Soltanto qualche mese fa, tutti avrebbero previsto più facile e leggero il rientro a scuola nell’anno scolastico 2021-2022. Con il vaccino somministrato alla maggioranza del personale scolastico ed agli adulti conviventi degli alunni, sembrava naturale avviarsi verso una ripresa delle lezioni serena e senza eccessivi intoppi.
Qualcosa ha sconvolto i piani e chi crede di aver individuato questo elemento di disturbo nella variante “Delta” del COVID-19, non si è reso conto che le vere cause delle difficoltà sono di natura complessa, ancora più di quanto fosse un anno fa, al punto che, secondo la consolidata tradizione che sottrae al diavolo l’onere di “fare i coperchi”, molti sembrano proprio affaccendati nella loro produzione.
Vaccino, banchi monoposti, dispositivi di protezione… e allora
Abbiamo il vaccino, disponibile anche per gli ultra dodicenni, i banchi monoposto, i presidi e i dispositivi di protezione sono disponibili ad libitum, abbiamo sedimentato modelli di comportamento e di gestione delle situazioni a possibile rischio di contagio. Tuttavia le scuole sembrano incamminate verso un caos da ripresa che appare piuttosto preoccupante. Uno dei motivi di tale preoccupazione deriva dall’ulteriore quantità di documenti che hanno, a vario titolo, contribuito solo superficialmente, quasi mai in maniera esauriente, a chiarire le situazioni in essere per riprendere il servizio scolastico a settembre.
Alla già corposa produzione documentale interministeriale si sono aggiunti altri provvedimenti che non sempre hanno chiarito i dubbi e le incertezze che ogni mattina assillano la maggioranza dei dirigenti scolastici e degli operatori della scuola impegnati ad assicurare le condizioni di sicurezza nella scuola.
Un verbale del CTS, per cominciare.
Il verbale n. 34 del CTS datato 12 luglio 2021, diramato ufficialmente alle scuole, con la nota del Capo Dipartimento Istruzione del 22 luglio 2021 n. 1107, ha posto in evidenza una serie di indicazioni che sono state ufficialmente fornite al Ministero dell’Istruzione sulla base di precisi quesiti posti all’attenzione del Comitato Tecnico Scientifico.
I nove punti della nota sintetizzano le decisioni del CTS e le contestualizzano.
- Anno scolastico2021/2022 – La priorità è la didattica in presenza;
- L’obiettivo è estendere la copertura vaccinale nelle scuole;
- Per la sicurezza: distanziamento (laddove possibile) e dispositivi di protezione personale;
- Operatori con mascherine per la somministrazione dei pasti;
- Organizzare ingressi e uscite da scuola e rispettare le regole;
- A scuola non sono necessari tracciamento e screening[1];
- Risorse destinate alle scuole per l’emergenza Covid;
- Presidiare la situazione organizzando l’anno scolastico;
- Il metodo: “cucire per ciascuna scuola un abito su misura”.
Il Piano scuola 2021-2022 per la pianificazione complessiva
Il Piano può essere considerato il documento iniziale dal quale sono poi scaturiti provvedimenti di natura tecnica e normativa utili per realizzare le azioni, con i relativi obiettivi di tale pianificazione:
- Il ritorno alla didattica in presenza sulla base del suo essenziale valore formativo;
- La vaccinazione intesa come misura fondamentale di prevenzione;
- Le misure di contenimento del contagio (distanziamento, mascherine e igiene delle mani) nonché protocolli di sanificazione straordinaria in caso di casi confermati di positività;
- Screening e gestione dei casi positivi possibili/probabili/confermati;
- Somministrazione dei pasti;
- Cura degli ambienti;
- Educazione fisica e palestre;
- Referente Covid;
- Potenziamento organico docenti ed ATA;
- Interventi di adattamento spazi, affitti e noleggi;
- Governance territoriale e trasporti;
- Formazione e cultura della sicurezza, aggiornamento DVR;
- Piano Estate per avvio del nuovo anno scolastico 2021-22.
Quali azioni presidiare
Il Piano scuola ha rivisto, riproponendo quasi integralmente i provvedimenti suggeriti, le azioni in continuità con l’anno scolastico precedente che si possono schematizzare e riassumere ricorrendo ad una disamina dell’indice del documento:
- Valorizzare la flessibilità derivante dall’autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità territoriali;
- Disabilità e inclusione scolastica;
- La formazione del personale scolastico;
- Ulteriori “punti di attenzione” correlati all’andamento dell’epidemia;
- Linee metodologiche per l’infanzia;
- Le misure di prevenzione e sicurezza;
- Linee metodologiche per la scuola primaria e secondaria di I e II grado;
- Indicazioni per le attività nei laboratori;
- Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);
- Scuola in ospedale e istruzione domiciliare;
- Sezioni carcerarie;
- Attività convittuale e semiconvittuale;
- Attività degli ITS;
- Partecipazione studentesca;
- Viaggi di istruzione e uscite didattiche.
