Legge di bilancio per il 2023

Misure per la scuola

Si può dire che “nulla nova, bona nova”, utilizzando un vecchio proverbio latino, per la legge di bilancio 2023? Anche James Stuart, asceso ai troni britannici con il doppio nome di Giacomo VI di Scozia e Giacomo I d’Inghilterra, utilizzava spesso tale detto: “no news is a good news”.

Non è, purtroppo, una buona notizia registrare l’esiguità dei provvedimenti della Legge di Bilancio per la scuola e, ancor di più, la mancanza di interventi strutturali.

Nel dettaglio ecco cosa è previsto dalla legge 197 del 29 dicembre 2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Dimensionamento della rete scolastica

Il comma 557 della legge prevede che a decorrere dall’a.s. 2024/2025, il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), entro il 31 maggio dell’anno solare precedente all’anno scolastico di riferimento, emanerà un decreto contenente i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni. Lo schema del decreto deve essere trasmesso dal Ministero alla Conferenza unificata.

Nel caso in cui, entro il 31 maggio dell’anno solare precedente a quello di riferimento, non venga raggiunto l’accordo i contingenti e la relativa distribuzione tra le Regioni sono definiti con decreto del MIM di concerto con il MEF entro il 30 giugno. Nel Decreto verrà indicato il coefficiente, che non dovrà essere inferiore a 900 studenti e superiore a 1.000. Si dovrà tenere conto del numero di alunni iscritti nelle scuole statali su base regionale e dell’organico di diritto dell’anno scolastico di riferimento, ma anche del parametro di densità abitativa. A tutte le Regioni, nell’anno scolastico 2024/2025, sarà comunque assicurato il numero di istituzioni scolastiche calcolato applicando i coefficienti di 600 unità, ridotto a 400 unità nei casi previsti e comunque entro i limiti del contingente complessivo.

Per i primi sette anni scolastici è prevista una riduzione graduale del numero di scuole, per questo obiettivo si applica un correttivo non superiore al 2% anche prevedendo forme di compensazione regionale.

In sede di prima applicazione la norma prevede:

  • a.s. 2023/2024, si continuano ad applicare i parametri (600 e 400);
  • a.s. 2024/2025, il contingente organico e la sua distribuzione tra le Regioni non potrà essere superiore a quello determinato dall’applicazione dei coefficienti di 600 e 400 unità;
  • a.s. 2025/2026 la definizione di un contingente organico non dovrà essere, comunque, superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell’anno scolastico precedente.

Ridistribuzione dei risparmi

Il comma 558 della legge stabilisce la destinazione degli eventuali risparmi. Dalle nuove disposizioni per la riorganizzazione della rete scolastica sono infatti ipotizzate alcune economie. Queste, insieme a quelle derivanti dalla mancata assegnazione di DS e DSGA alle scuole con un numero di alunni inferiore ai 500 (in applicazione dell’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 della legge di bilancio per il 2021), andranno ad incrementare:

  • il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche;
  • il Fondo unico nazionale (FUN) della dirigenza scolastica;
  • il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi;
  • il fondo per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica di cui al comma 202 della Legge 107/2015.

Retribuzioni dei Dirigenti Scolastici

Il comma 559 della legge stabilisce inoltre che le contrattazioni integrative regionali per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica. Tale incremento è destinato alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall’art. 42, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Potenziamento delle discipline STEM

Sono sette i commi (548-554) che si occupano di promozione dell’apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche nelle istituzioni scolastiche (STEM).

La legge autorizza il Ministro dell’Istruzione e del Merito a promuovere diverse iniziative proprio al fine di sviluppare e rafforzare le competenze STEM e digitali in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, ma anche a favorire l’accesso ai percorsi d’istruzione e formazione terziaria. Tali misure sono collegate alla Missione 4 del PNRR con uno sguardo attento al riequilibrio di genere.

Il comma 552 (lettera a), per esempio, stabilisce che entro il 30 giugno del 2023 il Ministro dell’Istruzione e del Merito deve definire le linee guida per l’introduzione nel PTOF della scuola dell’infanzia e del primo ciclo delle azioni volte a rafforzare i curricoli nelle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali, anche attraverso metodologie didattiche innovative.

