Per il corrente anno scolastico 2021/2022 gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione sono disciplinati dall’OM 65/2022, emanata ai sensi dell’art. 1, c. 956 della legge 234/2021 (la cd Legge di Bilancio per l’anno 2022) e dal DL 22/2020 (convertito nella legge 41/2020) concernente misure urgenti sulla regolare conclusione e sullo svolgimento degli esami di Stato in epoca di pandemia.
Il punteggio finale continua ad essere espresso in centesimi e per la sua determinazione le disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 65 seguitano a contemplare l’attribuzione di un credito scolastico, secondo una logica introdotta per la prima volta nel 1997 con la legge di riforma degli esami di Stato (la legge n. 425/1997).
L’origine dei crediti formativi e dei crediti scolastici
Gli istituti giuridici del credito scolastico e del credito formativo sono stati introdotti, rispettivamente, dall’art. 5 della legge 425/1997, che affida al Consiglio di classe il compito di attribuire ad “ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico”, e dal successivo Regolamento applicativo, approvato con DPR 323/1998 che all’art. 12 invitava i Consigli di classe e le Commissioni d’esame ad “avvalersi (…) del supporto fornito (…) dall’Osservatorio nazionale”.
Si trattava di un osservatorio istituito presso il CEDE (Centro Europeo Dell’Educazione) con il compito di analizzare e valutare “gli elementi conoscitivi contenuti nelle relazioni” in modo da stabilire “criteri predefiniti”. Sulla scorta di tali criteri il Consiglio di classe avrebbe potuto procedere alla validazione di quelle attività complementari, in linea con gli obiettivi formativi propri dell’indirizzo di studi e del corso interessato, che davano luogo al credito formativo.
Una novità per il nostro sistema
L’introduzione del sistema dei crediti costituì un’assoluta novità nel sistema formativo italiano e, in particolare, nel contesto degli esami, perché metteva in campo meccanismi di misurazione che, nelle intenzioni del legislatore, dovevano tendere a rendere gli esami di Stato più efficaci e obbiettivi.
All’art. 3, c. 6 della legge 425/1997 si affermava, infatti, che era consentito a ciascun candidato “far valere un credito scolastico” derivante dalla somma dei punteggi attribuiti dal Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, a ciascuno degli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore; valori che venivano poi convertiti in un punteggio a partire da una tabella ministeriale allegata al Regolamento attuativo della legge di riforma. In pratica, il credito scolastico veniva assegnato sulla base di parametri numerici, indicati in quella specifica tabella ministeriale (Tabella A prevista dall’art. 11, c. 2 del DPR 323/1998) che stabiliva la corrispondenza tra la media aritmetica dei voti ottenuti negli scrutini finali per ciascun anno di corso considerato e la fascia di attribuzione del credito.
Il credito scolastico oggi
Ancora oggi il credito relativo all’andamento degli studi corrisponde ad una sorta di deposito patrimoniale di punti, espresso con numero intero. Attribuito nel corso dell’ultimo triennio dai membri del Consiglio di classe ad ogni studente ammesso a frequentare la classe successiva, tiene conto del profitto scolastico maturato. Esso, infatti, è attribuito rispetto alla media aritmetica dei voti assegnati, in tutte le discipline oggetto di valutazione, dal Consiglio di classe durante gli scrutini finali degli ultimi tre anni di corso, e viene individuato nell’ambito di bande di oscillazione, indicate da una tabella ministeriale riportante due valori, il minimo e il massimo attribuibile a ciascun candidato.
Anche per il corrente anno il credito scolastico si articola per fasce di oscillazione, ma il procedimento di attribuzione non conduce ad un’unica tabella ministeriale di riferimento, bensì a due. Quest’anno, infatti, il candidato può ottenere fino ad un massimo di 50 punti di credito scolastico (art. 11 dell’OM 65/2022), a cui si arriva attraverso una doppia procedura di calcolo: in un primo momento, sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 che lo esprime in quarantesimi, si attribuisce il credito scolastico per la classe quinta, sommandolo al credito assegnato per le classi terza e quarta; successivamente, il totale ottenuto si converte in cinquantesimi.
In pratica, l’attribuzione del credito scolastico quest’anno avviene in due step:
- assegnazione del credito in quarantesimi, sulla base della tabella ministeriale intitolata “Attribuzione credito scolastico” di cui all’Allegato A del D.lgs. 62/2017;
- conversione in cinquantesimi del credito attribuito in quarantesimi, alla luce della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM 65/2022.
Il punteggio integrativo
In sede di scrutinio finale dell’ultimo anno di corso il Consiglio di classe può motivatamente integrare, come di consueto, il punteggio complessivo conseguito da ogni alunno relativamente al grado di preparazione raggiunto in ciascuno degli anni scolastici di riferimento. Bisogna che si tenga in considerazione anche altri elementi di valutazione come: l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse, la dedizione nella partecipazione al dialogo formativo e ad attività complementari e integrative (da includere tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza) o l’impegno destinato al recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti. Vanno incluse anche eventuali qualificate esperienze formative che, opportunamente documentate e riconosciute, contribuiscono all’acquisizione di un punteggio integrativo esprimibile fino ad un massimo di cinque punti. Tale integrazione può essere assegnata a chi abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 40 punti e anche un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a 40 punti.
