Esami integrativi e di idoneità

Requisiti di ammissione, struttura delle prove e modalità di svolgimento

La scorsa settimana il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico Regionale della Campania ha avviato un monitoraggio sull’applicazione del DM 5 dell’8 febbraio 2021, in ordine agli esami integrativi e di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione, che sono stati riordinati proprio in quella data con il citato documento firmato dall’allora Ministro Lucia Azzolina.

Lo spunto appare interessante per proporre una veloce sintesi delle disposizioni, in questo periodo finale dell’anno scolastico nel quale le scuole sono alle prese con tali esami o ne stanno calendarizzando lo svolgimento.

Requisiti di ammissione nel primo ciclo d’istruzione

Ai sensi del D.lgs. 62/2017, decreto delegato della legge 107/2015, vengono ribadite le disposizioni che regolano l’accesso agli esami di idoneità. I requisiti consentono l’accesso all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria per coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo e il nono anno di età.

Analogamente per le classi della scuola secondaria di I grado, possono accedere all’esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado, coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età.

La possibilità è anche offerta agli studenti che, iscritti ad una qualsiasi classe della scuola statale o paritaria del I ciclo di istruzione e ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell’anno in corso, chiedano di accedere alla classe successiva sostenendo apposito esame.

Gli alunni i cui genitori hanno scelto l’istruzione parentale, ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione devono sostenere l’idoneità alla classe successiva in una scuola statale o paritaria. Qualora la scuola non sia né statale né paritaria ma comunque iscritta negli albi regionali, è prescritto l’esame soltanto in caso di passaggio alla scuola pubblica oppure al termine della quinta primaria.

Il comma 8 dell’articolo 2 tutela con l’applicazione delle norme di maggior favore, gli alunni delle scuole straniere in Italia, laddove essi volessero passare ad una scuola pubblica italiana.

Gli alunni ad alto potenziale intellettivo possono accedere all’esame di idoneità per l’anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, purché dotati di opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale. Questa si rilascia su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all’unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe.

Lo svolgimento degli esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione

La richiesta di sostenere l’esame di idoneità va presentata, entro il 30 aprile di ciascun anno, al dirigente scolastico della scuola statale o paritaria scelta dalla famiglia. La domanda deve essere accompagnata dal progetto didattico educativo seguito dall’alunno in maniera che la scuola possa accertarne la coerenza con le Indicazioni nazionali vigenti. Per avvalersi delle misure dispensative e/o degli strumenti compensativi previsti per gli alunni con BES è indispensabile accompagnare la domanda con le certificazioni di legge e, se presente, con il PDP ove predisposto.

È importante notare che l’esame deve svolgersi in unica sessione entro il 30 giugno dell’anno scolastico in corso secondo un calendario liberamente definito dalla singola scuola.

  • L’esame, nella scuola primaria, si articola in una prova scritta relativa alle competenze linguistiche, in una prova scritta relativa alle competenze logico matematiche ed in un colloquio.
  • L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare.
  • Per gli alunni con disabilità la commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.

Scuola secondaria di secondo grado: un iter più articolato

La complessità della scuola secondaria di secondo grado italiana che, nella configurazione ordinaria, supera i trenta indirizzi tra professionali (11), tecnici (11 con varie opzioni e articolazioni) e licei (6 con varie opzioni), si riflette specularmente sugli obblighi in termini di integrazioni del curricolo nel caso in cui si voglia passare da uno all’altro indirizzo.

Il primo indispensabile chiarimento è disposto dal comma 10 dell’articolo 4 del DM n. 5/2021, volto a favorire il riorientamento e il successo formativo. Questa disposizione, fatte salve le eccezioni per i licei coreutici e musicali in termini di prove attitudinali, dispone che:

  • gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi;
  • analogamente gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.

Questa norma tende a tutelare i sempre più frequenti bisogni di riorientarsi espressi da molti studenti nel corso del primo anno delle scuole superiori e lascia loro la serenità di compiere le scelte successive senza ansie e preoccupazioni eccessive che nuocerebbero alla serenità della seconda e (si spera) definitiva scelta.

La struttura degli esami integrativi nel secondo ciclo

Ritornando agli esami integrativi, essi, fatto salvo quanto appena riferito, sono riservati:

  • agli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
  • agli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

Gli esami integrativi devono essere riferiti alle sole parti del percorso, al quale si aspira iscriversi, non coincidenti con quelle del percorso di provenienza. Lo stesso discorso vale per l’eventuale seconda e/o terza lingua straniera discordanti con quelle già studiate e da integrare esclusivamente qualora sia l’unica differenza nel curricolo.

Come si vede la disciplina è piuttosto chiara ed esaustiva, e, per quanto attiene agli esami integrativi, riesce anche a garantire un contributo importante al successo formativo, strettamente legato all’orientamento nel corso della vita, già complesso in età adolescenziale quando si tende a cambiare le proprie iniziali scelte sulla base dell’esperienza scolastica e dell’elaborazione personale.

Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni.

Non sono previsti esami integrativi nei percorsi quadriennali e nel secondo livello dell’istruzione degli adulti.

Esami di idoneità, “semel in anno licet”

Ferma restando la disposizione che impone lo svolgimento anche degli esami di idoneità in un’unica sessione speciale che deve concludersi prima dell’inizio delle lezioni (non sono né previste né prevedibili sessioni straordinarie o aggiuntive), per gli esami di idoneità occorre preordinare un coinvolgimento del Collegio dei docenti che, in qualità di organo tecnico, indica criteri e modalità per il loro svolgimento, anche per il calendario delle prove.

Nel secondo ciclo, possono sostenere gli esami di idoneità:

a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;

b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.

Ulteriore requisito è costituito dal possesso del titolo conclusivo della scuola secondaria di I grado o titolo equivalente.

Anche in questo caso non è prevista l’ammissione agli esami di idoneità nell’ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.

La formazione della Commissione

Per la composizione della Commissione occorre tenere presente:

  • la classe alla quale in candidato aspira i cui docenti devono essere tutti presenti in ragione delle discipline del curricolo;
  • i docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti, in caso di difformità (anche parziali) tra il curricolo dell’indirizzo di provenienza e di destinazione.

I casi da trattare, riferiti al singolo candidato ed al suo pregresso iter scolastico, richiedono sia la composizione di una Commissione costituita dal consiglio della classe a cui il candidato aspira sia la nomina di una rosa di docenti, delle discipline oggetto di verifica, che devono integrare il consiglio di classe in sede di esami, in maniera funzionale all’accertamento delle competenze ed al conseguimento dell’idoneità alla classe richiesta.

Infatti, i candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.

I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti tra il corso seguito e quello di destinazione.

Per chi sostiene prove relative a più anni, sia l’accertamento sia la valutazione devono essere distinti per ciascuno di essi e sempre valutati almeno con voto di sufficienza per ciascuna delle discipline da verificare.

La costruzione delle prove

Per gli studenti affetti da DSA sono garantiti, anche in sede di esami di idoneità, gli strumenti compensativi adeguati al disturbo ed eventualmente già prescelti in un PDP già esistente nella documentazione presentata.

Peraltro, fin dall’inizio della sessione, quale condizione indispensabile per l’ammissione agli esami, ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati, accertandone la conformità ai curricoli ordinamentali, e provvede alla verifica di tutte le documentazioni a supporto della richiesta.

Gli esami dovranno essere svolti utilizzando tutti i tipi di prove previsti per le singole discipline dagli ordinamenti senza semplificazioni, accorpamenti di prove o utilizzo di modelli strutturati appositamente per l’accertamento dell’idoneità: prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali devono essere adeguatamente approntate ed utilizzate per accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.

Scrutini e credito scolastico

Il consiglio di classe, competente a scrutinare gli esiti degli esami di idoneità, è quello della classe di destinazione dello studente. Esso deve mantenere la propria composizione completa e perfetta evitando il rischio di composizioni pletoriche nelle quali si ammettono anche i docenti che hanno valutato discipline afferenti agli anni di corso precedenti e non presenti nel consiglio. Questi ultimi docenti, evitando di presenziare all’organo, che potrebbe vedere inficiata la propria validità in presenza di componenti non strutturali, si limiteranno a inviare i risultati delle prove disciplinari compiute.

Il credito scolastico per l’esame di Stato, da attribuire in sede di riconoscimento dell’idoneità alle classi afferenti agli ultimi tre anni di corso della scuola secondaria di secondo grado, è calcolato con le ordinarie modalità utilizzate negli scrutini finali, definendo in sede di consiglio di classe e sulla base di quanto appositamente stabilito nel PTOF, la fascia della banda prevista dal D.lgs. 62/2017 nell’apposita tabella. In caso di studenti particolarmente brillanti, come normalmente avviene, è applicabile la fascia alta della banda se essi rispondono ai criteri stabiliti per gli studenti interni alla scuola appartenenti alla classe di destinazione del candidato.

In attesa di ulteriori necessarie regolazioni

Le norme vigenti, con i soli requisiti dell’età e del possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, consentono di candidarsi all’idoneità all’ultima classe, di un corso di studi di scuola secondaria di secondo grado, senza aver precedentemente conseguito alcun titolo relativo alle classi precedenti e potendo, così, condensare quattro anni di corso. Rispetto a questa possibilità il Ministero trasteverino ha annunciato l’adozione di un provvedimento che dovrebbe limitare a soli due anni di corso per ogni sessione annuale il conseguimento dell’idoneità da parte di un candidato. Aspettiamo questa disposizione normativa, tesa a limitare dei presunti abusi in alcune scuole, nella certezza che essa potrà mettere ordine e consentire, al sistema scuola, di mantenere la propria immagine di rigore ed equità nel Paese.