È stato sottoscritto lo scorso 30 aprile il decreto interministeriale, a firma del Ministro dell’istruzione e del merito Valditara e del Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti, per rendere disponibili oltre 734,9 milioni di euro per incrementare i posti dei servizi educativi. L’obiettivo è quello di raggiungere il target europeo del PNRR, migliorandone l’offerta educativa e offrendo un aiuto concreto alle famiglie[1].
Le risorse a disposizione del nuovo Piano
Come si evince dal decreto interministeriale n. 79 del 30 aprile 2024[2], le risorse messe in campo provengono, in parte, dall’accertamento delle economie complessive derivanti da rinunce, da definanziamenti e non assegnazioni, relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Investimento 1.1[3]. Complessivamente, è possibile reinvestire nel nuovo Piano risorse economiche derivanti direttamente dai fondi del PNRR pari a 334.955.734,85 euro.
Altra fonte di finanziamento piuttosto rilevante, che ha alimentato il budget complessivo, è determinato da ulteriori fondi recuperati nel bilancio dello stesso Ministero. Si tratta di risorse relative all’annualità 2026, di cui all’articolo 1, comma 59 della legge n. 160 del 2019, come rimodulate con la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), nella misura complessiva di 400.000.000,00 euro, iscritti nel bilancio del Ministero dell’interno. Le risorse complessive disponibili per il nuovo “Piano asili nido” ammontano, dunque, a 734.955.734,85 euro.
La Missione 4 – C1 – Investimento 1.1 del PNRR
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza[4] è articolato attualmente in 7 Missioni, quali aree tematiche principali su cui intervenire, individuate in piena coerenza con i 6 pilastri del Next Generation EU. Le Missioni si articolano in Componenti, cioè in aree di intervento che affrontano sfide specifiche, composte a loro volta daInvestimenti e Riforme. La Missione 4 è dedicata a “Istruzione e ricerca”, a cui è stato destinato complessivamente poco oltre 30 miliardi di euro, pari al 15,48% dell’importo totale del PNRR. Sono due le Componenti che riguardano la Missione 4: M4C1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università e M4C2 – Dalla ricerca all’impresa. Nell’ambito della Componente 1 – che prevede nel complesso 6 Riforme, 6 Linee di Investimento per le infrastrutture e 4 Linee di Investimento per le Competenze – la prima linea di Investimento è dedicata al piano di investimenti per la fascia 0-6 anni. Tale piano è finalizzato ad aumentare l’offerta di strutture per l’infanzia attraverso la costruzione, la ristrutturazione e la messa in sicurezza di nidi d’infanzia e scuole dell’infanzia, con l’intento di un miglioramento dell’offerta educativa sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo.
Un intervento strategico per raggiungere il target previsto nel PNRR
Il target della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR, come rimodulato a seguito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza[5], è pari a 150.480 nuovi posti.
Per raggiungere tale target, si rende necessario investire su nuove costruzioni o su riconversioni di edifici pubblici non già destinati a nidi d’Infanzia per la realizzazione di nuovi posti aggiuntivi.
In pratica, bisogna attivare in ogni edificio nuovo o riconvertito un minimo di 20 nuovi posti aggiuntivi: è un parametro definito considerando il valore medio delle normative regionali in materia.
Per l’individuazione dei comuni beneficiari delle risorse finanziarie, sono stati considerati i criteri minimi riportati di seguito e che concorrono, in eguale misura ponderale, alla definizione dell’elenco degli interventi da ammettere a finanziamento:
- popolazione residente e popolazione nella fascia di età 0-2 anni di almeno 60 bambini (secondo il dato ISTAT del 2021);
- copertura del servizio nella fascia di età 0-2 anni inferiore al 33%.