Il punteggio finale tra voti numerici e caratteristiche soggettive
Il punteggio finale complessivo risulta costituito, quindi, da elementi squisitamente docimologici (la media dei voti che individua la corrispondente fascia di credito attribuibile) e da altre informazioni di carattere soggettivo (che determinano il posizionamento nella fascia di oscillazione all’interno del credito scolastico).
Tecnicamente, si potrebbe far riferimento ad una sorta di contaminatio tra una scala ad intervalli (in questo caso, imperfetta) e una scala ordinale (altrettanto imperfetta), per cui il credito scolastico si presenta come uno strumento ‘ibrido’ nelle mani di ogni insegnante valutatore. Infatti, i voti, così come sono utilizzati dal Consiglio di classe in vista del credito scolastico, sono assimilabili a scale d’intervallo, anche se solo formalmente. Perché, in pratica, al carattere di costanza e regolarità degli intervalli viene conferita una diversa estensione, testimoniata dalla proliferazione di segni (>, <, =) che compaiono nella scala dove è riportata la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale per ciascun anno scolastico considerato.
La eventuale valorizzazione delle esperienze extrascolastiche
In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno quaranta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a quaranta punti (art. 16, comma 8, lett. c OM 65/2022). Tra i criteri si possono, ad esempio, prendere in considerazione aspetti come l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno dello studente, costituendo una nota di apprezzamento che chiama in gioco la persona e non è sostenuta e legittimata da alcuna prova oggettiva o strutturata. È anche possibile, tanto per l’attribuzione del punteggio di credito scolastico all’interno della fascia di oscillazione quanto per il riconoscimento del punteggio integrativo, prendere in considerazione le diverse esperienze formative realizzate dallo studente e la loro eventuale incidenza sui risultati raggiunti. In questo modo è possibile valorizzare quanto maturato al di fuori dell’ambiente scolastico, come accadeva attraverso il riconoscimento del detto credito formativo fino a prima della riforma dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo ad opera del D.lgs. 62/2017.
Casi particolari per l’attribuzione del credito scolastico
Nel caso di candidati interni che godano dell’abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati ammessi all’esame dopo aver frequentato la classe quarta), il credito scolastico del quinto anno non frequentato è attribuito dal Consiglio di classe nella misura massima prevista per quella classe, ovvero 15 punti. Per i candidati interni che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di Commissione di esame di Stato, il credito scolastico attribuito dal Consiglio di classe per le classi terza e quarta non frequentate è pari a 7 punti per la classe terza e a 8 punti per la classe quarta.
Nel caso di candidati interni che siano in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza viene assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, mentre per la classe quarta vengono assegnati 8 punti.
Per i candidati esterni, invece, l’attribuzione del credito scolastico (sempre con riferimento alla tabella A) deve essere deliberata, motivata e verbalizzata dalla Commissione esaminatrice sulla base della documentazione presentata, ovvero il curriculum scolastico e i risultati delle prove preliminari.
Come è cambiato il peso del percorso scolastico nel tempo
Nel corso degli anni, al credito scolastico non sempre è stato attribuito il medesimo valore. Dall’esame di Stato 1997 fino alla Maturità 2006 gli è stato attribuito un punteggio massimo pari a 20 punti su cento. Dal 2007 al 2016 il credito scolastico è stato innalzato a 25 punti. Nel 2017 gli è attribuito un punteggio massimo pari a 40 punti, e ciò fino al 2019.
Per la Maturità 2020 e 2021, a causa della pandemia da Covid 19, il credito scolastico ha toccato il livello massimo di 60 punti. Quest’anno, nell’ottica di un graduale ritorno alla normalità, al credito scolastico è riconosciuto un punteggio massimo pari a 50 punti, che risponde all’intento di attribuire un peso decisamente rilevante al percorso scolastico intrapreso dallo studente, valorizzare il progressivo accumularsi dei suoi traguardi scolastici, premiare la sua “capacità di rendimento sui tempi lunghi” per dirla con Tullio De Mauro (T. De Mauro, Il nuovo esame di maturità, 1999).
Scuola e territorio, un sistema formativo integrato
Il sistema dei crediti può servire anche a conferire un forte riconoscimento ai percorsi integrati: da un lato, consente di premiare la costanza di impegno dello studente nel suo percorso di studi e, dall’altro, può essere occasione per valorizzare la vivacità dei suoi interessi extrascolastici, stimolando la necessità di prevedere forme completamente nuove e differenziate dell’offerta formativa. L’attenzione agli ambiti integrati di crescita e di formazione degli studenti può anche servire per esaltare la fisionomia della scuola di oggi come sistema tra sistemi: un sistema aperto al centro di una rete di sistemi territoriali (quello degli Enti Locali, del Sistema sanitario, di associazioni, fondazioni, centri culturali) che alla scuola esprimono esigenze e attese. Scuola, quindi, come sistema vitale, intenzionalmente aperto a sollecitazioni e iniziative; interprete oculato delle istanze nazionali e delle esigenze locali, responsabilmente attento ai vincoli normativi che ne regolano il funzionamento