Per capire le nuove regole che governeranno il funzionamento dei concorsi per l’accesso ai ruoli dei docenti di tutti gli ordini di scuola, bisogna leggere attentamente i Decreti 205 e 206 del 26 ottobre 2023 perché è lì che sono riassunte, a dire il vero in maniera non sempre di facile lettura, tutte le nuove disposizioni. Prima, però, di entrare nel merito dei Decreti e delle leggi di riferimento, ricordiamo a grandi linee cosa prevede il PNRR su questo settore.
Il PNRR in merito alle assunzioni per la scuola
La riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca del Piano nazionale di ripresa e resilienza così recita: “L’attuale sistema di reclutamento degli insegnanti richiede una revisione finalizzata a poter coprire, con regolarità e stabilità, le cattedre disponibili con insegnanti di ruolo. Tale misura ha l’obiettivo strategico di comportare un significativo miglioramento della qualità del sistema educativo del nostro Paese che non può non passare attraverso un innalzamento delle professionalità del personale scolastico. Il processo normativo sarà avviato nel 2021 e concluso nel 2022”.
Sappiamo, però, che il termine del 2022 è stato di fatto spostato in avanti. Inoltre va anche ricordato che il target MAC1-14 prevede che si arrivi ad assumere almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento.
Decreti di riferimento
I decreti del 26 ottobre 2023, che dobbiamo leggere con molta attenzione, riguardano, quindi, i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli:
- del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno (Decreto 205/2023);
- del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno (Decreto 206/2023).
L’analisi va effettuata già a partire dalle considerazioni preliminari che occupano oltre sei pagine dell’intero documento. Da queste sei pagine vanno estrapolati alcuni punti che ci permettono di capire come le indicazioni del PNRR sono state trasformate, prima attraverso le leggi, poi attraverso i suddetti Decreti, in indicazioni operative che poi, tramite appositi bandi (Decreti 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023), daranno l’avvio a tutte le operazioni concorsuali.
È possibile interpretare in maniera corretta le nuove disposizioni se partiamo dal presupposto che la situazione attuale riveste carattere di “transitorietà”. Tuttavia, l’analisi delle norme di riferimento non è particolarmente facile perché nell’arco di due anni hanno subito diverse modifiche in fase di conversione. Cercheremo, comunque, di entrare nel meccanismo e di capire ciò che è essenziale, ponendoci alcune domande.
Norma su cui vengono banditi i concorsi
Tre sono i Decreti-legge a cui i regolamenti fanno riferimento, tutti e tre convertiti in legge con modificazioni:
- Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (in particolare l’articolo 59), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (che ha modificato l decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- Decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
Non è semplice per un aspirante docente destreggiarsi con disinvoltura tra i diversi rivoli di tali norme, anche perché le leggi di conversione non riportano la norma integrata, ma solo le aggiunte e le soppressioni. È sempre consigliato, quindi, consultare in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto-legge originario coordinato con la legge di conversione, che viene successivamente redatto dal Ministero della giustizia ai sensi del Testo Unico (DPR 1092/1985) delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, proprio per facilitare la lettura delle disposizioni eventualmente integrate o modificate.
Frequenza annuale e semplificazione
Ciò che appare, a nostro parere, di primaria importanza, è il comma 10 dell’articolo 59 (Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) perché prevede il ritorno, di antichissima memoria, alla “frequenza annuale” di tutti i concorso per accedere all’insegnamento, con l’introduzione, pero, della “semplificazione” delle procedure: “Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale (…) garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate (…)”.
Possiamo, invece, definire il comma 11, con una parola impropria, come una indicazione “di servizio” perché è quello che demanda ad un Decreto del MIM tutta la disciplina su “le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio”.
Prova scritta
Sulle procedure e sulle tipologie delle prove concorsuali torna il Decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022, sempre relativo alle misure urgenti per l’attuazione del PNRR, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. L’articolo 46, “Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti”, apporta modifiche all’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (prima citato) recante appunto “Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente”. Nel punto a) al comma 10[1] vengono, di fatto confermati i criteri e le modalità già utilizzate nei precedenti concorsi che poi saranno cambiati con il successivo provvedimento (Decreto legge 22 giugno 2023, n. 75)
Prova scritta a risposta multipla
Quindi, per avere la certezza di come si svolgerà di fatto la prova scritta in questa prima tornata concorsuale, l’aspirante docente deve fare riferimento all’articolo 20 del Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
Cosa dice questo articolo? Il sostenimento (…) “per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, (avviene) mediante l’ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese”.
