Il Parlamento ha approvato, nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la legge 22 dicembre 2021, n. 227 di delega al Governo per l’adozione, entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive delle norme vigenti in materia di disabilità.
Ambiti di intervento
I decreti legislativi interverranno nei seguenti ambiti:
- definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
- accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
- valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
- informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
- istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
- potenziamento dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Definizione di disabilità
Nella legge 227/2021, all’art. 2, si prevede che il Governo debba attenersi ai seguenti criteri e principi direttivi:
- la definizione di “disabilità” dovrà essere coerente con quanto espresso dall’art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[1], integrando la legge 104/1992 e introducendo disposizioni che prevedano una valutazione di base distinta da una successiva valutazione multidimensionale fondata sull’approccio bio-psico-sociale. Di fatto, quindi, ci sarà una descrizione clinica, secondo la versione adottata in Italia della Classificazione Internazionale delle malattie (ICD) e una definizione “educativa” riferita al funzionamento della disabilità e della salute – Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) approvata dall’OMS il 22 maggio 2001;
- la valutazione di base della disabilità, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite, indicherà le “necessità di sostegno, di sostegno intensivo o di restrizione della partecipazione della persona ai fini dei correlati benefici e istituti”.
Che cosa si intende per necessità di sostegno? Cosa si intende per risorse che dovranno essere assicurate per l’inclusione scolastica? Allo stato attuale risulta difficile dare una precisa interpretazione di tale affermazione.
Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
Molto spazio viene riservato nella legge 227/2021 alla realizzazione del progetto di vita “individuale, personalizzato e partecipato”. A questo proposito, la legge fornisce al Governo le seguenti direttrici nella predisposizione dei decreti legislativi:
- prevedere modalità di coordinamento tra le Smministrazioni competenti per l’integrazione della programmazione sociale e sanitaria, regionale e locale;
- assicurare che la valutazione multidimensionale garantisca l’integrazione degli interventi di presa in carico della persona con disabilità;
- collegare strettamente il progetto di vita al profilo di funzionamento, tenendo conto delle indicazioni dell’ICF, dell’ICD e delle differenti disabilità;
- coinvolgere la persona con disabilità e/o chi la rappresenta nell’elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. La persona stessa potrà indicare i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli[2] che garantiscano l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali;
- prevedere che il progetto di vita soddisfi i desideri, le aspettative, il miglioramento delle condizioni personali e di vita della persona con disabilità;
- garantire che, su richiesta della persona, nell’elaborazione del progetto di vita possano essere coinvolti anche gli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-progettazione.
Istituzione del Garante della disabilità
Nella legge 227/2021 è prevista l’istituzione di una nuova figura: il Garante nazionale della disabilità. Si tratta di un “organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti della persona con disabilità”. Le funzioni attribuite al Garante sono le seguenti:
- raccogliere segnalazioni da parte di persone con disabilità che denuncino discriminazioni o violazioni dei propri diritti;
- vigilare sul rispetto dei diritti in conformità con i principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite, dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato;
- esprimere pareri e formulare raccomandazioni alle Amministrazioni, sollecitando accomodamenti ragionevoli idonee a superare le criticità riscontrate;
- promuovere campagne di sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, per far crescere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità;
- trasmettere annualmente una relazione alle Camere e al Presidente del Consiglio sulle attività svolte.
Risorse finanziarie
L’art. 3 della legge definisce le fonti di finanziamento destinate a supportare concretamente i singoli decreti legislativi. Si tratta essenzialmente di:
- fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza (legge 160 del 27 dicembre 2019)[3];
- razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.
In sintesi
La legge 22 dicembre 2021, n. 227, una volta attuata attraverso l’approvazione dei decreti legislativi di competenza del Governo, costituirà il riferimento principale di tutte le azioni riguardanti i problemi legati all’inclusione. Sostituirà, pertanto, la legge-quadro 104 del 1992 che, ancora oggi, rappresenta la pietra miliare dei provvedimenti che si occupano delle persone con disabilità.
[1] Art. 1 della Convenzione dell’ONU (dicembre 2006), ratificata dal parlamento italiano con la legge 18/2009. Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità. Per persone con disabilità si intendono persone con minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.
[2] Nella Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dalle Nazione Unite nel dicembre del 2006, l’espressione “accomodamento ragionevole” ricorre in più punti. Tale principio è finalizzato a promuovere il “pieno godimento di tutti i diritti” delle persone con disabilità. Deficit di natura fisica, disabilità intellettive e minorazioni sensoriali non devono rappresentare un ostacolo per partecipare pienamente alla vita della società su una base del principio di uguaglianza con tutti gli altri cittadini. Pertanto, i responsabili politici e gli amministratori degli enti locali dovranno mettere in atto le “modifiche”, gli “adattamenti”, la rimozione delle barriere architettoniche in modo da assicurare ai soggetti in situazione di handicap il reale esercizio della cittadinanza attiva e della piena partecipazione alla vita politica, civile e sociale della propria comunità. L’accomodamento ragionevole è conditio sine qua non del diritto della persona con disabilità di vivere una piena condizione di autonomia e di autodeterminazione.
[3] Legge 160/2019, art. 1, comma 330. “Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022”.