Martedì 23 maggio il Consiglio dei Ministri ha adottato i primi provvedimenti relativi alla grave alluvione che ha colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna e di alcune zone delle Marche e della Toscana. Oltre alla rimodulazione dell’Ordinanza n. 992 dell’8 maggio scorso della Protezione civile, che aveva già dichiarato in precedenza lo stato di emergenza, con l’estensione del perimetro della relativa area, il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto-Legge con i primi stanziamenti e la sospensione o proroga dei termini fiscali e contributivi. Il Decreto-Legge potrà motivare ulteriori interventi sulla scuola da parte del MIM.
Tempus fugit
Intanto il tempo della scuola, a causa di quanto è accaduto, ha preso l’abbrivio di un’improvvisa accelerazione. Alla fine delle lezioni mancano meno di 10 giorni. Venerdì 2 giugno è festa della Repubblica. Il 7 giugno, ultimo giorno di lezione. Poi gli scrutini e, per le classi terze delle “medie” e per le classi quinte delle “superiori”, gli esami di Stato.
Il tempo è ormai maledettamente compresso, e, proprio per questo, ogni istante diventa prezioso se si vuol garantire, in alcune zone alluvionate dopo una settimana di sospensione dell’attività didattica, in altre dopo giorni di chiusura delle scuole, una prossimità tra chi sta soffrendo lo shock di quanto è accaduto e un’attività scolastica bruscamente interrotta da un black-out tanto drammatico quanto improvviso.
Il valore della prossimità
Prossimità significa che il filo della relazione, nonostante tutto, “tiene”, senza spezzarsi. In questo senso, ha assunto un particolare rilievo l’appuntamento, nella seconda metà di maggio, del Collegio dei docenti, al fine di legittimare la facoltà dei Consigli di classe, in formato di scrutinio, di accordare una deroga, oltre che per consuete ragioni, per le straordinarie motivazioni causate dall’alluvione.
Poi il tema dell’ultimo miglio delle valutazioni. Una verifica in più è a beneficio dello studente e, in taluni casi, può fare la differenza. C’è chi nutre la speranza di superare la soglia della sufficienza in alcune discipline o di mettersi in sicurezza dal punto di vista dell’ammissione alla classe successiva. Tutto quel che si può fare, deve essere fatto. Con giudizio e sensibilità. Durante l’orario del mattino ma anche attivando sportelli pomeridiani.
Verso gli scrutini: libertà di insegnamento e collegialità
Poi verranno gli scrutini. Cercando di far fare qualche passo in avanti alla collegialità. Quando si entra in un Consiglio di classe, lo si fa per confrontarsi e conseguire una sintesi frutto di una pluralità di questioni senza visioni unilaterali. I voti sono sempre un atto collegiale per quanto su proposta del singolo docente. Ogni “impuntatura” rischia di essere in contraddizione con questo spirito. Libertà di insegnamento e collegialità sono i binari lungo i quali scorrono, insieme, l’attività didattica e un esercizio valutativo bene impostato.
La libertà di insegnamento discende dal primo comma dell’art. 33 – “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” – della Costituzione promulgata il 1° gennaio del 1948. La collegialità deriva in particolare dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974, a cui ha fatto seguito il testo unico, il D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (non ancora riformato) grazie al quale la scuola si è aperta alle istanze democratiche della collegialità tra docenti e alla partecipazione dei genitori e degli studenti nella scuola secondaria superiore.
Alcuni dati
La devastazione provocata specie in Romagna dall’alluvione tra il 2 e il 17 maggio è stata paragonata a quella del terremoto che si è abbattuto in Emilia tra il 20 e il 29 maggio 2012. Anche allora furono studiate soluzioni per la validazione dell’anno scolastico, nonché per gli esiti valutativi e per gli esami di Stato. Non è escluso che per le zone più colpite qualcosa di analogo sia necessario.
Questii dati aggiornati al 19 maggio, così come sono stati diffusi tramite la nota del Direttore Generale dell’USR per l’Emilia-Romagna del 22 maggio scorso (prot. n. 12860):
- 105 plessi statali sono stati interessati dagli effetti dell’alluvione;
- 49 istituzioni scolastiche statali con criticità per la ripresa dell’attività didattica;
- 58 istituzioni scolastiche statali con criticità per viabilità e trasporti;
- 44 istituzioni scolastiche con parte dei locali destinati a persona sfollate.
Gomito a gomito
Quindi una domanda centrale: Cosa fare?Un suggerimento ci viene proposto proprio nella nota del Direttore generale: “forse l’esperienza del terremoto del 2012 ci può venire in aiuto. La convinzione che maturò diffusamente fin dai primi giorni fu quella, prima di tutto e prima possibile, di ricominciare ad ‘andare a scuola’. Perché gli studenti stessero insieme fra loro, ‘gomito a gomito’, quanto più possibile” (…) “Questo – prosegue il Direttore Generale – è il primo compito della scuola, anche in questa situazione. Con il Covid-19 fu diverso. Non era possibile stare “gomito a gomito”. Era esattamente il contrario. Si doveva “stare lontani”, a distanza di sicurezza. Il ricorso al digitale fu la migliore soluzione possibile per non lasciare soli milioni di studenti e famiglie, confinati all’interno delle loro abitazioni. La situazione attuale è dunque più logicamente riconducibile all’esperienza del terremoto. Del “gomito a gomito” abbiamo bisogno. Prima di tutto e se possibile”.
Validità dell’anno scolastico 2022/2023
E aggiunge: “Le gravi situazioni determinatesi a seguito dell’alluvione in Emilia-Romagna impattano anche sull’ordinato svolgimento di questa fase conclusiva dell’anno scolastico. Lo scrivente Ufficio ha provveduto a rappresentare all’Amministrazione centrale la probabile necessità di deroghe specifiche e motivate agli ordinamenti”.
Potrebbero ricorrere, quindi, le condizioni in deroga per il conteggio dei giorni validi, come è successo nel 2012. Diceva allora il Direttore generale degli Ordinamenti del Ministero (nota 22 febbraio 2012, n. 1000): “Può tuttavia accadere… che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche. Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”.
Tener conto della perturbazione non solo climatica
È del tutto ragionevole – al punto che sarebbe irragionevole il contrario – considerare gli effetti che l’alluvione ha comportato sulla frequenza scolastica nonché sulla continuità negli apprendimenti da parte degli studenti. È opportuno tener conto, con serenità ed equilibrio, di questa perturbazione, cognitiva ed emotiva. Specialmente in una circostanza come questa, ponderazione e equità sono le parole-chiave per una saggia valutazione.