Questo significa che molte scuole, in pratica, dovranno riproporre integralmente, oppure aggiornare in maniera non troppo impegnativa, quanto definito nei protocolli dello scorso anno scolastico. La questione, pur apparentemente rassicurante, non tranquillizza affatto chi conosce le variegate posizioni e i multiformi atteggiamenti dell’utenza e del personale della scuola.
Una parte dei docenti e del personale, per sé stessi, nonché una corposa fetta dei genitori per i propri figli, non si è adeguata di buon grado e non si adeguerà alle raccomandazioni delle autorità sanitarie che tendono a promuovere la vaccinazione come primaria modalità di contrasto all’epidemia.
Pochissimi dirigenti scolastici, in rappresentanza delle proprie comunità educanti, si sentono pronti e preparati per l’avvio delle attività scolastiche 2021-2022. Il senso di inadeguatezza è molto più diffuso di quanto si possa pensare.
Il Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021
Digerito, con non poca difficoltà, il Piano scuola 2021-2022, le scuole italiane hanno trovato un altro impegnativo compito assegnato dal Decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021. Quest’ultimo è stato a sua volta accompagnato da un’altra nota tecnica del Dipartimento Istruzione (n. 1237 del 13 agosto 2021) tesa a indicare alle scuole che “I due richiamati documenti – e gli allegati tecnici cui rimandano – costituiscono il riferimento per l’organizzazione delle attività educative e scolastiche, “in presenza e in sicurezza”, dell’ormai davvero prossimo anno scolastico 2021/2022”.
Anche questo documento tecnico svolge in punti le disposizioni del decreto Legge 111/2021 che, in attesa della sua conversione in legge, regolamenterà puntualmente le operazioni di inizio anno scolastico. Il decreto legge contiene disposizioni rivolte all’intero sistema di istruzione e formazione ed è esteso ai servizi educativi 0-3 anni.
La scuola, soltanto in presenza
Viene ribadito l’obbligo dell’attività educativa e scolastica “in presenza” prevedendo poche eccezioni, legate a singole scuole o territori. Pertanto, le attività scolastiche non potranno sfuggire alla modalità in presenza che anche al verificarsi delle circostanze eccezionali e tali da dover imporre provvedimenti di emergenza con periodi temporanei di DDI, non potranno superare il tempo strettamente necessario.
Come si vede, in pochissime situazioni le istituzioni scolastiche avranno cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata che ha comunque consentito di mantenere relazione educativa ed apprendimenti in una condizione senza precedenti nella storia personale di allievi ed insegnanti.
Le misure di sicurezza per realizzare la scuola in presenza
Sono confermate le misure di sicurezza definite e reiterate dal CTS e contenute nel Piano scuola 2021-2022 tra cui:
- l’obbligo delle mascherine a partire dai sei anni di età (a. Se frequentano ancora la scuola dell’infanzia anche i bambini di 6 anni possono rimanere senza mascherina; b. se frequentano la scuola primaria e non hanno ancora compiuto i sei anni devono indossare la mascherina);
- rispetto della distanza interpersonale (un metro, tra le rime buccali), in presenza di condizioni strutturali che lo consentano (la conferma di misure di sicurezza impone l’uso di mascherine laddove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza. Ove, tuttavia, fosse impossibile rispettarla, la norma di legge esclude l’automatico ricorso alla didattica a distanza, richiedendo diverse misure di sicurezza);
- Divieto di accesso a scuola con temperatura superiore a 37,5 o in caso di sintomatologia respiratoria. Nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020: “All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale”.
La “certificazione verde COVID-19”
Il decreto Legge 111/2021 dal 1° settembre al 31 dicembre introduce l’obbligo del Green Pass per il personale della scuola. La norma definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde. La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” ed è rilasciata nei seguenti casi:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Sono fatte salve e regolamentate le situazioni di esenzione dalla certificazione verde, così come Il Ministero della Salute – circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 – ha disciplinato, la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione.
Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”
Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 …” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.
