno 0 punti, mentre alle risposte esatte verrà attribuito 1 punto.

Presumiamo che sia stato introdotto questa modalità di calcolo per evitare che il candidato giochi sulla casualità.

C’è un’altra differenza “positiva” rispetto ai precedenti concorsi: saranno ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a 8 volte il numero dei posti disponibili (art. 6, comma 10). Quindi, partendo sempre dall’ipotesi che i posti destinati siano 146, ci saranno almeno 1.168 candidati ammessi, senza considerare coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Inoltre, il Regolamento non esclude che si possa ritornare anche alla pubblicazione della banca dati (art. 6, comma 6) che, come è noto, era stata eliminata da tutti i concorsi della Pubblica amministrazione.

Le competenze da accertare nella prova preselettiva

Il Regolamento ha tre allegati (A, B, C) che indicano una serie articolata di competenze, diversamente aggregate, a volte chiamate “materie” (allegato A), altre volte “ambiti” (allegati B e C), che dovranno essere argomenti di esame rispettivamente per la prova preselettiva (A), per le due prove scritte (B) e per la prova orale (C).

Per ciò che concerne la prova preselettiva, i 43 quesiti, che possiamo chiamare “culturali”, sono articolati nel modo seguente:

  • 1 quesito per il Diritto costituzionale, 1 per il Diritto amministrativo, 1 per il Diritto civile e 1 per il Diritto penale (4 in tutto);
  • 2 quesiti per il Diritto internazionale ivi incluso il Diritto dell’Unione europea;
  • 19 quesiti sulla normativa e sulle politiche in tema di sistema di educazione, di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale (segue nell’allegato A un elenco dettagliato di materie);
  • 3 quesiti sulla normativa e politiche in tema di istruzione e formazione superiore;
  • 4 quesiti sul diritto del lavoro (nell’allegato A c’è una descrizione analitica delle materie specifiche);
  • 3 quesiti sulla contabilità dello Stato;
  • 2 quesiti sulla didattica generale e sulla sociologia generale (4 in tutto);
  • 2 quesiti sulla pedagogia generale e sociale e sulla pedagogia e didattica speciale (4 in tutto)

Le competenze da accertare nelle due prove scritte

Gli allegati B e C disciplinano le materie che saranno oggetto di esame nelle due prove scritte e della prova orale. L’articolo 7 del regolamento le sintetizza nella maniera che segue:

  1. competenze in ambito educativo, pedagogico e didattico;
  2. competenze finalizzate al sostegno, alla progettazione e al supporto dei processi formativi;
  3. competenze finalizzate a supportare il processo di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche;
  4. competenze – sotto il profilo tecnico scientifico – nelle attività di analisi, studio, ricerca sui processi educativi e didattici nazionali e internazionali a supporto dell’amministrazione;
  5. competenze nell’ambito degli accertamenti ispettivi con particolare riferimento agli aspetti educativi, didattici, organizzativi, contabili e amministrativi, anche nell’ambito del monitoraggio, del controllo e della verifica della permanenza dei requisiti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche paritarie e delle scuole non statali non paritarie;
  6. competenze nell’ambito relazionale: gestire reti di relazioni complesse comunicando efficacemente con i diversi interlocutori, anche al fine di valorizzare i processi di cambiamento.

Come saranno articolate le due prove scritte

La prima prova scritta sarà articolata in 7 quesiti sulle diverse materie elencate nell’allegato B che, di fatto, sono quelle stesse sintetizzate nel precedente paragrafo. Specificatamente:

  • ambito 1 – Diritto costituzionale, Diritto amministrativo, Diritto internazionale ivi incluso il Diritto dell’Unione europea;
  • ambito 2 – Contabilità dello stato con particolare riferimento all’ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche;
  • ambito 3 – Diritto civile (obbligazioni, contratti, diritto di famiglia, protezione dati personali), Diritto del lavoro;
  • ambito 4 – Didattica generale, sociologia generale;
  • ambito 5 – Pedagogia generale e sociale, pedagogia e didattica speciale;
  • ambito 6 – Normativa e politiche in tema di sistema di educazione, di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale, in tema di istruzione e formazione superiore. Su questo ambito ci saranno due quesiti.

A ciascuno dei 7 quesiti può essere attribuito un punteggio compreso tra 0 e 10 punti. Occorrono almeno 49 punti per superare la prima prova scritta (art. 10, comma 2).

