Il 14 marzo il Ministero dell’Istruzione ha emanato la consueta Ordinanza annuale sullo svolgimento dell’Esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione (OM 64/2022). È stata ampiamente anticipata nelle settimane precedenti da fughe di notizie e anticipazioni che hanno avuto, comunque, il pregio di fare spegnere le immancabili polemiche che accompagnano ogni “novità”. Anche se, in questo caso, più che di novità si tratta di un progressivo ritorno alla normalità, dopo due anni scolastici in cui la pandemia ha tenuto banco, stravolgendo procedure e abitudini consolidate. Analizziamo dunque come, tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022, gli alunni del primo ciclo svolgeranno l’esame di Stato.
Prove tecniche di normalità
In premessa è opportuno evidenziare che non siamo ancora tornati pienamente ad applicare le disposizioni del D.lgs. n. 62/2017 e del DM n. 741 dello stesso anno, che regolano ordinariamente l’impianto dell’esame conclusivo del primo ciclo. L’OM 64 del 14 marzo 2022, infatti, interviene in deroga rispetto ad alcuni elementi ai sensi dell’articolo 1, comma 956 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) che ha previsto la possibilità, in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica, di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato di entrambi i cicli, anche tra quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Non si tratta ancora, quindi, di un ritorno al consueto esame, quanto di soluzioni che, a detta del Ministero dell’Istruzione, tengono conto dell’andamento della situazione epidemiologica e della eterogenea distribuzione delle attività didattiche in presenza e in forma di didattica digitale integrata che si sono avute nei diversi territori regionali. Restano, quindi, alcuni elementi di semplificazione come nei due anni scolastici precedenti, ma è evidente il progressivo ritorno alle modalità ordinarie dell’esame.
Requisiti di ammissione
In sede di scrutinio finale, gli alunni devono avere maturato i seguenti requisiti per l’ammissione all’esame:
- la frequenza dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato da parte dell’alunno, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
Si tratta, nel secondo caso, della sanzione, eventualmente comminata dal Consiglio di Istituto per recidiva di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente. Fenomeni per fortuna isolati e non diffusi.
Continua, invece, ad essere sospeso il requisito della partecipazione alle prove standardizzate nazionali per l’ammissione all’esame, anche se si procede al loro svolgimento in tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consenta. Lo svolgimento, infatti, garantisce la verifica degli apprendimenti generali del sistema di istruzione e la valutazione dell’impatto della pandemia e delle misure adottate di conseguenza. La certificazione delle competenze degli alunni che svolgano le prove standardizzate, redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe, è comunque integrata dai livelli raggiunti nel loro svolgimento ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.
L’attribuzione del voto di ammissione
Gli aspetti generali ed i principi a cui le scuole devono attenersi per l’attribuzione del voto di ammissione restano ispirati alla dimensione formativa della valutazione, per come descritta nelle Indicazioni Nazionali 2012 e nel Regolamento del 2017. Nell’Ordinanza, infatti, si fa riferimento al dettato dell’art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 62/2017, secondo cui il Consiglio di classe deve esprimere la valutazione in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno. Questo si traduce nel prestare attenzione a quelle variabili tipiche della valutazione formativa in grado di cogliere il modo in cui il ragazzo ha partecipato al dialogo educativo e non soltanto cosa ha conseguito, evitando calcoli meccanici e procedure standardizzate riferite solo ai voti delle diverse discipline. Il Collegio, ad esempio, potrebbe avere condiviso di prendere in considerazione, tra i criteri per assegnare il voto di ammissione all’esame, elementi quali l’autonomia raggiunta dall’alunno, il grado di responsabilità manifestato nelle scelte, il metodo di studio maturato, il livello di consapevolezza ed i progressi registrati relativamente alla situazione di partenza.
Ferma restando la possibilità per il Consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame, è però opportuno ricordare che in base all’art. 2, comma 4 del DM n. 741/2017 il voto di ammissione può essere inferiore a sei decimi, anche se poi sarà oggettivamente difficile recuperare l’insufficienza nel corso dell’esame poiché il voto con cui l’alunno è ammesso pesa per il 50% sulla valutazione finale complessiva.
