In premessa è doveroso precisare che il contratto integrativo per il triennio 2022/2025 è stato sottoscritto solo dalla Cisl Scuola, la quale si è assunta la responsabilità di firmare un contratto volto a risolvere concretamente un problema per decine di migliaia di persone. Sarebbe stato diversamente se l’Amministrazione avesse semplicemente e rigidamente applicato le più recenti norme di legge, agendo in modo unilaterale.
Un vincolo triennale per disposizione di legge
La principale novità riguarda la rimozione di alcuni vincoli introdotti sia da provvedimenti legislativi sia dal CCNI 2018-2020. Ovviamente tale rimozione non si riferisce solo all’anno scolastico 2022/2023 perché il contratto integrativo in questione ha durata triennale; tuttavia, esso dovrebbe recepire eventuali novità che potrebbero essere introdotte in fase di rinnovo del CCNL.
Il vincolo triennale è disposto dalla legge; il contratto, anziché subirne passivamente gli effetti, individua una soluzione facendo leva su un vuoto normativo stabilendo che la titolarità (su cui successivamente operano i vincoli imposti dalla legge, come tali inderogabili) si assume per effetto delle operazioni di mobilità. Quindi il docente dovrà rimanere tre anni sulla sede che eventualmente otterrà col trasferimento.
Quali sono i vincoli esistenti per il personale docente?
Il CCNI 2018-2020 non consentiva la presentazione della domanda di trasferimento, per un triennio, a quei docenti che hanno ottenuto il movimento:
- su sede puntualmente indicata nelle preferenze;
- su sede ottenuta tramite distretto sub-comunale nella fase comunale dei movimenti o nella fase provinciale da sostegno a posto comune e nella mobilità professionale.
Pertanto, quei docenti che hanno ottenuto il trasferimento per il 2019/2020 hanno concluso il triennio e potranno presentare una nuova domanda; invece dovranno ancora attendere coloro i quali hanno ottenuto il movimento per il 2020/2021 o per il 2021/2022. E questa è la prima tipologia di vincolo.
Il DL 126/2019 convertito dalla legge n 159/2019 disponeva che i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2020, a prescindere dalle graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 e per ogni ordine e grado di istruzione, non potevano partecipare per ben cinque anni né alla mobilità territoriale, né a quella professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e neanche alle successive operazioni di mobilità annuale (Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali). È la seconda tipologia di vincolo.
La terza tipologia di vincolo è quella introdotta dal D.L. 73/2021 prevedendo esplicitamente la permanenza triennale su qualunque sede ottenuta con la domanda di mobilità. Inoltre, i docenti immessi in ruolo a qualunque titolo a decorrere dall’a.s. 2020/2021 non avrebbero potuto presentare per tre anni domanda di Utilizzazione e di Assegnazione provvisoria o anche ricoprire incarichi a tempo determinato in un’altra classe di concorso o altro ruolo.
In virtù del contratto integrativo coloro i quali dovessero ottenere trasferimento o passaggio non saranno soggetti al blocco triennale (salvo vincolo CCNI su sede puntuale) per movimenti provinciali, ma solo al blocco per i movimenti interprovinciali.
Gli effetti della rimozione del vincolo
Per effetto del nuovo contratto integrativo, tutti i docenti assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche i docenti neo immessi in ruolo dal 1° settembre 2021 anche solo ai fini giuridici) possono presentare domanda di trasferimento per l’anno scolastico 2022/2023.
Gli effetti saranno diversi in base all’anno di immissione in ruolo.
Docenti assunti 2020/2021
- Se la domanda di trasferimento dovesse essere soddisfatta, saranno soggetti al vincolo previsto dalla Legge (D.L.126/2019) e potranno fare la domanda nell’a.s. 2024/25 per il 2025/2026 avendo ottenuto movimento sia su sede della stessa provincia sia di provincia diversa, indipendentemente dal tipo di preferenza (puntuale/sintetica) espressa.
- Se non avranno presentato la domanda di trasferimento o se la stessa non dovesse essere soddisfatta, acquisiranno la titolarità sulla sede di servizio che non potrà essere occupata da altri aspiranti. È da precisare che il triennio del vincolo (D.L.126/2019) decorre dalla nomina in ruolo (1° settembre 2020) e quindi essi potranno presentare domanda di mobilità nell’a.s. 2022/2023 per l’a.s.2023/2024.