È naturale che le prove a risposta multipla, rispetto a quelle a risposta aperta, riducono di molto i tempi concorsuali.
La legge 112/2023, partendo sempre dalla particolare situazione storica in cui viviamo, non tralascia, però, di mettere in evidenza nel medesimo comma che “al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” ci potrà essere “la possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all’accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo”.
Queste indicazioni, come altre, sono state riprese nell’articolo 4 dai Decreti 205 e 206 del 26 ottobre 2023[2].
Decreti 205 e 206 del 26 ottobre 2023
L’articolo 1 di entrambi i Decreti mette in evidenza che i concorsi saranno banditi “in attuazione della Riforma M4C1R2.1 della Missione 4”. Come è noto tale missione riguarda il “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”. Nell’articolo si ribadisce altresì l’assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento proprio ai fini di raggiungere il target M4C1-14.
Naturalmente, come è nella natura di ogni regolamento su cui poi si va a costruire un bando concorsuale, anche qui vengono disciplinate le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta e vengono definiti i compiti della commissione nazionale. In tal caso la commissione sarà incaricata di redigere:
- i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta;
- i programmi delle prove;
- i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale;
- i titoli valutabili e il relativo punteggio.
Va precisato che tali Decreti non disciplinano solo i concorsi che saranno banditi, per la fase transitoria, presumibilmente entro il mese di dicembre dell’anno in corso, ma disciplinano in via ordinamentale tutti i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli docente ai sensi delle leggi su cui abbiamo prima ragionato.
Posti messi a concorso
I posti disponibili, per questa prima tornata concorsuale 2023-2024, sembrano essere 30.216 (tra quelli comuni e quelli per il sostegno). Tale numero deriva dalla differenza tra i posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità al netto degli esuberi (81.023) e il numero di immissioni in ruolo necessarie per coprire le vacanze di organico nell’anno scolastico 2023/2024, che sono state calcolate in 50.807.
I 30.216 posti attualmente disponibili sono così distribuiti:
- 1.315 nella scuola dell’infanzia (di cui 608 di sostegno);
- 8.326 nella scuola primaria (di cui 5.463 di sostegno);
- 7.646 nella secondaria di I grado (di cui 2.480 di sostegno);
- 12.929 nella secondaria di II grado (di cui 564 su sostegno).
A questi vanno aggiunti, con tutta probabilità, ulteriori 14.438 posti, con apposito decreto, se autorizzati dal MEF. In tal caso i candidati potranno far riferimento a 44.654 posti per l’anno scolastico 2023-2024.
Procedure concorsuali transitorie
Un altro aspetto importante è che i concorsi saranno indetti a livello regionale in maniera tale da permettere la copertura dei posti che si renderanno vacanti e disponibili nell’anno scolastico successivo a quello in cui è previsto l’espletamento delle prove concorsuali.
Il comma 6 dell’articolo 3 del Decreto 205 del 26 ottobre 2023 (scuola secondaria primo e secondo grado) specifica che sono previste, nel periodo transitorio, una o più procedure concorsuali proprio al fine di assicurare il conseguimento dell’obiettivo assunzionale del PNRR.
Il comma 7 precisa che per la prima procedura è ammessa la partecipazione dei candidati che abbiano già conseguito 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022. Il comma 8 ricorda, però, che nell’anno accademico 2023/2024 sono stati avviati i percorsi universitari di formazione iniziale e che, a partire da questi, potrà essere bandita una seconda procedura concorsuale transitoria. I candidati che, in questa seconda tornata, concorreranno su posti comuni dovranno aver conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale.
Aree di competenza previste nella prova scritta
L’articolo 6 del Decreto 205 (scuola secondaria primo e secondo grado) e del Decreto 206 (scuola infanzia e primaria), entrambi del 26 ottobre 2023, specifica nel dettaglio in che cosa consiste la prova scritta.
È composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:
a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, vertenti sui programmi contenuti nella “Parte generale” dell’Allegato A (Programmi), così distribuiti:
- 10 quesiti di ambito pedagogico;
- 15 quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;
- 15 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;
b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.
Novità rispetto ai precedenti concorsi
La novità più importante è che tale prova sembra essere analoga per tutti gli ordini scuola, sia per posti comuni sia per posti su sostegno. Tuttavia va ricordato che i due Decreti fanno riferimento a due specifici allegati (A) che costituiscono i programmi concorsuali relativi distintamente alla scuola dell’infanzia e primaria e alla scuola secondaria. All’interno di entrambi gli allegati troviamo poi le indicazioni specifiche.
Nell’allegato A al Decreto 205/2023 abbiamo:
- una “parte generale” (A1)
- una parte relativa ai posti di sostegno e ai posti comuni suddivisi per classi di concorso (A2).
Nell’allegato A al Decreto 206/2023 abbiamo:
- una prima “parte generale” (A1)
- una seconda parte relativa alla scuola dell’infanzia (A2)
- una terza parte relativa alla scuola primaria (A3)
Tale distinzione può far presupporre che i test possono essere calibrati proprio in relazione alla specificità del settore scolastico a cui ogni candidato fa riferimento, almeno relativamente a quelli sui quali sono stati predisposti i bandi, cioè “scuola dell’infanzia e primaria” e “scuola secondaria” (di primo e secondo grado).
Non si tratta, quindi, né di una differenziazione a livello disciplinare, perché tale competenza verrà poi verificata nella prova orale, né di una differenziazione per gradi e ordini di scuola, quanto piuttosto di come i principi psicologici, pedagogici, metodologici e didattici possono essere applicati nelle due macro situazioni di apprendimento (“infanzia e primaria” e “secondaria”).
L’ipotesi sembrerebbe confermata dall’avviso pubblico del 22 novembre 2023 (prot. 69684) per la fornitura dei quesiti[3]. Alle università, ai consorzi universitari, agli enti pubblici di ricerca, al Formez PA sono stati chiesti, per i posti comuni e di sostegno, 300 quesitiper la scuola primaria e dell’infanzia e 1000 quesiti per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, ripartiti ai sensi dell’articolo 6 del Decreto 205 e del decreto 206 del 26 ottobre 2023.
All’avviso è stata acclusa solo la “parte generale” dei programmi (allegati A ai decreti 205 e 206 suddetti), ciò fa presupporre che gli enti, che rispondono al bando, dovranno attenersi scrupolosamente a tali indicazioni.
Tipologie di partecipanti alla prima procedura concorsuale transitoria
Nell’articolo 3 del Decreto 205/2023 si ribadiscono i requisiti di ammissione, per la scuola secondaria, previsti D.lgs. 59/2017 (articolo 5, comma 1), cioè, possono partecipare:
- i candidati che sono in possesso congiuntamente di Laurea magistrale e di abilitazione all’insegnamento nella specifica classe di concorso;
- i candidati che sono in possesso congiuntamente di Laurea, diploma AFAM di I livello o titolo equipollente e di abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico pratico;
- i candidati che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.
Da alcune informative del Ministero ai Sindacati, sembra che per quest’ultima categoria ci potrà essere la riserva del 30% dei posti disponibili, così come prevede il comma 10 bis dell’articolo 59 del Decreto-legge 73 del 25 maggio 2021[4].
Va precisato, inoltre, che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 3 del Decreto 205/2023 si aggiunge un’altra tipologia di possibili candidati (che forse è la più ampia). Si dice, infatti, che “possono altresì partecipare, ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo del Decreto Legislativo 59/2017[5], coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento”.
[1] Nel punto a) al comma 10 del Decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022 si parla di “sostenimento di una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull’informatica e sulla lingua inglese”.
[2] Qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 59, comma 10, lettera a), secondo periodo, del Decreto legge, i bandi di cui all’articolo 13 esplicitano le ragioni della scelta della prova scritta a risposta aperta con la possibilità, in tal caso, di prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove scritte di cui all’articolo 6, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250.
[3] Direzione generale per il personale scolastico – Prot. 69684 del 22 novembre 2023 – Avviso pubblico per l’assegnazione, anche a titolo oneroso, a una o più università o consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca nonché al Formez PA della fornitura dei quesiti della prova scritta dei Concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 10.1, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
[4] Testo del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, Articolo 59, comma10-bis. I bandi dei concorsi di cui al comma 10, emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di cui al periodo precedente vale in un’unica regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede con arrotondamento per difetto. La riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro”. (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/24/21A04536/sg).
[5] Art. 18-bis – (Norme transitorie per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo) “1. Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell’articolo 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto.
Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento”.