Apprendimento non formale e informale

Processo di validazione delle competenze in Europa per l’accesso all’università

Recentemente (30 aprile 2024) è uscito il nuovo rapporto della rete Eurydice ‘Validation of non-formal and informal learning in higher education in Europe’. Il documento indaga come i sistemi di istruzione superiore di 37 Paesi europei riconoscono e convalidano i risultati dell’apprendimento non formale e informale.

Nell’introduzione, vengono riportate le definizioni, adottate ufficialmente dalla Commissione Europea e da Cedefop, sulla base delle quali vengono censite statisticamente le qualificazioni e i percorsi di apprendimento funzionali al loro conseguimento. C’è un riferimento particolare alla Raccomandazione del Consiglio del 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale e alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 (Allegato I) sul Quadro Europeo delle Qualifiche.

Apprendimento formale, informale e non formale

Cosa si intende per apprendimento non formale e informale? E per apprendimento formale?

Per apprendimento formale, si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta.

Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi formali, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

Per apprendimento informale si intende quello che, a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, in contesto lavorativo, familiare e del tempo libero.

Definizione di convalida e processi collegati

La definizione di convalida degli apprendimenti è ripresa direttamente dalla raccomandazione del Consiglio del 2012: “processo di conferma, da parte dell’autorità competente, dell’acquisizione di un risultato di apprendimento misurato in rapporto a uno standard appropriato e articolata nelle seguenti quattro fasi distinte: identificazione, documentazione, valutazione e certificazione.”

L’operazione di convalida degli apprendimenti presuppone, però, alcuni passaggi preliminari:

1. individuare e adottare criteri condivisi, in grado di soddisfare le caratteristiche dei tre tipi di apprendimento, operazione elaborata da Eurostat già nel 2016[1] nel Manuale CLA (Classification Learning Activities);

Criteri nell’apprendimento formal, non formal, informal

CriterionFormalNon-formalinformal
aIntention to learnXXX
bOrganisationXX 
cInstituzional framework and locationXX 
dHierarchy level-grade structure (ladder)X  
eAdmission requirementsX  
fRegistration requirementsX(X) 
gTeaching/learning methods ( predetermined/not flexible)XX(X)
hDuration of at least one semester (minimum of 30 ECTS[2])X  
iRecognition of the programme by the relevant national education or equivalent authoritiesX  

2. chiarire fino a che punto la convalida possa sostituire le tradizionali qualifiche di ingresso all’istruzione superiore ovvero quali e quanti apprendimenti siano convalidabili e quali siano i meccanismi di riconoscimento della qualità;

3. contribuire al soddisfacimento dei requisiti di studio dell’istruzione superiore.

Ruolo dell’Unione europea nel processo di validazione degli apprendimenti

Le azioni strategiche dell’Unione europea, volte a promuovere e a dare visibilità e valore alle competenze acquisite attraverso l’apprendimento non formale o informale risalgono ai primi anni 2000 e ai documenti di avvio del Processo di Bologna[3]. In essi si sosteneva infatti la necessità “di rimuovere gli ostacoli al riconoscimento dell’apprendimento precedente ai fini di agevolare l’accesso ai programmi di istruzione superiore e di facilitare l’assegnazione delle qualifiche sulla base dell’apprendimento precedente”.

La convalida offre dunque la possibilità di mettere a frutto le competenze comunque acquisite in un’ottica di lifelong learning individuabili in tre settori:

  • i percorsi di istruzione formale
  • l’attività lavorativa
  • le attività svolte nel terzo settore.

Visibilità delle competenze

Ma come rendere visibili tali competenze acquisite in contesti non formali e informali?

Un processo di convalida delle competenze permette di individuare, documentare, valutare e certificare le proprie competenze e può portare all’ottenimento di una qualifica parziale (microcredenziali) o completa, aumentando le possibilità di ingresso e carriera sul mercato del lavoro e aprendo nuove opportunità professionali.

Garantire vie di accesso alternative all’istruzione superiore è sicuramente un obiettivo del Pilastro sociale europeo (2017), che intende implementare le azioni volte all’inclusione degli studenti con background socioeconomici più bassi Questi ultimi sono per lo più orientati alla frequenza di percorsi brevi di istruzione secondaria superiore, che di norma non consentono l’accesso all’istruzione terziaria. L’OCSE ha, infatti, ribadito come una maggiore equità dell’istruzione non possa lasciare fuori dall’istruzione superiore gli studenti penalizzati da percorsi di studio pur non continuativi e regolari.

Utilità della convalida

La convalida, dunque, può facilitare l’accesso a ulteriori percorsi di istruzione e formazione così come portare all’esenzione di alcune parti di un modulo formativo o di un corso di studi.