La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma inter istituzionale e sono previste sanzioni per chi si rifiuta di adempiere all’obbligo di esibizione e tali sanzioni amministrative incideranno sul rapporto di lavoro. Più avanti saranno chiarite le scottanti questioni sulla gestione dei dati e delle informazioni del Green Pass.
Conseguenze del mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”
Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola.
Il mancato possesso della certificazione verde è considerato “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.
Oltre alla sospensione del rapporto di lavoro ed alla sanzione amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno, per le assenze fra il primo e il quarto giorno non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
La decorrenza del conseguente contratto di supplenza per sostituire il personale sprovvisto di Green Pass deve avere luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assenza ingiustificata. Circa la durata dei contratti di supplenza, essa deve essere condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.
Peccato che nessuno abbia ricordato il disposto dell’art. 41 del CCNL vigente che ha introdotto l’obbligo di indicare la data di scadenza nei contratti di supplenza del personale della scuola. Un’altra tegola in testa ai dirigenti scolastici.
Stanziamenti per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2021/2022
Molto cospicui appaiono gli stanziamenti per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico. In base all’art. 58, comma 4-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono stati stanziati 422 milioni di euro ripartiti tra gli Uffici Scolastici Regionali, ai fini dell’assegnazione alle istituzioni scolastiche, sulla base di tre criteri: numero di studenti nella regione, numerosità delle classi, indicatore di fragilità INVALSI.
Sono stati stanziati 400 milioni per reclutare sino a circa 20.000 docenti a tempo determinato, per il recupero e potenziamento degli apprendimenti e sino a circa 22.000 unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (assistenti amministrativi, collaboratori scolastici…) a tempo determinato, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica;
Altri 22 milioni per intervenire, in maniera puntuale, a vantaggio di istituzioni scolastiche che presentano una alta incidenza di classi numerose, mediante risorse aggiuntive di docenti a tempo determinato. Inoltre:
- ai sensi dell’articolo 58, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 73/2021, sono stati stanziati, in via straordinaria, 350 milioni di euro destinati all’acquisto di beni e servizi strumentali all’avvio ed alla gestione dell’a.s. 2021/2022 (es. dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti; servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e/o pedagogica; servizi medico-sanitari; dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità), nonché al rispetto dei protocolli di sicurezza.
- 70 milioni di euro per affitti di immobili e noleggi di strutture modulari temporanee, nonché 200 milioni di euro per lavori di messa in sicurezza e l’ampliamento e adeguamento di aule didattiche.
La “ripresa” di comunità scolastiche competenti
È la “comunità scolastica competente” in quanto tale che, ottemperando agli adempimenti di sicurezza atti a contenere il rischio di contagio, saprà riprendere a fare scuola al meglio e in presenza. L’occasione per far passare nuovi e accattivanti modelli di comunità che, per la scuola attenta al miglioramento della qualità della vita, si definiscono “competenti”.
Una comunità così fondata è quella che deve essere perseguita, a parere della nota a firma del Capo Dipartimento Stefano Versari.
La circolare sulle esenzioni dalla vaccinazione del Ministero della salute
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 può essere rilasciata solo nel caso in cui la vaccinazione debba essere posticipata, o addirittura sconsigliata, in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate e tali da controindicare la somministrazione in maniera permanente o temporanea.
Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 devono mantenere particolare rigore sulle misure di prevenzione:
- utilizzare la mascherina;
- distanziarsi dalle persone non conviventi;
- curare costantemente l’igiene delle mani;
- evitare assembramenti in particolare in locali chiusi;
- rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto;
- invitare alla vaccinazione conviventi e contatti.
Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente da:
a. Medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali;
b. Medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata la vaccinazione, nel caso di rilascio della certificazione ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione dello stesso;
c. Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta che abbiano aderito alla campagna vaccinale, cioè che abbiano le credenziali per inserire i dati nei sistemi Regionali/Nazionali.
Il medico che rilascia tale esenzione deve registrare nel proprio software le motivazioni alla base di tale decisione per future verifiche e monitoraggio[2].
Il certificato viene rilasciato con validità fino al 30 settembre 2021.
Una sorta di “gioco della spazzola”
Proprio a ridosso del Ferragosto la cui “profana sacralità” sembra sfuggire puntualmente nelle stanze di Viale Trastevere, è stato sottoscritto con le Organizzazioni sindacali un nuovo protocollo di intesa.
