Tempo di scrutini

Istruzioni per l’uso nella scuola secondaria di secondo grado

Da circa un secolo, vale a dire dal Regio Decreto 653/1925, art. 79, l’attribuzione del voto nelle singole discipline è “un atto collegiale su proposta dei singoli docenti”. Il voto non è, quindi, l’esito di una decisione monocratica, ma deriva dalla volontà collegiale del Consiglio di classe.

Qualità, non solo quantità

Ogni proposta di voto deve scaturire da un “congruo” numero di verifiche. Congruo rinvia ad aspetti non solo quantitativi ma anche qualitativi, ad esempio, è importante la distribuzione delle valutazioni in un arco temporale adeguato.

Gli aspetti di ordine disciplinare vengono considerati solo al fine dell’attribuzione del voto di comportamento.

Sostegno

I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma 5, del D.lgs. 297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo, alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli studenti della classe. Qualora, nello stesso Consiglio di classe, siano presenti più docenti di sostegno, essi esprimono un unico voto.

Collegialità

I confronti e, se occorre, la discussione, sono a fondamento della collegialità; lo scrutinio è, al contempo, momento di responsabilità nell’assunzione delle decisioni, le quali sono tanto più ponderate se preparate da istruttorie approfondite e ordinate.

Il Coordinatore illustra l’andamento della classe, delineando i punti di forza e i punti di debolezza, le dinamiche e le questioni. La relazione deve essere approvata, con le eventuali integrazioni, dal Consiglio di classe.

È prassi diffusa che ogni docente inserisca i propri voti entro i due giorni precedenti lo scrutinio, al fine di consentire al Coordinatore di prendere visione della situazione della classe. Il docente coordinatore di Educazione Civica, sentiti i docenti del Consiglio di classe, inserisce la proposta del voto con la stessa scadenza del voto di disciplina.

Voto intero

È bene che ciascun docente cerchi di definire una proposta di voto a numero intero, evitando, a meno che non ci siano ragioni consistenti, meritevoli di essere sottoposte all’attenzione del Consiglio di classe, “i più, i meno o i mezzi voti”.

Nessuna deroga alla valutazione

L’art. 9, comma 3, del Decreto-Legge 24/2022 sostituisce l’art. 87, comma 3-ter, del Decreto-Legge 18/2020: la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o a distanza nell’anno scolastico 2021/2022, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’art. 4 del Regolamento di cui al DPR n. 122 del 22 giugno 2009 e dal D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, n. 62.

Obbligo di servizio

La partecipazione agli scrutini è un obbligo di servizio. È segno di esercizio responsabile della professionalità docente mostrare di averne piena coscienza. Se interviene un’indisposizione o un impedimento – e può capitare – il docente interessato deve darne notizia con la massima tempestività e, in questo caso, si procede a una sostituzione, al fine di garantire l’indispensabile requisito del collegio perfetto.

Frequenza

Ai sensi all’articolo 13, comma 2, lettera a) del D.lgs. 62/2017 e dell’art. 14, comma 7, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009, occorre verificare il requisito della frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato e, qualora vi siano le condizioni, valutare, motivatamente, l’opportunità di una deroga.Il potere di deroga è in capo al Collegio dei docenti.

Deroghe

L’art. 14, comma 7, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009, parla di “motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. La deroga, ad esempio, può essere prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

Questo concetto di deroga, “prevista per casi eccezionali, certi e documentati”, è ripreso e sottolineato dalla Circolare n. 20 prot. n. 1483 del 4 marzo 2011.

Gerarchia e cronologia delle fonti

C’è una gerarchia delle fonti: il Decreto Legislativo (D.lgs. 62/2017) prevale sul Decreto del Presidente della Repubblica che ha carattere di Regolamento (DPR 122/2009); la Circolare si fa giustamente carico di restituire un’interpretazione autentica.

C’è anche una cronologia delle fonti: il DPR 122 risale al 2009 ed è stato modificato e parzialmente abrogato dal D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017a proposito di valutazione ed esami di Stato.

Occorre tener conto dell’insieme di questi presupposti normativi per agire con il massimo discernimento nella piena legittimità delle motivazioni e delle finalità.

