La scuola: tra legge di bilancio e mille proroghe

Cosa c’è di nuovo per l’anno che verrà?

Anche il 2023, in perfetta analogia con gli anni passati, si è chiuso con l’approvazione a larga maggioranza (200 sì, 112 no e 3 astenuti) della legge di bilancio e, contestualmente, del decreto milleproroghe

La legge di bilancio e la legge di stabilità (ex legge finanziaria) sono i provvedimenti che compongono la manovra triennale di finanza pubblica, relativamente alle misure qualitative e quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici stabiliti nel documento di economia e finanza (DEF)

La legge di bilancio, in particolare, è lo strumento previsto dall’articolo 81 della Costituzione italiana[1] attraverso il quale il Governo, con un documento contabile di tipo preventivo, comunica al Parlamento le spese pubbliche e le entrate previste per l’anno successivo in base alle leggi vigenti. I due rami del parlamento devono approvarla entro il 31 dicembre di ogni anno.

Legge di bilancio 2024

Tanti sono stati i temi cruciali affrontati nei numerosi dibattiti che hanno preceduto l’approvazione della legge di bilancio 2024, ma tra questi nessuna novità di rilievo sembrava emergere per il settore scolastico. Bisogna entrare, quindi, nel merito del testo di legge (pubblicata sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023 – Supplemento ordinario n. 40), e specificatamente nei commi 326-332, per cercare di capire se ci sono stati provvedimenti per la scuola e di che natura essi sono.

Incarichi temporanei

Il comma 326 proroga, dal 1° gennaio al 15 aprile 2024, i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, dalle istituzioni scolastiche statali, nell’ambito degli organici PNRR e Agenda Sud. Ciò grazie al rifinanziamento di 50,33 milioni di euro per il 2024 previsto dal comma 327. In particolare le finalità sono due:

  • svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori (articolo 21, comma 4-bis, del DL n. 75/2023 – legge n. 112/2023);
  • contrasto alla dispersione scolastica e riduzione dei divari territoriali e negli apprendimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Agenda Sud

Il comma 328 stanzia 3,333 milioni di euro per il 2024 e 10 milioni per l’anno 2025 con l’obiettivo di potenziare gli organici del personale docente nelle scuole che aderiscono ai progetti pilota del piano “Agenda Sud”.

Contrasto alla dispersione

Il comma 329 autorizza la spesa di ulteriori 40 milioni di euro per consentire la prosecuzione dei progetti finalizzati alla riduzione dei divari territoriali, al contrasto della dispersione scolastica, all’abbandono precoce e alla prevenzione dei processi di emarginazione sociale nelle istituzioni scolastiche dell’Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, del Molise, della Puglia, della Sardegna e della Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti evidenziati dall’INVALSI nelle  rilevazioni nazionali.

Valorizzazione del personale scolastico

Il comma 330 incrementa di 42 milioni di euro, per gli anni 2024 e 2025, il fondo per la valorizzazione del personale scolastico, istituito dalla legge di bilancio per il 2023 per valorizzare i docenti impegnati nelle attività di tutor ed orientamento. Le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale in una apposita sessione contrattuale che disciplina l’utilizzo anche delle ulteriori risorse individuate nell’ambito della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e Ricerca, ovvero derivanti da altre fonti di finanziamento europee. Viene riconosciuta la priorità alle attività svolte nelle istituzioni scolastiche individuate nell’ambito del piano «Agenda Sud».

Formazione

Il comma 331 incrementa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Piano nazionale sulla formazione previsto dalla legge 107/2015 sulla base delle linee guida elaborate dalla Scuola di alta formazione.

Incremento del FUN per i DS

Il comma 332 incrementa di 700.000 euro per il 2024 e di 3 mln di euro a decorrere dal 2025 il fondo unico nazionale (FUN) per le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

Incremento contrattazione nazionale pubblico impiego

I commi 27 e 28 incrementano di 3 miliardi di euro per il 2024 e di 5 miliardi di euro dal 2025 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego. A decorrere dal 2024 l’indennità di vacanza contrattuale viene aumentata per un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale incremento, per un valore complessivo di 2 miliardi, è stato già pagato, nel mese di dicembre 2023, come anticipazione al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali.

