Nella nuova annualità di formazione per i docenti neoassunti, per coloro cioè che si accingono a sostenere l’anno di prova, ci sono alcune importanti novità. Con il D.M. n. 226 del 16 luglio 2022[1] sono state infatti introdotte alcune modifiche all’impianto disciplinato dal precedente D.M. n. 850 del 2015[2].
Elementi di continuità con il modello precedente
La recente nota Ministero n. 39972 del 15 novembre 202[3] riguarda specificatamente il “Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022-2023”. Definisce procedure, criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova, soprattutto introduce la novità del test finale.
Tra gli elementi confermati rispetto all’impianto del D.M. 850 del 2015 permangono la durata di 50 ore di impegno complessivo, il ruolo del docente tutor nel suo compito precipuo di affiancamento del docente neoassunto, l’articolazione del percorso in 4 fasi distinte:
- incontri propedeutici e di restituzione finale della durata massima di 6 ore complessive;
- laboratori formativi della durata di 12 ore;
- peer to peer ed osservazione in classe della durata di 12 ore;
- formazione on line della durata di 20 ore.
Particolare importanza continuano a rivestire “le attività che i neoassunti sono chiamati a svolgere sulla piattaforma INDIRE, fra le quali si richiamano: l’elaborazione di un proprio bilancio di competenze iniziale e conclusivo, l’analisi e la riflessione sulle fasi esperienziali dell’attività metodologico-didattica confluenti nel portfolio professionale finale, la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un Piano di sviluppo professionale”.
Destinatari degli interventi
Secondo quanto previsto dal D.M. 226/2022 sono tenuti a seguire il periodo di prova e di formazione:
- i docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti;
- i docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
- i docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73.
Il patto per lo sviluppo professionale
Il rilancio del “patto per lo sviluppo professionale”, già previsto dal comma 3 dell’articolo 5 del precedente DM, costituisce un elemento importante perché fino ad oggi è stato, nella maggior parte dei casi, vissuto come una procedura formale e non come un momento particolarmente significativo sul quale delineare un percorso personalizzato, incentrato su azioni mirate al raggiungimento di competenze non ancora acquisite da collegare poi con i laboratori formativi.
L’organizzazione dei laboratori
Il nuovo DM, rispetto ai laboratori, prevede un ampliamento delle aree tematiche già previste dal DM 850/2015 ed enfatizza alcune questioni non comprese nelle precedenti disposizioni come per esempio l’attenzione alla motivazione degli studenti, alla gestione della classe e alle dinamiche relazionali, la cura delle didattiche disciplinari, la prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni, l’insegnamento dell’educazione civica. Richiama naturalmente l’attenzione anche all’Educazione sostenibile e alla transizione ecologica con riferimento al Piano “Rigenerazione Scuola” e ai piani ministeriali vigenti.
Aree suggerite per i laboratori formativi
a. Gestione della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza;
b. Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo;
c. Ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti;
d. Inclusione sociale e dinamiche interculturali;
e. Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni;
f. Contrasto alla dispersione scolastica;
g. Buone pratiche di didattiche disciplinari;
h. Valutazione di sistema (Autovalutazione e miglioramento);
i. Attività di orientamento;
j. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento;
k. Bisogni educativi speciali;
l. Motivare gli studenti ad apprendere;
m. Innovazione della didattica delle discipline;
n. Insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo;
o. Valutazione didattica degli apprendimenti;
p. Educazione sostenibile e transizione ecologica con riferimento al Piano “Rigenerazione Scuola” e ai piani ministeriali vigenti.
L’esperienza del visiting
Ritorna anche la possibilità, dopo l’interruzione per via della pandemia, di sostituire il monte-ore dedicato ai laboratori formativi con l’esperienza del visiting a scuole innovative che, su richiesta degli interessati, sarà rivolto ad un numero, purtroppo ancora troppo limitato, di 2170 docenti. La programmazione delle visite in presenza dei docenti neoassunti, organizzati singolarmente o in piccoli gruppi, e la pubblicazione dei criteri di selezione adottati, sarà affidata agli Uffici Scolastici Regionali, presso scuole accoglienti debitamente individuate “che si caratterizzano per una consolidata vocazione all’innovazione organizzativa e didattica”.