Le prove di esame: ordinarie… ma non troppo
Dopo due anni in cui l’esame si è svolto solo in forma orale, supportando il colloquio con la produzione e la discussione di un elaborato, la vera novità di quest’anno è il ritorno alle prove scritte. Resta come elemento di semplificazione la riduzione del numero di scritti, tra i quali ancora non è ricomparsa la prova unica di lingue straniere, probabilmente perché è considerata la più ostica a causa dell’integrazione tra le due lingue studiate nel corso del triennio e per l’espressione di una valutazione unica.
Gli scritti che i ragazzi dovranno affrontare sono:
- la prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
- la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche.
Le prove poi si completano con il colloquio, attraverso il quale deve essere anche accertato il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica. Tutte le prove restano disciplinate dal DM n. 741/2017.
Prova scritta relativa alle competenze di italiano
La Commissione dovrà predisporre almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali 2012, secondo le seguenti tipologie proposte singolarmente oppure strutturando la prova in più parti riferibili alle diverse tipologie:
- testo narrativo o descrittivo;
- testo argomentativo;
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico.
La prova scritta di italiano è finalizzata ad accertare:
- la padronanza della lingua;
- la capacità di espressione personale;
- il corretto ed appropriato uso della lingua;
- la coerente e organica esposizione del pensiero.
Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche
Anche per la prova di matematica la Commissione predispone almeno tre tracce, tra cui sorteggiare quella da proporre ai candidati. Le tipologie a cui potersi riferire sono:
- problemi articolati su una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta.
La Commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Va prestata attenzione ad evitare, nel caso di più problemi o quesiti, che le relative soluzioni siano dipendenti l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa.
Attraverso lo scritto di matematica si dovranno accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree:
- numeri;
- spazio e figure;
- relazioni e funzioni;
- dati e previsioni.
La prova orale
L’esame si conclude con il colloquio, condotto collegialmente dalla Sottocommissione evitando una sequenza di micro-interrogazioni disciplinari. La prova orale, infatti, è finalizzata a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze descritte nel profilo finale dello studente e ciò che maggiormente va tenuto in considerazione, anche in una ipotetica griglia di valutazione, è la capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio che lo studente dimostri di avere maturato. Per i percorsi ad indirizzo musicale si conferma la previsione di una prova pratica di strumento.
Esame di Stato degli alunni DA, DSA e BES
Per gli alunni con disabilità, le prove sono definite sulla base del piano educativo individualizzato, in modo da valutare i progressi maturati in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali. Analogamente per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento si deve fare riferimento al piano didattico personalizzato, con possibilità di tempi più lunghi per il loro svolgimento rispetto al resto dei compagni e la previsione di utilizzo di strumenti compensativi. Le eventuali prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale. Con il Regolamento del 2017, infatti, è stato chiarito che il rilascio dell’attestato di credito formativo è previsto solo per i candidati con disabilità che non si presentino all’esame di Stato e che possono, in virtù dell’attestato iscriversi e frequentare la scuola secondaria di secondo grado ovvero i corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.
Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal Consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno.
Le finalità dell’esame di Stato e la valutazione finale
La Commissione definisce i criteri di valutazione dell’esame con riferimento al raggiungimento del profilo finale dello studente per come descritto nelle Indicazioni nazionali 2012 del primo ciclo di istruzione. Supera l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione l’alunno che consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. Tale voto, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del DM n. 741/2017, è assegnato secondo la procedura di seguito descritta:
- preliminarmente la Sottocommissione calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare arrotondamenti;
- successivamente la Sottocommissione calcola la media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio; tale media viene arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta plenaria.
Se il voto è pari a dieci decimi può essere accompagnato dalla lode, con deliberazione all’unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti dell’esame stesso.
Resta la possibilità dell’esame in videoconferenza
Poiché, come già ricordato, la normalità non è pienamente tornata, l’Ordinanza continua a prevedere lo svolgimento dell’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. Questa possibilità è data nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, ma è anche utile allo svolgimento dell’esame per chi è degente in luoghi di cura od ospedali, per chi è impossibilitato a lasciare il proprio domicilio o per chi frequenta sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.