In base alla popolazione residente secondo i dati ISTAT dell’anno 2021, sono state delimitate le fasce di popolazione per individuare il numero minino di nuovi posti da attivare in ciascun comune tra quelli individuati in appositi elenchi predisposti – relativi, rispettivamente, ai comuni delle aree metropolitane e a quelli delle aree non metropolitane – e allegati al citato decreto. Sono state individuate otto fasce, come dalla seguente tabella riepilogativa:
FASCIA | ABITANTI | NUOVI POSTI |
---|---|---|
1 | oltre 1 milione | 360 |
2 | da 500.001 a 1 milione | 300 |
3 | da 200.001 a 500.000 | 240 |
4 | da 100.001 a 200.000 | 180 |
5 | da 50.001 a 100.000 | 90 |
6 | da 25.001 a 50.000 | 60 |
7 | da 10.001 a 25.000 | 30 |
8 | fino a 10.000 | 20 |
L’individuazione dei Comuni finanziabili
Nel decreto, nel calcolo dei nuovi posti che ciascun comune deve attivare, viene data rilevanza alla percentuale di copertura del servizio in termini di numero di posti autorizzati per 100 bambini nella fascia di età 0-2 anni, dal momento che è previsto un incremento percentuale dei nuovi posti da attivare in base al livello attuale di copertura del servizio, aggiornato anche in base all’assegnazione per fasce sopra riportate. Nel dettaglio, l’incremento previsto della percentuale di copertura del servizio è pari a:
- da 0 a 10,9 posti per 100 bambini 0-2 anni, incremento di nuovi posti di almeno il 60%;
- da 11 a 21,9 posti per 100 bambini 0-2 anni, incremento di nuovi posti di almeno il 40%;
- da 22 a 32,9 posti per 100 bambini 0-2 anni, incremento di nuovi posti di almeno il 20%.
Sulla base delle risorse disponibili e dei criteri definiti, è possibile finanziare 14 comuni delle città metropolitane, come può evincersi dalla tabella allegata al decreto (allegato 3) e che è riportata a seguire:
Posizione in graduatoria | Regione | Provincia | Comune | Posti da attivare | Importo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | Roma | Roma | 360 | 8.640.000 |
2 | Lombardia | Milano | Milano | 360 | 8.640.000 |
3 | Campania | Napoli | Napoli | 300 | 7.200.000 |
4 | Piemonte | Torino | Torino | 300 | 7.200.000 |
5 | Sicilia | Palermo | Palermo | 300 | 7.200.000 |
6 | Liguria | Genova | Genova | 300 | 7.200.000 |
7 | Emilia-Romagna | Bologna | Bologna | 240 | 5.760.000 |
8 | Toscana | Firenze | Firenze | 240 | 5.760.000 |
9 | Sicilia | Catania | Catania | 240 | 5.760.000 |
10 | Puglia | Bari | Bari | 240 | 5.760.000 |
11 | Veneto | Venezia | Venezia | 240 | 5.760.000 |
12 | Sicilia | Messina | Messina | 240 | 5.760.000 |
13 | Calabria | Reggio Calabria | Reggio Calabria | 180 | 4.320.000 |
14 | Sardegna | Cagliari | Cagliari | 180 | 4.320.000 |
Per quanto concerne, invece, i comuni delle aree non metropolitane finanziabili nei limiti delle risorse disponibili, l’elenco allegato al decreto (allegato 4) ne prevede in tutto 1868: anch’essi sono stati ordinati sulla base dei criteri descritti della popolazione residente complessiva, della popolazione nella fascia di età 0-2 anni e della copertura del servizio nella fascia di età 0-2 anni.
È stata garantita, complessivamente, una percentuale di almeno il 40% delle risorse per i comuni delle regioni del Mezzogiorno, utilizzando un costo parametrico di 24.000 euro a nuovo posto per le nuove costruzioni, ovvero per le riconversioni che prevedono demolizioni e ricostruzioni di edifici non già destinati a nidi d’infanzia e di 20.000 euro a nuovo posto nel caso di riconversioni di edifici esistenti non già destinati a nido[6].
Un impegno di cui devono farsi carico i Comuni
I comuni individuati sono finanziabili solo a seguito di procedura di adesione tramite il sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito e previa verifica dei requisiti.
Spetta, pertanto, ai singoli comuni dare prova di saper sfruttare questa ulteriore opportunità per incrementare i posti dei servizi educativi nei propri territori. Specialmente nelle aree in cui, a tutt’oggi, il numero complessivo di posti per il segmento 0-3 anni è molto al di sotto della media nazionale e molto lontano dal raggiungimento del target europeo, fissato per il 2030 entro il 45%[7].
In fase di adesione, gli enti locali dovranno garantire, al fine di assicurare il target finale del PNRR, la realizzazione del numero di posti predeterminato, potendo ricorrere a una flessibilità massima, in riduzione, del 20% rispetto all’attivazione dei nuovi posti previsti e assegnati a ciascun ente. Ovviamente, l’utilizzo di tale flessibilità riduce proporzionalmente l’importo di finanziamento, in quanto strettamente legato al numero dei posti da realizzare e attivare.
È possibile anche prevedere un eventuale incremento del numero dei posti da realizzare da parte degli enti locali, rispetto a quelli predefiniti, ma senza un incremento del finanziamento assegnato, che costituisce un limite di spesa.