Il documento è indispensabile, data la natura privatistica del rapporto di lavoro del personale della scuola. Tuttavia anche in questa occasione, in molti hanno interpretato lo svolgimento e gli esiti della trattativa come una sorta di “gioco della spazzola”, quello in cui c’è un cavaliere che, in numero dispari tra le coppie di ballerini e munito di una spazzola per abiti, deve riuscire ad affibbiare l’arnese ad un suo pari, in cambio della dama per ballare. Tutto fino a quando si interrompe improvvisamente la musica talché colui che ha la spazzola tra le mani in quel momento, deve pagare pegno. Vediamo, in questa partita, chi resta con la spazzola in mano.
Il protocollo di intesa del 14 agosto 2021
Il protocollo è un corposo documento di 23 pagine che in premessa dichiara gli obblighi del Ministero in termini di help desk e di tavoli permanenti a più livelli territoriali per seguire e monitorare l’andamento dell’epidemia.
Il Ministero viene sollecitato ad una serie di impegni che devono essere finalizzati a programmare al meglio il rientro di studentesse e studenti, tenendo conto degli ultimi pareri del Comitato tecnico-scientifico per l’emergenza, delle disposizioni del Ministero della Salute, della normativa vigente.
Help Desk per le scuole, che a partire da fine agosto supporterà le scelte di ogni Istituzione scolastica; tavoli territoriali di confronto presso gli Uffici Scolastici Regionali per una gestione capillare dell’emergenza, vicina alle specifiche esigenze dei singoli contesti.
Il Commissario straordinario continuerà ad operare per la fornitura di gel e mascherine, comprese quelle che servono a favorire l’inclusione di alunne e alunni non udenti.
Analogamente proseguirà la collaborazione con il Ministero della Salute e i Dipartimenti territoriali di prevenzione per supportare le scuole. Il Ministero dell’Istruzione continuerà a lavorare con quello della Salute anche per garantire una corsia preferenziale per ampliare la platea del personale vaccinato.
Viene confermata la necessità di volontaria permanenza presso la propria abitazione, in caso di temperatura sopra i 37,5° o di altri sintomi influenzali. Questo provvedimento esalta la responsabilità personale e genitoriale, in caso di minore età, atteso che non è prevista l’obbligatorietà della misurazione della temperatura all’ingresso della scuola.
Il protocollo ha analizzato e previsto modalità di gestione di ingressi e uscite, in modo da evitare assembramenti. Non mancano specifiche indicazioni per la pulizia giornaliera degli spazi e per le regole di pulizia e igiene da applicare ad ogni ambiente della scuola.
Il Protocollo individua le disposizioni per:
- aerazione degli spazi (va garantito costantemente il ricambio d’aria anche attraverso strumenti meccanici);
- gestione della mensa;
- svolgimento dei Percorsi per le competenze e per l’orientamento (PCTO);
- svolgimento delle attività nei Convitti, nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
- uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni;
- gestione dei casi sintomatici.
Viene inoltre confermato il supporto psicologico e pedagogico-educativo al personale, a studentesse e studenti.
Il Ministero dell’Istruzione si è impegnato a dare il massimo sostegno alle scuole, anche garantendo personale ATA a tempo determinato in numero maggiore a quello normalmente previsto. Ciò per garantire, dove necessario, la gestione dell’emergenza e per sgravare le scuole da eccessivi oneri di gestione.
Saranno inoltre messe in capo azioni mirate, come sottolineato dal Ministro Bianchi, per interventi nelle scuole che presentano classi particolarmente numerose, cd. classi pollaio.
La nota tecnica di trasmissione del Protocollo
Nel trasmettere il Protocollo di intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022, il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali ha sottolineato lo sforzo non comune per il reperimento e la distribuzione di risorse utili alla realizzazione dei servizi scolastici delle scuole, precisando che, sulla base del Protocollo appena sottoscritto, è possibile destinare risorse della scuola per effettuare tamponi diagnostici “esclusivamente al personale scolastico, impegnato nelle attività in presenza e che si trovi in condizioni di fragilità sulla base di idonea certificazione medica (cfr. Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021, avente ad oggetto “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”).
Chi resta con la “spazzola” in mano?
Il gioco della spazzola poco sopra accennato, nel nostro caso ha un finale scontato. Con la spazzola in mano rimarrà il Dirigente scolastico che, insieme alla rispettiva comunità educante, dovrà pagare il pegno delle mille questioni aperte e scoperte che non danno, al momento, alcuna certezza.
Una delle questioni più scottanti, che al momento non ha trovato rassicuranti risposte, è l’insieme delle azioni che le scuole devono adottare per l’accertamento del possesso della certificazione verde e per la sospensione dei docenti privi di Green Pass.