Docenti assunti 2021/2022
- Se la domanda di trasferimento dovesse essere soddisfatta, saranno soggetti al vincolo previsto dalla Legge (D.L. 126/2019) e potranno fare la domanda nell’a.s. 2024/2025 per il 2025/2026 avendo ottenuto movimento sia su sede della stessa provincia sia di provincia diversa, indipendentemente dal tipo di preferenza (puntuale/sintetica) espressa.
- Se non avranno presentato la domanda di trasferimento o se la stessa non dovesse essere soddisfatta, acquisiranno la titolarità sulla sede di servizio che non potrà essere occupata da altri aspiranti. È da precisare che il triennio del vincolo (D.L.126/2019) decorre dalla nomina in ruolo (1° settembre 2021) e quindi essi potranno presentare domanda di mobilità nell’a.s. 2023/2024 per l’a.s.2024/2025.
Docenti assunti 2019/2020 da GMRE 2018 (ex FIT)
- I docenti che dovessero ottenere il trasferimento o la mobilità professionale saranno soggetti alla prima tipologia di vincolo se avranno avuto una sede espressa puntualmente oppure alla terza tipologia di vincolo per effetto di movimento interprovinciale, esattamente come per tutti gli altri docenti.
Altri docenti assunti nell’a.s. 2021/2022
Il personale assunto, attraverso lo scorrimento delle GPS (ai sensi dell’art. 59 comma 4 D.L. 73/2021) a tempo determinato fino al 31 agosto 2022, non può essere trattato alla stregua del personale assunto a tempo indeterminato. Tali docenti entreranno in ruolo (ancorché con retrodatazione al 1° settembre 2021), solo una volta superato l’anno di prova e la successiva prova selettiva. Il CCNI prevede, però, che i docenti assunti dalle GPS possano fare domanda di trasferimento nel corso del prossimo anno scolastico, quando saranno di ruolo, seguendo in tutto e per tutto quanto previsto per gli assunti 2020 e 2021.
I docenti non soggetti al vincolo
La prima tipologia di vincolo non si applica ai docenti soprannumerari e a quelli che beneficiano delle precedenze se soddisfatti su sede ubicata in comune o distretto sub-comunale diverso da quello di precedenza.
La seconda tipologia di vincolo non si applica ai docenti soprannumerari e a quelli che beneficiano delle precedenze di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, Legge n. 104/1992, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico.
La terza tipologia di vincolo non si applica ai docenti che beneficiano delle precedenze se soddisfatti su sede ubicata in comune o distretto sub-comunale diverso da quello di precedenza, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia richiesta.
Casi specifici
Docenti di sostegno
Per i docenti di sostegno le regole generali non cambiano. La mobilità resta compresa all’interno dei trasferimenti, essendo stata accantonata l’ipotesi sostenuta dall’Amministrazione di considerare i movimenti da e per posto di sostegno alla stregua dei passaggi di ruolo.
Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
Non era possibile individuare soluzioni idonee per la rimozione dei vincoli esistenti perché le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni sono disciplinate da un diverso e specifico contratto integrativo triennale, anch’esso da rinnovare prima dell’avvio delle future operazioni estive.
Personale ATA
Per il personale ATA continua ad applicarsi la disciplina prevista nei contratti sulla mobilità. Il primo anno di servizio di ruolo è su sede provvisoria, la titolarità si acquisisce con le operazioni di mobilità.
Permane il vincolo per i DSGA
È opportuno precisare che il vincolo di permanenza triennale per i DSGA non poteva essere rimosso. A differenza di quanto avviene per i docenti, la norma di legge che stabilisce il vincolo (D.lgs. 165/2001, art. 35, comma 5-bis) è esplicita nell’affermare che i “direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni”. Una formulazione che non ha lasciato alcun margine di intervento alla contrattazione integrativa.
Ad ogni buon conto i DSGA, a differenza di quanto avviene per i docenti assunti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, hanno comunque la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria.