Con la nota ministeriale del 25 agosto scorso (prot. n. 30998) sono state trasmesse alle scuole le nuove disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, contenute nel DM 226 del 16 agosto 2022. Il nuovo DM riprende i contenuti di quello precedente (DM 850 del 27 ottobre 2015), cioè l’impalcatura per le attività relative al primo anno di servizio del personale docente neoassunto, impegnato nel periodo annuale di formazione e prova. Alcuni aspetti sono stati modificati, altri invece sono stati lasciati inalterati.
Il dispositivo
Il DM 226 del 16 agosto 2022 contiene “Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”.
È importante che tali disposizioni siano state trasmesse prima dell’inizio dell’anno scolastico. È un segnale positivo per le scuole che, anche quest’anno, devono gestire numerose nuove assunzioni. I docenti neo assunti hanno bisogno di avere, fin dal primo giorno di scuola, tutte le informazioni necessarie e soprattutto un’accoglienza adeguata. Analizziamo, qui di seguito, gli aspetti salienti del Decreto.
Chi deve svolgere il periodo di formazione e prova?
Sono tenuti a svolgere il percorso di formazione prova:
a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
d. i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo, che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
Le disposizioni emanate valgono anche per i vincitori del concorso straordinario bis di cui alla procedura all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73. Analoga disposizione attiene alle assunzioni da GPS sostegno prima fascia.
Quali sono i servizi utili per l’anno di prova
Il decreto specifica che per il superamento del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio occorre lo svolgimento di almeno 180 giorni di servizio effettivi nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno 120 per le attività didattiche; in queste sono compresi sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica.
Criteri per la verifica degli standard
L’articolo 4, nel ricordare gli standard, riferiti agli ambiti propri della professione docente, rammenta che, nel corso del periodo di formazione e prova, ne è prevista la verifica del possesso. Pertanto, saranno valutate la capacità collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l’abilità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali nonché la partecipazione attiva e il sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica.
Un test finale a garanzia della preparazione
Il personale docente in periodo di prova sarà sottoposto a un test finale che accerti come le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche si siano tradotte in competenze didattiche pratiche, attraverso valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti.
In questa nuova serie di adempimenti assume specifica funzione l’istruttoria di un docente al quale il dirigente scolastico affida le funzioni di tutor purché tali funzioni non determinino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il test finale, la valutazione del docente da parte del Dirigente ed il parere espresso dal Comitato di valutazione sono strumenti integrati tra loro, in maniera da fornire un quadro complessivo il più obiettivo possibile.
Il bilancio di competenze
Con la collaborazione del docente tutor, il docente neo assunto, dopo una prima attività nella nuova scuola, traccia un primo bilancio di competenze in forma di autovalutazione strutturata.
Da redigere entro il secondo mese di servizio, il bilancio rappresenta una analisi critica del proprio assetto di competenze in maniera da consentire, agli attori coinvolti, la redazione di un apposito “patto per lo sviluppo professionale” nel quale vengono stabiliti gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative previste.
Al termine del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, il docente neo assunto, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità.
Le attività formative dedicate
Le attività formative dedicate fanno parte della tradizione oramai collaudata a partire dal DM 850/2015, hanno una durata complessiva di 50 ore, organizzate in 4 fasi:
a. incontri propedeutici e di restituzione finale;
b. laboratori formativi;
c. “peer to peer” e osservazione in classe;
d. formazione on-line.
La formazione prevista deve essere integrata da percorsi plenari organizzati dall’amministrazione scolastica territoriale per illustrare le modalità generali del percorso di formazione generale, il profilo professionale atteso, le innovazioni in atto nella scuola e, nella fase conclusiva per compiere una valutazione complessiva della formazione.
I Laboratori formativi
Sono previsti anche laboratori formativi: 12 ore di approfondimenti per i bisogni formativi specifici, articolati in 4 incontri in presenza della durata di 3 ore. È prevista l’elaborazione di documentazione dell’attività di ricerca, validata dal docente coordinatore del laboratorio. Tale documentazione è inserita dal docente neoassunto nel portfolio professionale, di cui diremo in seguito.
Il decreto individua le seguenti aree trasversali per la strutturazione dei laboratori formativi.
Lett. | Le tipologie di laboratori |
---|---|
a | Iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in situazioni di emergenza; |
b | Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo; |
c | Competenze digitali dei docenti; |
d | Inclusione sociale e dinamiche interculturali; |
e | Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni; |
f | Contrasto alla dispersione scolastica; |
g | Buone pratiche di didattiche disciplinari; |
h | Valutazione di sistema (Autovalutazione e miglioramento); |
i | Attività di orientamento; |
j | Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento; |
k | Bisogni educativi speciali; |
l | Motivare gli studenti ad apprendere; |
m | Innovazione della didattica delle discipline; |
n | Insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo; |
o | Valutazione didattica degli apprendimenti; |
p | Educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano “Rigenerazione Scuola” presentato nel corso del 2020-2021. |
Il Peer to peer, formazione on-line e portfolio
Il Peer to peer è uno strumento importante per la crescita professionale. Si tratta di un’attività alla quale vanno dedicate almeno 12 ore; prevede l’osservazione in classe che viene realizzata sia dal docente in periodo di prova sia dal suo tutor. Lo scopo è quello di migliorare le pratiche didattiche e stimolare la riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell’azione di insegnamento.
I docenti neo assunti, inoltre, devono svolgere un periodo di formazione on line di 20 ore che la Direzione generale per il personale scolastico dovrà organizzare, avvalendosi dell’INDIRE, con una piattaforma pronta entro il mese di settembre di ogni anno scolastico. I temi attengono alla analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo, all’elaborazione di un proprio portfolio professionale, alla compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo ed alla libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo.