Il processo di validazione può aumentare l’inclusione sociale e può rafforzare la posizione delle persone, compresi coloro che abbandonano prematuramente la scuola, i disoccupati, gli adulti scarsamente qualificati e i cittadini di paesi terzi, dando rilievo alle loro competenze.

Del resto, la Raccomandazione del 2012 sulla convalida invitava gli Stati membri a introdurre disposizioni nazionali per la validazione entro il 2018. Tali disposizioni dovrebbero consentire alle persone di aumentare la visibilità e il valore delle conoscenze e competenze acquisite al di fuori dell’istruzione e della formazione formali.

Le Linee guida del 2023 e l’Inventario

La Commissione europea e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) assistono gli Stati membri in questo processo attraverso specifiche Linee guida europee[4] e un contenitore di buone pratiche chiamato “Inventario europeo”.

Le Linee guida europee sulla convalida forniscono ai responsabili politici e alle parti interessate consigli pratici su come effettuare la validazione attraverso una check list.

Check list della convalida

Invece, l’Inventario europeo illustra il modo in cui la convalida viene effettuata a livello nazionale, regionale e locale in Europa. Tali strumenti sostengono il dialogo tra tutte le parti interessate nei loro sforzi costanti volti a sviluppare buone pratiche condivise in Europa.

Gli esiti del Report di Eurydice

Il Report di Eurydice documenta in che modo i sistemi di istruzione superiore europei offrono ai cittadini l’opportunità di convalidare le loro conoscenze e competenze acquisite attraverso l’apprendimento non formale e informale.

La relazione evidenzia che coloro che non dispongono di qualifiche tradizionali possono accedere all’istruzione superiore, sulla base della convalida dell’apprendimento non formale e informale. Ciò riguarda soltanto la metà dei sistemi di istruzione superiore in Europa (18 sistemi su 37).

Tra i sistemi che offrono tali opportunità, molti propongono ulteriori percorsi alternativi di accesso all’istruzione superiore, tra cui test o esami di ingresso speciali o programmi di istruzione superiore preparatori.

La maggior parte dei sistemi di istruzione superiore che offrono percorsi di accesso alternativi all’istruzione superiore, compreso l’accesso attraverso la convalida dell’apprendimento non formale e informale, sono situati nell’Europa occidentale e settentrionale.

La convalida per i titoli di studio dell’istruzione superiore è più diffusa rispetto alla convalida di accesso a tali studi. In quasi tutti i Paesi UE sono stabilite percentuali precise di convalida rispetto al numero complessivo dei crediti necessari al conseguimento della laurea sia a ciclo breve sia magistrale.

Quindi, mentre la convalida per il completamento degli studi dell’istruzione superiore è comunemente possibile, quella di accesso è spesso soggetta a restrizioni dettate dalle normative nazionali. Ciò significa che gli studenti che si avvalgono dell’opportunità di convalida devono comunque partecipare ad alcuni corsi di istruzione formale prima di ottenere un titolo riconosciuto.

La relazione mostra che circa due terzi dei sistemi con dispositivi di convalida affrontano esplicitamente questo tema nei documenti nazionali, poiché l’obiettivo è quello di garantire che la pratica sia sostenuta da norme chiaramente definite.

E l’Italia?

In 30 sistemi educativi europei sui 37 esaminati, e fra questi risulta anche l’Italia, gli studenti hanno la possibilità legale di soddisfare almeno alcuni requisiti di studio del primo ciclo dell’istruzione superiore attraverso la convalida dell’apprendimento non formale e informale.

Nel contesto italiano il processo di convalida risulta presente, anche se permangono restrizioni sulla quantità di apprendimento non formale e informale che può essere convalidato.

Documenti europei

Document 32012H1222(01), Council Recommendation of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal learning

Council Recommendation of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal learning

Linee guida europee per la validazione dell’apprendimento non formale e informale

Validazione dell’apprendimento non formale e informale

Inventario europeo in fase di validazione: aggiornamento 2018. Introduzione e panoramica dei report


[1] Cfr. Classification Learning Activities Manual, 2016 http://ec.europa.eu/eurostat/

[2] ECTS, European Credit Transfer System: è il Sistema dei crediti dell’Istruzione superiore, adottato nei Paesi UE dopo il Processo di Bologna.

[3] La creazione degli ECTS (European Credits Transfer System) e la Creazione dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore hanno in realtà anticipato e sollecitato il sistema dei crediti abbinati ai risultati di apprendimento anche per l’IFP e per l’istruzione secondaria superiore generale.

[4] http://data.europa.eu/doi/10.2801/223633