È richiesto il rispetto del cronoprogramma procedurale, che sarà contenuto nell’accordo di concessione e che prevede il termine di aggiudicazione dei lavori entro il 31 ottobre 2024, al fine di rispettare successivi target e milestone. Modifiche al cronoprogramma possono essere definite dall’Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell’istruzione e del merito.
Invero, i termini e le modalità di attuazione delle procedure definite con il decreto interministeriale n. 79 sono disciplinati da un apposito avviso pubblico dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero dell’istruzione e del merito, entro 10 giorni dall’adozione del decreto stesso.
Un’opportunità garantita anche a Comuni più piccoli
Il decreto interministeriale prevede che possano candidarsi anche Comuni più piccoli di quelli individuati e con una popolazione residente nella fascia 0-2 anni inferiore a 60 bambini, secondo il dato ISTAT del 2021 e che, al contempo, registrano una copertura del servizio nella fascia 0-2 anni inferiore al 33%, non inseriti nell’elenco predisposto e allegato al predetto decreto.
La possibilità della loro adesione è condizionata alla forma aggregata e in convenzione con comuni limitrofi che non possiedono i requisiti minimi e non sono inseriti nel citato allegato, con l’intento di garantire una gestione congiunta più efficace e sostenibile del servizio.
Anche agli enti locali inseriti nell’elenco possono richiedere, al fine di ottimizzare le risorse e la gestione efficace dei servizi, la partecipazione in forma aggregata e in convenzione con altri comuni limitrofi, inseriti o meno nel suddetto elenco. Resta vincolante la necessità di garantire i requisiti minimi e, soprattutto, la realizzazione del numero dei posti minimi indicati per ciascun comune e nei limiti delle risorse finanziarie indicate e disponibili.
In ragione delle opportunità sopra descritte, nel decreto è prevista la possibilità di accantonare una quota pari al 10% dello stanziamento complessivo, corrispondente a 73.495.573,485 euro. Tale accantonamento non opera quale riserva di finanziamento, ma viene utilizzato solo nel caso in cui i comuni che si aggregano siano inseriti nell’elenco predisposto, sulla base dei medesimi criteri previsti per tutti gli altri enti locali.
In caso di carenza di adesioni o nel caso in cui l’inserimento dei comuni in forma aggregata non sia in posizione utile, in base ai criteri con cui è stato definito l’elenco di cui all’allegato 4 del decreto interministeriale, le risorse accantonate saranno svincolate e utilizzate a scorrimento.
Utilizzo di tutte le risorse disponibili per centrare l’obiettivo
Esauriti gli elenchi mediante la procedura di adesione, qualora fossero ancora disponibili risorse, in quanto economie non assegnate all’esito della predetta procedura, sarà possibile individuare ulteriori interventi per la costruzione di nuovi nidi d’infanzia o di riconversione di edifici pubblici non originariamente destinati ai servizi educativi.
È data, altresì, possibilità di presentare candidature ad enti locali non inseriti negli elenchi summenzionati o anche ad enti locali inseriti nei suddetti allegati che, pur avendo aderito alla procedura, intendono realizzare posti aggiuntivi e nuove strutture rispetto a quelli già garantiti. Le candidature dichiarate ammissibili saranno inserite in una graduatoria sulla base del loro livello attuale di copertura del servizio di asilo nido nella fascia 0-2 anni, anche se superiore al 33%, e sulla base del livello di progettazione posseduto, potendo prevedere accordi e convenzioni tra più enti locali per la gestione comune del servizio.
Data l’importanza dell’obiettivo e del target da raggiungere, nonché della rilevanza anche sociale dell’investimento relativo ai servizi educativi, nel decreto è previsto che vengano attivati i poteri sostitutivi, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108[8], in caso di rinuncia da parte degli enti locali inseriti nell’elenco.
[1] Il Decreto interministeriale è attuativo di quanto previsto all’art. 11 del Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.
[2] Cfr. Italia Domani.
[3] Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 – “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.
[4] Cfr. D. Trovato, PNRR-Scuola: al via i primi investimenti, Scuola7-263, 12.12.2021.
[5] La revisione del PNRR italiano è stata approvata dal Consiglio dell’Unione europea (UE) in data 8 dicembre 2023. Da evidenziare che, in fase di assessment e di rimodulazione del PNRR, la Commissione europea non ha ritenuto ammissibili gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e demolizione e ricostruzione che non aumentassero il numero di nuovi posti.
[6] Il calcolo è stato effettuato considerando l’incremento dei prezzi e dei costi delle materie prime, nonché una stima effettuata sui costi reali delle aggiudicazioni entro la milestone UE del 30 giugno 2023 per gli analoghi interventi inseriti nella Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 del PNRR, così come rendicontati alla Commissione europea durante il periodo di assessment.