La seconda prova avrà un carattere tecnico pratico ed è volta a valutare le competenze e le capacità di analisi del candidato. Consiste nella soluzione di un caso pratico attinente all’ambito di esercizio delle funzioni di Dirigente tecnico così come sono definite dalla normativa vigente. Il punteggio da attribuire a questa seconda prova può essere compreso da 0 a 70 punti. Anche in questo caso servono almeno 49 punti per superare la prova (art. 10, comma 3).

Sono ammessi, quindi, alla prova orale tutti coloro che abbiano riportato nelle due prove almeno 98 punti. Il tempo a disposizione, per entrambe le prove, verrà indicato nel bando (art. 8).

La prova orale

Anche per la prova orale si utilizzano 7 quesiti e sono relativi alle materie indicate nell’allegato C. Va comunque precisato che tra l’allegato B e C, di fatto, non c’è una sostanziale differenza: sono le stesse “materie” che vengono articolate in maniera leggermente differente. È una scelta che, nel Regolamento, non viene motivata; si fa, pertanto fatica a capirne bene la ragione, specialmente se consideriamo che anche il numero delle domande sono le stesse per entrambe le prove. Queste sono comunque le indicazioni dell’allegato C.

Un quesito per ciascuno dei seguenti ambiti:

  • Ambito 1 – Diritto costituzionale, Diritto amministrativo, Diritto internazionale ivi incluso il Diritto dell’Unione europea;
  • Ambito 2 – Contabilità dello stato con particolare riferimento all’ordinamento contabile e finanziario delle istituzioni scolastiche;
  • Ambito 3 – Diritto civile (obbligazioni, contratti, diritto di famiglia, protezione dati personali), Diritto del lavoro.

Due quesiti per ciascuno dei seguenti ambiti:

  • Ambito 4 – Normativa e politiche in tema di sistema di educazione, di istruzione e di formazione e relativa architettura istituzionale, in tema di istruzione e formazione superiore;
  • Ambito 5 – Didattica generale, Pedagogia generale e sociale, Pedagogia e didattica. Speciale, sociologia generale

Durante la prova orale la commissione dovrà accertare anche altre competenze:

  • attraverso un quesito di tipo situazionale, come il futuro dirigente tecnico riesce a contestualizzare quanto previsto dal Regolamento (vedi articolo 7, comma 2);
  • attraverso la lettura di un testo, la sua traduzione e una successiva conversazione, la conoscenza del livello B2 della lingua inglese;
  • attraverso una prova pratica su più strumenti informatici, il livello di conoscenza delle tecnologie e delle competenze digitali.

Un Regolamento molto impegnativo

Il Regolamento disegna una figura professionale ad altissimo livello. Ma l’elenco delle competenze è talmente ampio da rendere difficoltosa, a chi intende partecipare al concorso, la stessa organizzazione di un programma di studio. Manca la gerarchizzazione delle competenze, mancano le sottolineature, le enfatizzazioni che sarebbero invece necessarie per prefigurare quel particolare profilo del Dirigente tecnico con funzioni ispettive.

Forse, ciò che può aiutare chi aspira a tale ruolo è rileggere il documento allegato al DM 21 febbraio 2022, n. 41, Modalità di esercizio della funzione tecnico ispettiva[2], dove vengono indicate cinque aree su cui il Dirigente tecnico è chiamato ad esercitare la sua funzione:

  • sostegno alla progettazione e supporto ai processi formativi;
  • supporto al processo di valutazione e autovalutazione;
  • supporto tecnico-didattico-pedagogico;
  • supporto tecnico-scientifico per le tematiche ed i processi definiti dall’Amministrazione;
  • accertamenti ispettivi.

All’interno di ogni area vengono poi declinati compiti, funzioni e responsabilità[3]. Dall’analisi del documento allegato al DM 41/2022 emerge un quadro molto organico (e non dispersivo) che può costituire un’utile guida per una progettazione personalizzata di un percorso di preparazione.


[1] Art. 2, comma 3, Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126: “Il Ministero (…) è autorizzato a bandire, nell’ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di cinquantanove (59) Dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2023, di ulteriori ottantasette (87) Dirigenti tecnici”.

[2] DM 21 febbraio 2022, n. 41, Funzione Tecnico ispettiva, il Decreto ministeriale che descrive le modalità di esercizio.

[3] Vedi anche: Chi saranno i nuovi dirigenti tecnici? Esercizio della funzione e schema di regolamento, in Scuola7-351, 24 settembre 2023.