Proroga APE sociale

Il comma 136 prevede la proroga dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2024 anche per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e gli educatori degli asili nido con un’anzianità contributiva di almeno 36 anni che svolgono la professione da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero 6 negli ultimi 7.

Modifiche previdenziali “Opzione donna”

I commi 138 e 139 stabiliscono modifiche previdenziali rispettivamente all’opzione donna e quota 103. Per l’opzione donna viene aumentato di un anno il requisito anagrafico, che passa da sessanta anni a sessantuno anni, ma viene ridotto di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni. Viene prorogata per un anno la cosiddetta quota 103, ma con una doppia penalizzazione: l’intera pensione è calcolata con il sistema contributivo e non con il sistema misto e, la misura dell’assegno, non potrà risultare superiore a 2.272 euro lordi al mese (quattro volte il trattamento minimo INPS) sino al compimento di 67 anni in luogo delle cinque volte attuali. Restano condizioni più favorevoli se i requisiti sono stati maturati entro dicembre 2023. Per i dipendenti del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato se la domanda di cessazione dal servizio è presentata entro il 28 febbraio 2024 il trattamento decorre dal primo giorno dell’anno scolastico o accademico avente inizio nel 2024.

Decreto Milleproroghe

Con il termine “milleproroghe” si fa riferimento a un decreto legge che il governo emana solitamente una volta all’anno. Il contenuto di tale norma prevede il rinvio di scadenze o dell’entrata in vigore di alcune disposizioni il cui mancato rispetto potrebbe provocare gravi problemi per cittadini, imprese e istituzioni. La funzione del decreto è quindi quella di affrontare con un unico atto una serie di termini che altrimenti dovrebbero essere trattati e risolti separatamente.

Nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre scorso si dice infatti: “Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e di adottare misure organizzative essenziali per l’efficacia dell’azione delle pubbliche amministrazioni, il testo prevede la proroga dei termini di prossima scadenza in diversi ambiti”.

Il Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (pubblicato nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, cioè nello stesso giorno della legge di bilancio) interviene anche con alcuni provvedimenti per la scuola. Specificatamente: aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS); esoneri e semiesoneri dall’insegnamento; parere del CSPI. Soprattutto apporta un lieve (ma a nostro parere, non sufficiente) miglioramento sul dimensionamento della rete scolastica.

Dimensionamento rete scolastica

Il decreto consente alle Regioni di adottare, per il solo anno scolastico 2024/2025, strumenti di flessibilità nella organizzazione della rete scolastica con particolare riferimento agli accorpamenti. Le Regioni esclusivamente per l’anno scolastico 2024/2025, possono incrementare il numero delle autonomie scolastiche fino a un massimo del 2,5% rispetto al contingente degli organici dei Dirigenti scolastici e DSGA già individuato dal decreto interministeriale n. 127 del 30 giugno 2023 per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. Tali autonomie scolastiche saranno affidate in reggenza. Va precisato che l’eventuale incremento del numero di autonomie scolastiche dovrà essere poi recuperato negli anni 2025/2026 e 2026/2027.

La possibilità sarà garantita anche alle Regioni che avessero già deliberato il dimensionamento. Queste potranno modificarlo con una nuova delibera. La riduzione dei tagli non va, tuttavia, ad incrementare le disponibilità per le operazioni di mobilità e di assunzione in ruolo per i Dirigenti Scolastici e per i DSGA. Le Regioni che non utilizzeranno la flessibilità del 2,5% disporranno delle risorse non utilizzate per la concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall’insegnamento.

Esoneri e semiesoneri

A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti parametri, criteri e modalità per l’individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni di euro per l’anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Aggiornamento GPS

Il Decreto, modificando quanto era già stato disposto dal Decreto-Legge 22/2020, stabilisce che l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per il biennio 2024/2025-2025/2026 sarà disciplinato con Ordinanza Ministeriale.

Termine per pareri CSPI

Il Decreto proroga al 31 dicembre 2024 anche la disposizione che detta i termini (sette giorni dalla richiesta del Ministro dell’Istruzione e del Merito) entro i quali il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) deve rendere il proprio parere.


[1] Articolo 81 della Costituzione: «Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».