In generale, occorre ricordarlo, tutte le attività formative si intendono aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle iniziative di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della Legge 107/2015, e rivestono carattere di obbligatorietà.
Ruolo strategico del dirigente
Un ruolo particolarmente significativo riveste il Dirigente scolastico a cui spetta l’onere, di garantire “la disponibilità per il docente in periodo di prova del piano triennale dell’offerta formativa, del rapporto di autovalutazione (RAV) e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente in periodo di prova redige la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il tutor, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive e di sviluppo dei talenti gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell’azione didattica”[4]. Inoltre, in accordo con il docente in periodo di prova e sentito il tutor, “stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività̀ formative”[5].
L’importanza del tutor
Altrettanto rilievo assume la figura del docente tutor, appartenente preferibilmente alla stessa disciplina, area disciplinare o tipologia di cattedra, possibilmente operante nello stesso plesso del docente neo assunto. Tale figura viene individuata dal Dirigente in sede collegiale. Compito del tutor sarà quello di assicurare “il collegamento con il lavoro didattico sul campo e si qualifica come mentor per gli insegnanti neo-assunti, specie di coloro che si affacciano per la prima volta all’insegnamento”.
Gli Uffici Scolastici Regionali potranno organizzare specifiche iniziative formative rivolte ai tutor utilizzando la quota parte dei finanziamenti per attività regionali. Alle scuole polo di ambito assegnatarie dei fondi, di concerto con gli Uffici scolastici regionali di competenza, spetterà il compito di garantire l’avvio di una adeguata fase formativo/informativa.
L’osservazione in classe
Una tra le novità più rilevanti del percorso è rappresentata dall’allegato A al D.M. 226/2022, che struttura i momenti di osservazione in classe da svolgersi da parte del Dirigente scolastico e del Tutor, evidenziando in maniera oggettiva le caratteristiche dell’attività didattica del docente neo-immesso. Le schede, costituiscono uno strumento essenziale per la lettura dell’azione del docente in situazione didattica, a disposizione del Comitato di valutazione che esprimerà il parere definitivo sull’anno di formazione e prova[6].
Il comitato di valutazione
Al “Comitato di valutazione” è affidata la valutazione finale e complessiva del percorso e l’espressione del parere sul superamento del periodo annuale di prova in servizio, che verrà effettuato attraverso il colloquio e il superamento di un test finale, altro elemento di nuova introduzione.
Occorre rammentare – specie al personale delle segreterie che effettuano i controlli – che “ai sensi del D.M n. 226/2022, il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività̀ didattiche, al superamento del test finale e alla valutazionepositiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio”[7].
Il colloquio
Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale e nelle schede di cui all’Allegato A e tende ad esplorare “tutti gli elementi contestuali che in qualche modo hanno influito sul percorso esperienziale del docente in valutazione, della sua partecipazione alla vita della scuola, delle forme di tutoring e di ogni altro elemento utile a chiarire la personalizzazione del percorso formativo compiuto”[8].
Il test finale
Il test finale dovrà essere formulato tenendo conto dell’istruttoria compiuta dal tutor accogliente e della relazione del Dirigente scolastico, e “riguarderà espressamente la verifica dell’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso formativo”.
Infine, come è avvenuto sinora secondo quanto disposto dal D.M. 850/2015, “in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova”[9].
[1] “Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”.
[2] Il periodo annuale di prova in servizio, disciplinato dal nuovo decreto, è introdotto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in attuazione di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Il decreto recepisce i dettami dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 che all’articolo 13 comma 1 prevede che: “Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova”.
[3] Avente per oggetto “Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2022-2023.
[4] D.M. n. 226/2022, comma 3, Articolo 4 “Criteri per la verifica degli standard professionali del personale docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio”.
[5] D.M. n. 226/2022, comma 3, Articolo 5 “Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione”.
[6] Punto 2 lettera d) della nota MI n. 39972 del 15 novembre 2022.
[7] Punto 5 della nota MI n. 39972 del 15 novembre 2022.
[8] Punto 2 lettera d) della nota MI n. 39972 del 15 novembre 2022.
[9] D.M. n. 226/2022, comma 3, Articolo 14 “Valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio”.