Tener conto dell’emergenza epidemiologica

Sempre in relazione al requisito della frequenza “per almeno tre quarti del monte ore personalizzato” le istituzioni scolastiche valutano le deroghe “anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica”. E questo è un punto tanto rilevante quanto ancora, purtroppo, attuale.

Valutazione del comportamento

Il D.lgs. 62/20217 ha chiarito che la valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali” (art. 1, comma 3).

La proposta del voto di comportamento, istruita dal docente Coordinatore di classe, deve basarsi sui criteri definiti nel PTOF elaborato dal Collegio dei docenti, sulla base dell’Atto di indirizzo del dirigente scolastico, e approvato dal Consiglio di Istituto.

Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Testo Unico, D.lgs. n 297 del 16 aprile 1994, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente.

Occhio al tabellone

Durante lo scrutinio, ciascun
docente controlla attentamente sul tabellone i voti della propria disciplina. Lo scrutinio si chiude solo dopo che ciascun docente abbia effettuato un accurato e minuzioso accertamento. Gli errori materiali, purtroppo, sono sempre possibili, ma vanno evitati. Diversamente, qualora si verifichino, occorre procedere alla riconvocazione dello scrutinio.

Attenzione al verbale

Il verbale è oggi per lo più in formato digitale. Una volta redatto, esso viene inviato direttamente al Protocollo per la firma del Dirigente scolastico; quindi è opportuno verificare bene, per tempo, che tutto sia a posto.

In vista dell’esame di Stato

Il punteggio massimo per l’esame di Stato è di 100 punti. Per l’anno scolastico 2021-2022 un credito scolastico di 50 punti massimo, mentre altri 50 punti dipendono dalle tre prove: il primo scritto sino al massimo di 15 punti; il secondo scritto sino al massimo di 10 punti; il colloquio sino al massimo di 25 punti.

Ai sensi dell’OM n. 65, art. 11 del 14 marzo 2022, occorre rimodulare il credito scolastico di 40 punti, previsti dal D.lgs. 62/2017.

Attribuzione del credito

L’attribuzione del credito scolastico avviene secondo alcuni passaggi. Intanto utilizzando la tabella di cui all’allegato A del D.lgs. 62/2017. Lo schema per l’assegnazione del credito, a partire dalla media dei voti, rimane uguale. Viene fatta la somma dei crediti del triennio, espressa in quarantesimi. Si procede, quindi, alla conversione del credito totale del triennio in cinquantesimi, utilizzando la tabella 1 di cui all’allegato C della OM 65/2022, senza alcun intervento valutativo ulteriore.  

Il Consiglio di classe deve fare attenzione ad applicare quanto previsto dalla OM 65/2022, al fine di evitare errori, che comunque, qualora si verifichino, possono essere sanati in sede di esame di Stato. Ma è sempre meglio escluderli attraverso una verifica attenta e preventiva.

Studenti ucraini

Con Ordinanza prot. n. 156 del 4 giugno “Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per l’anno scolastico 2021/2022”, il ministro Patrizio Bianchi ha definito “specifiche misure sulla valutazione finale degli apprendimenti per l’anno scolastico 2021/2022 degli alunni e studenti ucraini iscritti nelle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione a partire dal 24 febbraio 2022 a seguito della guerra in Ucraina”.

Alcune ulteriori avvertenze

È del tutto ragionevole (al punto che sarebbe irragionevole il contrario) considerare l’impatto che l’emergenza epidemiologica ha avuto nel corso degli ultimi tre anni scolastici, due anni solari, sugli apprendimenti degli studenti. È bene tener conto, con serenità ed equilibrio, della perturbazione, cognitiva ed emotiva, che la pandemia ha comportato e comporta.

Non si tratta di tornare alla vecchia normalità, quella prima della pandemia, ma, gradualmente, progressivamente, bisogna raggiungere una nuova normalità, quella dopo la pandemia. Serenità, ponderazione, equità: queste le parole-chiave per una saggia valutazione.

La valutazione deve sempre avere un carattere formativo, e questo carattere deve emergere dai documenti, si deve vedere. Ultimo ma non ultimo: mai dimenticare che si valutano il rendimento e il comportamento, mai la persona.