Il 3 marzo scorso, con l’Ordinanza n. 52 sono state fornite alle scuole del primo ciclo le indicazioni per organizzare l’esame di Stato in costanza di emergenza sanitaria, purtroppo per il secondo anno di seguito. Una situazione eccezionale che non avremmo voluto continuasse e che tutti speriamo non duri ancora a lungo, ma che ci costringe, nuovamente, a organizzare la conclusione dell’esperienza scolastica nel primo ciclo dei nostri alunni con modalità rispettose delle norme per il contenimento dei contagi.
Esame di Stato e pandemia: ci risiamo
Vediamo, allora, gli elementi di continuità e le principali novità di questo secondo esame in epoca COVID, sia rispetto alle scelte operate lo scorso anno sia in riferimento all’impianto ordinario dell’esame di Stato che, ricordiamolo, resta regolato dal D.Lgs. n. 62/2017 e dal DM n. 741 dello stesso anno. L’OM n. 52, infatti, interviene in deroga rispetto ad alcuni elementi, come previsto dal Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 per il Bilancio 2021, stante il perdurare dello stato di emergenza.
Le prove INVALSI
Appare opportuno evidenziare come già nelle premesse dell’OM n. 52 una certa tendenza alla normalità si cominci a intravedere. Tornano, ad esempio, le prove INVALSI nel curricolo scolastico, ritenute dichiaratamente necessarie per consentire di verificare gli apprendimenti generali del sistema di istruzione e soprattutto per valutare l’impatto della pandemia e riflettere sull’efficacia delle misure adottate per bilanciare il diritto alla salute con quello all’istruzione. Sebbene anche per questo anno scolastico, come già avvenuto nel precedente, continuino a non costituire requisito di ammissione, differentemente dallo scorso anno, però, si torna a svolgerle. Questa circostanza, unitamente alla buona partecipazione delle classi terze della scuola secondaria di primo grado alla rilevazione, costituisce un segnale incoraggiante di ripresa e di normalità.
Requisiti di ammissione
Sospeso temporaneamente il requisito della partecipazione alle prove standardizzate nazionali per l’ammissione all’esame, restano intatti gli altri requisiti previsti dal D.Lgs. n.62/2017.
Quest’anno, infatti, si torna a considerare requisito la frequenza dei tre quarti del monte ore annuale personalizzato da parte dell’alunno, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. Decisione che si collega con la maggiore consapevolezza con cui, ovviamente, in questo anno scolastico le scuole hanno potuto affrontare l’emergenza sanitaria, grazie alle indicazioni fornite dal Piano scuola 20/21 e dalle Linee guida per la Didattica digitale integrata. Queste indicazioni, infatti, hanno consentito da un lato di organizzare secondo coordinate comuni i percorsi didattici e dall’altro di monitorare effettivamente la frequenza scolastica degli alunni. L’altro requisito, valido anche lo scorso anno, resta quello legato al non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Si tratta della sanzione, eventualmente comminata dal Consiglio di Istituto per recidiva di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente. Fenomeni per fortuna isolati e non diffusi.
Un esame necessariamente semplificato
Per individuare una soluzione organizzativa adatta allo svolgimento dell’esame in tutte le possibili situazioni a livello nazionale è stato necessario tenere conto dell’andamento della situazione epidemiologica e della eterogenea distribuzione, tra le regioni, delle attività didattiche in presenza ed in modalità digitale integrata. L’ordinanza lo fa decidendo di andare in continuità con la modalità adottata lo scorso anno e ripropone un esame strutturato con una sola prova orale supportata dalla realizzazione e presentazione di un elaborato da parte dell’alunno-candidato.
Periodo di svolgimento e sessione suppletive
Per quanto riguarda la tempistica, l’esame del primo ciclo di istruzione deve essere svolto nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica. Per gli alunni che dovessero risultare assenti per gravi e documentati motivi nel giorno fissato per la prova, si può prevedere o di spostare l’esame all’interno del calendario predisposto dalla Commissione o di fissare una sessione suppletiva d’esame da concludere entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, prima dell’avvio del prossimo anno scolastico.
