Con il DPCM del 23 settembre scorso è stato stabilito che, a far data dal 15 ottobre p.v., la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 è quella in presenza. Analizziamo insieme gli effetti di questa previsione sul lavoro nel pubblico impiego.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa nelle Amministrazioni Pubbliche
In primo luogo occorre chiarire la portata del DPCM, specificando che l’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 precisa che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative”.
Il nuovo decreto, nel fornire anche i dati statistici dell’ufficio del Commissario straordinario che stimano una percentuale intorno al 10% di dipendenti non ancora vaccinati sui circa 3,2 mln di lavoratori pubblici, precisa che l’avere esteso ai lavoratori pubblici l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) rende possibile il rientro in sicurezza sui posti di lavoro.
La percentuale dei non vaccinati, verosimilmente, si dovrebbe ridurre progressivamente.
Il contesto normativo precedente al DPCM del 23 settembre
È opportuno ricordare che, al fine di fronteggiare l’emergenza pandemica, il DL 18/2020 all’art. 87 aveva introdotto lo smart working come modalità ordinaria di prestazione lavorativa nella PA, con l’obiettivo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stesso DL prevedeva, al comma 1 del medesimo articolo, la possibilità della cessazione del lavoro agile in data antecedente alla fine dello stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro della Funzione Pubblica. E questo è quanto accaduto.
Infatti, con DL 127/2021, il Governo ha esteso a tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di possedere e di esibire il Green pass per l’accesso al luogo di lavoro, escludendo da tale obbligo i soli soggetti esentati dalla campagna vaccinale per motivi sanitari.
Con tale provvedimento e con l’obiettivo di sostenere le esigenze dei cittadini e delle imprese e di consentire alle amministrazioni di operare al massimo delle proprie capacità, in particolar modo di quelle impegnate nelle attività connesse all’attuazione del PNRR, il Governo:
- incrementa l’efficacia delle misure di contrasto alla circolazione del virus;
- incrementa l’efficienza delle pubbliche amministrazioni mediante il rientro in presenza dei pubblici dipendenti.
Come si attuerà il rientro
Per rendere operativa la disposizione, dovrà essere emanato un decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione accompagnato da apposite linee guida. Esso:
- consentirà di realizzare un ordinato rientro in ufficio dei pubblici dipendenti;
- disporrà una più ampia flessibilità degli orari di ingresso e di uscita sia per evitare di concentrare l’accesso al luogo di lavoro nella stessa fascia oraria sia per evitare l’affollamento dei trasporti pubblici nelle ore di punta;
- stabilirà che, nelle more della disciplina del lavoro agile da parte del Contratto collettivo nazionale, attualmente in fase di discussione tra Aran e organizzazioni sindacali, l’accesso a tale modalità di lavoro avverrà unicamente previa stipula dell’accordo individuale.
Il Contratto collettivo in via di definizione sta focalizzando i seguenti temi:
- la definizione di lavoro agile;
- l’accesso;
- l’accordo individuale;
- le relazioni sindacali;
- le fasce di contattabilità e disconnessione;
- il trattamento economico.
Le condizioni per richiedere il lavoro agile
Perché il dipendente possa richiedere lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, la possibilità di stipula dell’accordo individuale sarà subordinata all’esistenza delle seguenti condizioni:
- non deve pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all’Amministrazione a favore degli utenti;
- l’Amministrazione deve disporre di una piattaforma o di strumenti tecnologici idonei a garantire la sicurezza delle comunicazioni tra lavoratore e Amministrazione;
- l’Amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento degli arretrati e deve fornire al personale i devices necessari.
Le novità delle ultime disposizioni sanitarie e normative
Il Ministero della Salute, il 25 settembre 2021, ha emanato la circolare prot. 43366 che proroga al 30 novembre 2021 la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.
La legge di conversione del D.L. 111/2021 prevede l’abrogazione del D.L. 122/2021 assorbendone di fatto le disposizioni e introducendo ulteriori modifiche e integrazioni ai precedenti testi. Di seguito le principali novità:
- il Green pass ottenuto a seguito di tampone molecolare ha validità per 72 ore;
- nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata in formato cartaceo o digitale, vale la presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni che danno diritto alla certificazione verde;
- la didattica in presenza potrà essere sospesa esclusivamente per la zona rossa;
- al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3;
- la sospensione dal servizio del personale scolastico per mancato rispetto delle disposizioni relative al possesso del certificato verde Covid-19 è disposta dal dirigente scolastico e “mantiene efficacia fino al conseguimento delle condizioni richieste … e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni”;
- l’accertamento della violazione dell’obbligo di verifica dei dirigenti scolastici è di competenza dei direttori degli Uffici Scolastici Regionali;
- la sanzione pecuniaria (multa da 400 a 1000 euro) è irrogata dal Prefetto;
- l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione non si applica ai bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia e la scuola dell’infanzia (oltre che ai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi o lo svolgimento delle attività sportive);
- lo stanziamento per la sostituzione del personale sospeso passa da 358 milioni a 70 milioni;
- i 288 milioni che risultano in tal modo disponibili vengono stanziati per consentire il pagamento tempestivo delle retribuzioni per supplenze brevi e saltuarie, ivi compresi eventuali arretrati spettanti per supplenze dell’anno scolastico 2020/2021.