Misure di sensibilizzazione per le discipline STEM

Il Ministro, nell’ottica del superamento degli stereotipi di genere, deve promuovere iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione delle famiglie affinché incoraggino le studentesse a scegliere percorsi di studio nelle discipline STEM. Un altro obiettivo importante è quello di favorire la creazione di reti di scuole e di alleanze educative che, mediante la condivisione di buone pratiche, possono favorire lo sviluppo, oltre che delle discipline STEM, anche delle competenze digitali e di una didattica innovativa. Sono previste anche:

  • forme di sensibilizzazione attraverso iniziative extrascolastiche per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
  • protocolli di intesa con le Regioni per il riconoscimento di borse di studio per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e nel campo del digitale;
  • iniziative anche all’interno dei percorsi di istruzione per gli adulti, per agevolarne il reinserimento nel mercato del lavoro.

Orientamento

I percorsi di orientamento vengono estesi, in maniera strutturale, alla scuola di I e II grado utilizzando (comma 555):

  • strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal D.P.R. n. 275/1999 e dalle norme di riordino della secondaria di II grado (D.lgs. 61/17, DPR 88 e 89 del 2010);
  • specifici strumenti di supporto all’orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito per potenziare le azioni nell’ambito del PNRR.

A partire dall’anno scolastico 2023/2024, nel primo biennio delle scuole secondarie di II grado e in tutte le classi delle secondarie di I grado le attività di orientamento consistono in moduli di 30 ore da svolgere in orario curriculare o extra curriculare; nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curricolari (anche superiori a 30 ore) da inserire anche nei percorsi PCTO.

Sono, inoltre, previsti interventi specifici di orientamento nella secondaria di I e II grado per gli alunni con disabilità certificata.

Valorizzazione del personale scolastico

Il comma 561 prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico (docenti e ATA), con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, siano definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al comma in esame.

Scuola di Alta Formazione

La legge (comma 556) fissa al primo marzo 2023 la data ultima entro cui devono essere nominati i sette componenti dei seguenti organismi della Scuola di Alta Formazione:

  • Presidente della Scuola di Alta Formazione;
  • Direttore Generale;
  • Comitato scientifico.

Una tantum contrattuale

La legge di bilancio, nei commi 330-333, in luogo dei finanziamenti finalizzati al rinnovo contrattuale per il periodo 2022/2024, ha previsto uno stanziamento di 1 miliardo di euro a titolo di emolumento accessorio una tantum per tutto il personale della Pubblica Amministrazione da corrispondere per tredici mensilità e da determinarsi nella misura dell’1,5% dello stipendio con effetti esclusivamente ai fini del trattamento di quiescenza. È utile ricordare che la legge di bilancio 2022 aveva stanziato 310 milioni per il 2022 e 500 milioni a decorrere dal 2023 per la contrattazione collettiva 2022-2024.

Reddito di cittadinanza e obbligo di istruzione

Ai sensi del comma 316, dal 1° gennaio 2023 per poter beneficiare del Reddito di cittadinanza, per i soggetti con età compresa fra 18 e 29 anni, diventa indispensabile il requisito di aver adempiuto l’obbligo scolastico. Chi ne fruisce potrà continuare a farlo a condizione che si iscriva e frequenti percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo.

Viene demandata ad apposito protocollo la definizione delle azioni volte a facilitare l’iscrizione ai percorsi erogati dai CPIA (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti).

Revisori dei conti

È previsto un incremento dei compensi per i revisori dei conti. Il comma 562 ricorda che le loro attribuzioni sono quelle assegnate dall’articolo 14, comma 4, lettera g), del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150. Specifica che “una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dalla presente legge, pari a 4,2 milioni di euro, è destinata, a decorrere dall’anno 2023, all’incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”. Tale misura dovrà essere successivamente definita tramite decreto del MIM, di concerto con il MEF.

Disposizioni in materia di edilizia scolastica

Viene stanziata, con il comma 560, la somma di 1 milione di euro, per il 2023, al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico già esistente, ovvero per avviare attività di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l’a.s. 2023/2024. La definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse sarà oggetto di un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Dirigenti tecnici del Ministero dell’Istruzione

I commi 885 e 886 della legge stabiliscono che l’assunzione dei primi 59 dirigenti tecnici a tempo indeterminato è posticipata dal 2021 al 2024 e quella dei restanti 87 previsti dall’art. 2, commi 3 e 4, del D.L. 126/2019 dal 2023 al 2025.

Il termine di durata massima degli incarichi temporanei di dirigenti tecnici già attribuiti o da conferire da parte del Ministero dell’istruzione, nelle more dello svolgimento del relativo concorso previsto dal D.L. 126/2019 è prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024.