Una scuola aperta tutto l’anno

In arrivo le risorse per una estate educativa

Nei prossimi giorni le scuole avranno a disposizione indicazioni più chiare sulle modalità di accesso alle risorse destinate, in particolare per il periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno scolastico 2021/2022, al potenziamento dell’offerta formativa extracurricolare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline e al recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti.

Finanziamento per una progettualità integrata

Saranno ripartiti i 150 milioni specificamente destinati a tali attività dal Decreto legge Sostegni (22 marzo 2021, n. 41, art. 31, comma 6) ma, ad essi, potranno affiancarsi parte dei 150 milioni con i quali lo stesso decreto ha già incrementato il fondo per le spese di funzionamento delle scuole (comma1) oltre ad una cifra non ancora precisata, ma considerevole, proveniente dai fondi del PON “Per la scuola”.Le prime anticipazioni stimano una somma disponibile tra i 200 e i 300 milioni di euro. Si aggiunge un ulteriore fondo, tradizionalmente messo a disposizione da ACRI[1] per il contrasto della povertà educativa, che quest’anno potrebbe essere destinato a finanziare proposte progettuali di organizzazioni non profit e di imprese sociali, a condizione che i progetti candidati siano coordinati con le iniziative degli istituti scolastici.

Nel complesso, quindi, una rilevante quantità di risorse che potranno rappresentare una buona occasione per promuovere una nuova progettualità integrata territoriale nella quale l’apporto di tutti i soggetti possa essere utilizzato e valorizzato per realizzare un inedito ampliamento quantitativo e qualitativo dell’offerta formativa[2].

Una norma da perfezionare

La norma, tuttavia, mostra qualche lacuna: dimentica di citare la fonte principale dell’ampliamento dell’offerta formativa nella quale si esorta a tener conto “delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali […] coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali”[3]. Inoltre tralascia una disposizione nella quale è stabilito che “nella ripartizione dei fondi per le iniziative che richiedono il coinvolgimento degli enti locali è data la precedenza a progetti conseguenti ad accordi nei quali gli enti locali abbiano dato la concreta disponibilità ad assolvere agli obblighi loro spettanti per legge, ovvero a quelli deliberati da reti di scuole”[4]. Non ci sono neanche riferimenti al Piano Scuola 2020/2021 nella parte in cui prevede che “per la più ampia realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni del presente scenario, gli Enti locali, le istituzioni pubbliche e private variamente operanti sul territorio, le realtà del Terzo settore e le scuole possono sottoscrivere specifici accordi, quali Patti educativi di comunità”[5]. Nel testo della legge sono citate le imprese sociali e gli enti del terzo settore, ma non gli enti locali[6].

Patti educativi di comunità con gli enti locali

Sicuramente si è trattato di una svista che potrà essere recuperata con un opportuno emendamento in sede di conversione del decreto legge, avendo a mente che lo stesso ministro Bianchi ha dichiarato: “Stiamo studiando dei patti educativi di comunità con gli enti locali per permettere a tutti, in particolare ai più fragili, di non essere abbandonati. In molte parti d’Italia ci sono tantissime esperienze di scuole estive. Dobbiamo aumentare questo intreccio e farlo soprattutto laddove questa continuità non c’è“[7].

Pare comunque necessario che, già nel momento della stesura del decreto interministeriale di prossima emanazione[8], sia recuperata l’indicazione della centralità della relazione con gli enti locali, almeno prevedendo che essa sia obbligatoria in rapporto alle funzioni e ai compiti ad essi attributi (pianificazione e programmazione, edilizia, assistenza scolastica, servizi di supporto) e che sia promossa ed incentivata in presenza di accordi più ampi di condivisione di finalità, obiettivi, mezzi, modalità di coordinamento e verifica.

Mirare alla qualità semplificando le procedure

Per far sì che questa bella idea abbia successo sarà necessario dare ampio spazio e grande libertà alla capacità progettuale delle scuole e degli altri soggetti del territorio, sostenendo il coordinamento di tutte le iniziative che si svolgono con le stesse finalità e negli stessi periodi.

L’ingresso della scuola in queste attività potrà favorire un miglioramento nella qualità formativa e nell’inclusività anche delle iniziative che già sono tradizionalmente presenti sul territorio.

Perché ciò avvenga è essenziale garantire tempi certi, e rapidi, ai provvedimenti attuativi, per permettere che le risorse siano utilizzate effettivamente nel periodo che intercorre tra la fine dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e non invece dopo l’inizio di tale secondo anno scolastico vanificando, almeno in parte, lo spirito della norma.

Determinante potrà essere, ove contenuta nei provvedimenti attuativi, la semplificazione delle procedure, dall’ammissione ai finanziamenti fino alle modalità di spesa e di rendicontazione, per permettere che la programmazione sia fatta prevalentemente di progettazioni educative e solo in minima parte di adempimenti amministrativi.

Diversamente si potranno verificare effetti indesiderati e molte scuole saranno scoraggiate nell’organizzare queste attività. Inoltre, laddove gli aspetti amministrativi fossero molteplici e complessi, sarebbero facilitati gli istituti meglio equipaggiati amministrativamente che spesso, però, non sono quelli che operano nelle situazioni di maggior disagio dove più grande è il bisogno della presenza della scuola anche in questo particolare momento.


[1] Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Italiane.

[2] Si veda Raffaele Iosa e Massimo Nutini, Patti formativi per la formazione: dalle parole ai fatti, in Gessetticolorati.it, 21 marzo 2021, e Raffaele Iosa e Massimo Nutini, Patti formativi per la formazione: il ristoro educativo, in Gessetticolorati.it, 28 marzo 2021.

[3] DPR 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche), art. 9 (Ampliamento dell’offerta formativa).

[4] Legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi), art. 3 (Progetti integrati).

[5] DM 26 giugno 2020, n. 39 (Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.), secondo paragrafo (Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità).

[6] Il testo integrale del comma in questione è il seguente: “6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno scolastico 2021/2022, il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2021. Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche al fine di ottimizzare l’impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo nazionale «Per la Scuola» 2014-2020, da adottarsi entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali”.

[7] Askanews, Roma, 31 marzo 2021.

[8] Il decreto legge 41/2021 prevede che le risorse siano “assegnate e utilizzate sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.