Peraltro proprio allo scopo di creare uno spazio personalizzato in formato digitale, ogni docente realizzerà un proprio portfolio professionale utile come repository del percorso annuale di formazione e prova nonché come strumento per la crescita professionale.
Il docente tutor, figura chiave della formazione iniziale
“Il docente tutor accoglie il docente in periodo di prova nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La funzione di tutor si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe di cui all’articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento”.
Questa definizione raccoglie ed esplicita l’idea che il decreto 226/2022 attribuisce alla figura del docente tutor. Tale figura, che deve avere competenze di alto livello, è scelto dal Dirigente scolastico nel rispetto delle indicazioni del collegio dei docenti. Costituisce l’anello di congiunzione professionale tra il docente neo assunto e la comunità scolastica accogliente.
Gli adempimenti finali
La riunione del Comitato di valutazione, da tenersi nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato e la conclusione dell’anno scolastico, nella nuova visione del DM 226/2022, rappresenta un momento tutt’altro che rituale.
Sebbene le attività sembrino simili a quelle già consolidate da quasi mezzo secolo (ben oltre il DM 85/2015), al Comitato è attribuito un nuovo compito, quello di accertare se e in che modo il docente neo assunto è riuscito a tradurre le sue conoscenze teoriche (disciplinari e metodologiche) in competenze didattiche e pratiche educative, nei diversi ambiti. È un accertamento che avviene attraverso un test finale, sottoposto al docente, che consiste nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico.
Il processo valutativo deve avvenire con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova.
Il test si svolge secondo la traccia costituita dall’allegato A al decreto, composto da indicatori e descrittori specifici e potrà, però, essere oggetto di specificazioni e revisioni ministeriali.
Il docente tutor presenta una relazione al Comitato di Valutazione che viene seguita dalla relazione del Dirigente scolastico e dalla disponibilità della documentazione presentata sul percorso formativo annuale.
Al termine degli adempimenti il Comitato di valutazione esprime un parere obbligatorio ma non vincolante per il Dirigente scolastico. Questi potrà recepirlo o discostarsene motivatamente, ferma restando la necessità per il neo assunto di aver superato la verifica del test previsto come abbiamo già specificato.
Il dirigente provvede alla valutazione finale che deve essere espressa con un provvedimento motivato sia in caso di conferma in ruolo sia in caso di mancato superamento del periodo di formazione e prova. L’intera procedura va conclusa entro il termine dell’anno scolastico e si prevedono profili di responsabilità nel caso di inadempienze da parte del dirigente responsabile.
Al docente neo assunto, che per qualsiasi motivo non dovesse superare con esito positivo il periodo di formazione e prova, è consentito ripetere il percorso annuale ma occorre una verifica obbligatoria, affidata a un dirigente tecnico, per l’esame in seconda istanza da parte del Comitato.
I Dirigenti scolastici: un ruolo importante e cruciale
I Dirigenti scolastici delle istituzioni in cui prestano servizio i docenti in periodo di prova organizzano le attività di accoglienza, formazione, tutoraggio e supervisione professionale, avvalendosi della collaborazione dei docenti tutor e svolgono le attività per la valutazione del periodo annuale di prova in servizio, secondo le procedure descritte. Ad esempio, almeno una volta nel corso del periodo di prova in servizio, anche avvalendosi della scheda di cui all’allegato A, sulla quale poi sarà effettuato il test finale, il dirigente scolastico deve visitare le classi dei docenti neo assunti per accertarne il livello di interazione e la qualità dell’insegnamento.
La nota di accompagnamento del 25 agosto
La nota di accompagnamento chiarisce le modalità di applicazione del decreto alle procedure di cui all’articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge n. 73 del 2021. La nota precisa ulteriormente i termini temporali obbligatori per la validità dell’anno di prova, fissati in 180 giorni di servizio e 120 giorni di attività didattiche, ricordando alcune particolari situazioni che si possono verificare rispetto a questa tipologia di assunzioni di cui alle norme suddette. In questo caso anche la tempistica delle operazioni finali, concernenti il test ed il parere del Comitato di valutazione, potrà essere derogata in ragione del termine del 31 luglio 2023 che è stato individuato come termine del percorso attinente alla procedura suddetta.
Cambiamenti necessari o inutili?
Non ci sembra il caso di analizzare le novità con piglio critico ed occhiuto. Da più parti sono state sottolineate l’importanza e la funzione strategica dei periodi di formazione iniziale dei docenti ai fini del miglioramento dei livelli di insegnamento e del mantenimento di standard elevati per la qualità d’aula e per l’efficacia dei processi formativi. Speriamo che sia questa l’occasione per uscire, con le attività del primo anno di servizio, dalla logica dell’adempimento da parte delle scuole e dei docenti.
Occorre abbracciare la visione tesa alla creazione di un habitus per i docenti, composto da pratica alla formazione continua e da ricerca e sperimentazione tese al miglioramento della propria professionalità e della qualità della scuola. È necessario, inoltre, che siano valorizzate anche le competenze di relazione con la comunità professionale poiché l’efficacia della prestazione di ogni docente non può essere apprezzata se non nel contributo che apporta ai processi di apprendimento e sviluppo, riferiti alle classi di servizio ma anche alle altre classi, qualora sia consueto il confronto e lo scambio di buone prassi e di opzioni metodologiche sperimentate.
Appare indubbio per tutti che la costruzione una professionalità docente non può essere affidata completamente all’anno di formazione e prova. Il percorso, per diventare e rimanere “buoni” docenti, è piuttosto complesso: alcune debolezze risiedono sia nella formazione di ingresso, atteso che le competenze disciplinari non sempre risultano adeguate per livello e per struttura, sia in quella successiva, quando si interrompe il percorso virtuoso della formazione continua.