Voto di ammissione all’esame
Gli aspetti generali ed i principi a cui le scuole devono attenersi per la valutazione conclusiva del primo ciclo restano ispirati alla dimensione formativa della valutazione, per come descritta nelle Indicazioni Nazionali 2012 e nel Regolamento del 2017.
L’art. 2, comma 2, della OM n. 52/2021 per quanto riguarda il voto di ammissione all’esame riprende, quindi, il dettato dell’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 62/2017 prevedendo che il consiglio di classe esprima la valutazione in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno. Questo si traduce nel prestare attenzione a quelle variabili tipiche della valutazione formativa in grado di cogliere il modo in cui il ragazzo ha partecipato al dialogo educativo e non soltanto cosa ha conseguito, evitando calcoli meccanici e procedure standardizzate riferite solo ai voti delle diverse discipline. Il Collegio, ad esempio, potrebbe avere condiviso di prendere in considerazione, tra i criteri per assegnare il voto di ammissione all’esame, elementi quali ad esempio l’autonomia raggiunta dall’alunno, il grado di responsabilità manifestato nelle scelte, il metodo di studio maturato, il livello di consapevolezza ed i progressi registrati relativamente alla situazione di partenza.
Ricordiamo anche che in base all’art. 2, comma 4 del DM n. 741/2017 il voto di ammissione può essere inferiore a sei decimi, ma dobbiamo analogamente tenere presente che questo voto ha un peso del 50% sul voto finale e quindi è difficile recuperare l’insufficienza nel corso dell’esame.
In cosa consiste l’elaborato
Il Consiglio di classe ha assegnato entro il 7 maggio 2021 a ciascun candidato la predisposizione di un elaborato su una tematica preventivamente condivisa con l’alunno e che, poiché ha tenuto conto delle sue caratteristiche personali e dei livelli di competenza raggiunti, gli consentirà di impiegare conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.
L’elaborato può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi e può essere confezionato attraverso una delle seguenti modalità:
- testo scritto, traducibile nella classica tesina discorsiva;
- presentazione anche multimediale della tematica, ad esempio un Power Point attraverso cui l’alunno argomenti e colleghi gli apprendimenti che intende approfondire nella sua trattazione;
- una o più mappe;
- un filmato;
- una produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.
L’elaborato deve essere trasmesso al Consiglio di classe in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata entro il 7 giugno 2021. L’ordinanza assegna esplicitamente ai docenti un ruolo di supporto nei confronti degli alunni, invitandoli a restare a disposizione per fornire loro consigli e guida nel periodo che va dall’assegnazione della tematica alla consegna dell’elaborato, anche per quanto riguarda la scelta della tipologia di elaborato ritenuta più idonea a valorizzare le diverse capacità individuali.
Esame di Stato degli alunni DA, DSA e BES
Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato. Analogamente per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento si deve fare riferimento al piano didattico personalizzato.
Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal Consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno.
Le finalità dell’esame di Stato e la valutazione finale
La Commissione definisce i criteri di valutazione della prova in riferimento alle finalità dell’esame di Stato, ossia verificare il raggiungimento del profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo.
Partendo proprio dalle finalità elencate nella ordinanza, quindi, tra i criteri si possono ipotizzare:
- la capacità di argomentazione
- la capacità di risoluzione di problemi
- la capacità di pensiero critico e riflessivo
- il livello di padronanza delle competenze di educazione civica
- il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza, con particolare riferimento alla lingua italiana (o alla lingua nella quale si svolge l’insegnamento), alle competenze logico matematiche e nelle lingue straniere.
Il voto finale è dato dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione della prova d’esame, che se pari a dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova
Esame in videoconferenza
Ma, lo abbiamo detto in premessa, questo è il secondo esame di Stato che ci costringe a fare i conti con la pandemia ed è, quindi, previsto lo svolgimento della prova in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. Questa possibilità è data nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, ma è anche utile allo svolgimento dell’esame per chi è degente in luoghi di cura od ospedali, per chi è impossibilitato a lasciare il proprio domicilio o per chi frequenta sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.