La questione, apparentemente semplice, si scontra con le disposizioni del DPCM 17/6/2021 art 13 ai commi 4 e 5[3].
Come evitare di ripetere il controllo quotidianamente
Questa disposizione, unita alle raccomandazioni perentorie del Garante della privacy, limita moltissimo le possibilità delle scuole di organizzare, in maniera funzionale ai bisogni del servizio scolastico, l’accesso quotidiano del personale nell’edificio scolastico. Basterebbe, per risolvere il problema, che la segreteria, pur non raccogliendo dati non necessari, potesse tenere la data di scadenza del Green Pass di ogni dipendente in maniera da dover controllare, secondo modelli efficaci, soltanto le altre persone che, a diverso titolo devono entrare nella scuola. In tal modo non si è costretti a ripetere quotidianamente la verifica dell’effettivo possesso da parte del personale mediante l’APP “VerificaC19” che, si ricorda, è l’unico applicativo valido e ammesso per tale controllo, non essendo consentito l’uso di altro applicativo.
La questione della periodicità dei tamponi
Ugualmente aperta è la questione della periodicità dei tamponi diagnostici al personale in condizione di fragilità; occorre chiarire anche la diversità di posizione giuridica tra chi non accetta la vaccinazione e chi non può effettuarla per esenzione certificata. Alla luce delle conseguenze di ordine professionale e dei relativi provvedimenti, sotto forma di sanzione disciplinare, si potrebbero verificare profili di contenzioso, non proprio desiderabili, in questo particolare momento.
I supplenti temporanei
La nomina dei supplenti temporanei è un altro aspetto da regolamentare, nella misura in cui occorre attendere i primi quattro giorni di sospensione dal servizio del titolare, sprovvisto di Green Pass, per procedere ai provvedimenti conseguenziali. La tutela ad oltranza del lavoratore non può far dimenticare che potrebbero esserci delle sezioni di scuola dell’infanzia, o delle classi di altri gradi scolastici, che rischiano di restare scoperte, con enormi profili di responsabilità e innegabili mancanze nella tutela del diritto alla sicurezza ed all’apprendimento degli alunni.
E le scuole in reggenza?
Non ultime appaiono le difficoltà che emergeranno nel funzionamento delle centinaia di istituzioni scolastiche assegnate in reggenza, sulla base di un’inspiegabile situazione che si è verificata nelle titolarità dei Dirigenti scolastici. Nel prossimo anno scolastico, a differenza degli anni scorsi, nei quali si assegnavano in reggenza le poche scuole sottodimensionate e qualche istituto il cui titolare si trovasse in situazione di stato giuridico variato, vi saranno moltissime scuole normo dimensionate (spesso molto grandi) affidate in reggenza, in quanto rimaste scoperte dopo le operazioni di mobilità. Ciò è accaduto anche perché da parte del MEF sono state autorizzate poche assunzioni di dirigenti scolastici. Non sembra questa una situazione favorevole quella di una scuola che, con tutte le difficoltà che emergeranno, si troverà senza un dirigente scolastico titolare.
Poche chiare e semplici regole
Cosa accadrà, in termini di provvedimenti risolutivi di tutte le aporie esistenti, alla luce delle considerazioni sopra esposte, nel periodo finale di agosto e iniziale di settembre 2021, in tempo per approntare quanto necessario alla ripresa? Non è dato saperlo!
Nel frattempo si scrivono innumerevoli lettere, istanze e richieste di chiarimento al Ministro dell’Istruzione, da parte di associazioni professionali, di cittadini e di compagini più o meno legittimate a discettare sul futuro della scuola. I social scoppiano, ognuno dice la sua ed alimenta l’incertezza che aumenta a dismisura, disorientando gli utenti ed i cittadini, tanto bisognosi di avere poche, chiare e semplici regole!
Nel mentre si spera che qualcuno si ricordi, una buona volta, di utilizzare il mitico “Rasoio di Occam” per evitare di cercare forzosamente soluzioni complesse a problemi semplici, speriamo che non si attualizzi l’amara quanto reale considerazione di Tito Livio: “Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur!”
[1] Questa indicazione del CTS appare in netto contrasto con le indicazioni successive del DL 111/2021 che impone il Green Pass al personale della scuola.
[2] SIMG Società Italiana Medicina Generale – Esenzione da vaccino Covid – 19 – Vademecum operativo Versione 01 – agg. 14/08/2021.
[3] Il DPCM 17 giugno 2021 prevede, tra l’altro, all’ Art. 13 Comma 4: L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità. Comma 5: L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.